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PREMESSA

L'UDACE è una libera associazione senza fini di lucro, è un Ente non commerciale di tipo associativo basato sul volontariato e di promozione sociale.
Il presente Statuto Sociale è stato approvato dalla XIII Assemblea Nazionale tenutasi a Riccione il 27 Ottobre 2000.


UDACE - Unione degli Amatori Ciclismo Europeo

INDICE
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STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE


Art. 1 - Per il conseguimento delle finalità proprie, intese a sviluppare: la promozione e la pratica dell'attività ciclistica ed attraverso questa la creazione e la valorizzazione di rapporti di amicizia e solidarietà interpersonali ed interfamiliari, la sana e proficua utilizzazione del tempo libero, lo sviluppo di qualsiasi attività ciclistica in particolare quella cicloturistica e amatoriale agonistica, comunque ricreativa, sia in campo Provinciale che Regionale e Nazionale, viene costituita la UDACE (UNIONE DEGLI AMATORI CICLISMO EUROPEO).
L'UDACE è una libera associazione senza fini di lucro, è un Ente non commerciale di tipo associativo basato sul volontariato e di promozione sociale ai sensi del D.Lgs n.460 del 4 dicembre 1997.
Essa è apolitica ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche o cinfessionali; non distribuisce nè direttamente nè indirettamente gli avanzi di gestione.
L'eventuale avanzo di gestione, accantonate le future spese di gestione e funzionamento, verrà devoluto in beneficenza.
L'attuale sede dell'Unione è stabilita in Via Mauro Macchi, 38 20124 Milano. Il Consiglio Nazionale peraltro, ove necessario, potrà deliberare il trasferimento in altra località e ciò in base a sopravvenute esigenze logistiche operative.
L'UDACE, previa delibera del Consiglio Nazionale, ratificata dall'Assamblea di cui all'art.11 può aderire, convenzionarsi o affiliarsi ad organismi nazionali od internazionali aventi gli stessi scopi.

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FINALITA' - SCOPI


Art. 2 - L'UDACE persegue i seguenti scopi generali: a) promuovere lo sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante l'esercizio dello sport e il sano e proficuo impegno del tempo libero.
b) promuovere e rendere operanti con finalità educative e formative i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero.
c) promuovere ed attuare iniziative dirette a valorizzare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche dei cittadini.
d) promuovere la solidarietà e il volontariato nonchè l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di migliorare la qualità della vita.
e) realizzare i fini istituzionali.
In particolare, nel quadro dei detti scopi generali, L'UDACE cura:
1) la propaganda e la promozione delle attività sportive, con particolare riguardo a quelle giovanili, a quelle dei lavoratori, dei loro figli e dei loro familiari e della terza età; nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dello sport.;
2) l'associazionismo quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attività culturali, assistenziali e ricreative, nonchè del turismo sociale;
3) la costituzione di sodalizi negli ambienti di alvoro, nelle comunità e nelle istituzioni pubbliche e private, nelle scuole e sul territorio - da chiunque promossi - onde stimolre, in un quadro di partecipazione democratica, le attività e le iniziative tese alla crescita civile, morale, culturale e sociale del cittadino.
L'UDACE, inoltre, coordina l'azione di tutti gli organismi affiliati, al fine di promuovere la migiore efficienza e stimolandone l'attività: a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale, comunale e di quartiere, coordina le attività svolte da tutti gli organismi affiliati, ancorchè costituiti per attività particolari e/o di settore, promuovendone lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dell'autonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun organismo affiliato.

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AFFILlAZIONI


Art. 3 - Le associazioni (ex società, gruppi sportivi o sezioni sportive) aventi sede sia nel territorio della Repubblica Italiana che in quello di Stati Europei che intendono far parte dell'UDACE si affiliano alla stessa tramite il Comitato Provinciale o Territoriale Estero, secondo le norme del Regolamento Organico.
L'ordinamento interno delle associazioni, è libero pur dovendo gli statuti riflettere le disposizioni emanate con D.Lgs.No.460/97 ed essere depositati, all'atto dell'affiliazione, presso il Comitato Provinciale di appartenenza.
I rispettivi statuti debbono, comunque, indicare:
- la denominazione, la sede, la legale rappresentanza e i colori sociali;
- le modalità per l'elezione, sia del legale rappresentante, che deve avere compiuto 18 anni di età, che dei Dirigenti;
- i casi e le modalità di scioglimento e tutto quanto viene svolto e deliberato secondo il dettato del D.Lgs. 460/97. I soci (dirigenti e praticanti) vengono cartellinati all'UDACE secondo le modalità del Regolamento Organico.

Art. 4 - I Soci dei Sodalizi affiliati in possesso del cartellino dell'UDACE (Dirigenti, Amatori, Cicloturisti, Soci, Giudici di Gara, Direttori di Gara e Direttori Sportivi) possono votare, se aventi diritto, e possono essere eletti nelle Assemblee Provinciali, Regionali e Nazionali alle cariche previste dallo Statuto.
Coloro che sono in possesso di cartellino di Giudice di Gara (che è emesso dai Comitati Provinciali e non da un Sodalizio) per avere diritto a tutto quanto sopra elencato devono essere in possesso ed esibire la tessera di socio UDACE di una associazione regolarmente affiliata.
Il Consiglio Direttivo di una associazione affiliata per avere diritto di voto, deve essere composto da almeno 7 persone che devono essere cartellinate alla UDACE nel mondo previsto dal successivo art. 22.

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SOCI


Art. 5 - Sono iscritti e tesserati all'UDACE i soci delle Associazioni e degli Enti affiliati. Non sono ammessi soci temporanei. Il regolamento organico fissa le norme, le modalità ed i criteri per il tesseramento dei soci.

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ENTI E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATI


Art. 6 - Possono convenzionarsi all'UDACE, accettandone incondizionatamente le norme statutarie, gli Enti ed Associazioni che perseguono fini sportivi-ricreativi e che si propongono di sviluppare l'attività indicata nell'art. 1 del presente Statuto.
La richiesta è accettata dal Consiglio Nazionale a suo insindacabile giudizio e con regolare convenzione. I rappresentanti degli Enti convenzionati potranno prendere parte alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

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SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO


Art. 7 - Gli organismi cessano di far parte dell'UDACE:
- per mancato rinnovo dell'affiliazione;
- per recessione o scioglimento volontario;
- per radiazione, nel caso e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
Lo scioglimento del vincolo associativo non sottrae il sodalizio affiliato dall'osservanza degli obblighi già contratti.

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ORGANI DELL'UNIONE


Art. 8 - Gli organi dell'UDACE sono:
a) Assemblea Nazionale (A.N.)

Centrali effettivi
b) il Presidente Nazionale (P.N.)
c) il Consiglio Nazionale (C.N.)
d) il Collegio dei Sindaci (C.S.)
e) il Collegio dei Probiviri (C.d.P.)

Centrali delegati
f) l'Ufficio di Presidenza (U.P)
g) il Tesoriere
h) l'Ufficio Legale (U.L.)
i) la Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.)
l) la Commissione Appello e Disciplina (C.A.D.)
m) la Commissione Nazionale Giudici di Gara (C.N.G.G.)

Periferici elettivi
n) il Presidente Provinciale (P.P.)
o) il Comitato Provinciale (C.P.)
p) il Presidente Regionale di coordinamento (P.R.)
viene eletto dai Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione; esercita funzioni di coordinamento ed assicura, nell'ambito regionale, I'applicazione della regolamentazione in vigore e delle particolari deliberazioni dell'Assemblea dei Presidenti Provinciali stessi. Può intervenire in tutti i Convegni e Assemblee compresa quella nazionale senza diritto di voto.
Periferici delegati
q) il Presidente e i Componenti della Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.)
r) il Presidente ed i Componenti della Commissione Provinciale Giudici di Gara (C.P.G.G.)
s) il Fiduciario Provinciale ove non esiste il Comitato Provinciale (F.P.).
t) Commissione Provinciale 2a serie.
La durata delle cariche elettive rimane fissata come segue:
- Organi Centrali: anni QUATTRO
- Organi Provinciali: anni QUATTRO
Le Commissioni nominate possono essere sostituite in qualsiasi momento nel caso di non efficace funzionamento o non corrispondenza alle direttive: se si tratta di Commissioni Nazionali, dal Consiglio Nazionale; se si tratta di Commissioni Provinciali, dal Consiglio del Comitato Provinciale.

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ALTRI ORGANISMI

Art. 9
a) Il C.N. può procedere all'istituzione di altri speciali organismi necessari al conseguimento di particolari fini dell'Unione determinandone composizioni, compiti e approvazione dei relativi regolamenti.
b) Il Comitato Provinciale ha facoltà di procedere all'istituzione di organismi tecnici necessari per il conseguimento di particolari fini organizzativi provinciali, in analogia ai corrispondenti organismi nazionali.

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ASSEMBLEA NAZIONALE

Diritti di voto, convocazione e costituzione.
Art. 10 - L'Assemblea Nazionale "massimo organo dell'UDACE" è costituita dai Presidenti Provinciali in carica, o loro delegati, commissari e fiduciari, con un numero di voti così suddiviso:
Province sino a 500 tesserati 1 voto
Province da 501 tesserati a 1000 2 voti
Province da 1001 tesserati e oltre 3 voti
Per tesserati si intendono tutta la serie di tessere UDACE e precisamente:
SOCI - AMATORI - CICLOTURISTI - DIRIGENTI - GIUDICI Dl GARA (con i requisiti di cui all'art.4) - DIRETTORI Dl GARA - DIRETTORI SPORTIVI, escluse le tessere SCA e Socio Sostenitore.
Il conteggio suddetto sarà quello risultante alla Segreteria Nazionale alla data del 5 settembre.
Partecipano ad essa senza diritto di voto e quindi di parola i membri degli Organi Centrali eletti e Centrali delegati, uscenti o in carica, Segretari compresi. Cioè tutti i Dirigenti Nazionali.
Non hanno diritto al voto i rappresentanti degli Enti e Associazioni convenzionati.
L'Assemblea è convocata "in via ordinaria" dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni entro il mese di dicembre, per l'esame della relazione morale e finanziaria del C.N. e per l'elezione delle cariche sociali di cui all'art. 8, lettere b), c) d) ed e).
In via straordinaria viene convocata ogni qualvolta la convocazione sia deliberata dal C.N. o dalla metà più uno dei presidenti dei Comitati Provinciali. La richiesta deve essere sempre motivata ed accompagnata dallo specifico ordine del giorno degli argomenti che si chiede siano discussi.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione deve essere diramata con un preavviso di almeno trenta giorni per l'Assemblea Ordinaria e di quindici per quella Straordinaria, mediante invio dell'avviso di convocazione secondo le norme del Regolamento Organico. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno specificato.
I Presidenti Provinciali aventi diritto al voto possono farsi rappresentare dal Vice Presidente o da altro componente il Consiglio Provinciale stesso. Ognuno deve rappresentare la propria Provincia. Non sono ammesse deleghe rilasciate da altre Province. Non è ammesso il voto per referendum, né per delega ad altre Province. I commissari ed i fiduciari non possono rilasciare deleghe e quindi devono essere personalmente presenti.
Partecipano con diritto di parola, ma non di voto, anche i Presidnte Regionali.
Di ogni assemblea deve essere redatto verbale circostanziato.
L'Assemblea non può essere presieduta da un Dirigente Nazionale eletto uscente o in carica, né da un candidato. Può essere anche convocata dal P.N. entro la fine del primo biennio per l'aggiornamento sullo stato dell'Unione.
La sede dell'Assemblea viene stabilita dal C.N.

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POTERI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 11
a) Discute e vota la relazione morale e finanziaria sulla gestione dell'UDACE.
b) Elegge con votazioni separate, il Presidente Nazionale, 10 Consiglieri, 3 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Sindaci, 3 membri del Collegio dei Probiviri.
c) Discute le modifiche di Statuto e le approva.
d) Tratta ogni altro argomento specificatamente iscritto all'ordine del giorno.
Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto e sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, si provvede al ballottaggio.
Per la presentazione dei candidati valgono le norme previste dal Regolamento Organico.
E' ammesso il voto consultivo e deliberativo per referendum solo su questioni di carattere organizzativo interno dell'UDACE o sui programmi tecnico-sportivi.

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IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 12
a) E' il rappresentante legale dell'UDACE, delinea la politica dell'Unione, vigila e controlla tutti gli organi ufficiali federali ed è responsabile, nei confronti dell'Assemblea, del funzionamento dell'UDACE stessa.
b) E' tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo.
In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito da chi ne fa le veci.
c) E' coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario, nominato dal C.N., su proposta del Presidente dell'UDACE.
Egli ha funzioni di segretario nelle adunanze del C.N., delle quali redige i relativi verbali. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
d) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno; convoca altresì le Assemblee Nazionali e Convegni; relaziona ed interviene nelle Assemblee Nazionali e Convegni.
e) Esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del C.N.
f) Può conferire deleghe per l'esecuzione di atti legali, amministrativi, organizzativi e tecnici di sua competenza o specifici.
g) Può avvalersi della collaborazione "a particolari fini" di persone qualificate in determinati settori.
h) Predispone, d'intesa con il Tesoriere, il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo, che sottopone a deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed approvazione del Consilgio Nazionale.
i) Il Presidente Nazionale può delegare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, alcune funzioni proprie ai Vice Presidenti o ad altri Consiglieri Nazionali.

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IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13 - Il C.N. è composto da:
a) Presidente;
b) due Vice Presidenti eletti in seno al C.N., di cui uno con mansioni vicarie;
c) otto consiglieri.
Il C.N. delibera su tutti gli affari generali dell'UDACE regolandone ed amministrandone l'attività al fine di assicurare l'adempimento degli scopi statutari.
In particolare:
- ratifica la avvenuta elezione degli Organi Periferici (Comitati Provinciali e Presidenti Regionali per il coordinamento e la rappresentanza);
- delibera sull'erogazione dei fondi disponibili entro i limiti del preventivo;
- nomina tutte le altre cariche non elettive previste dall'ordinamento dell'Unione;
- rende esecutive le disposizioni statutarie e delibera in ordine ai regolamenti dell'UDACE;
- decide sui ricorsi avverso decisioni e deliberazioni della C.A.D. nei casi previsti dal Regolamento Organico;
- ha il potere di intervenire in tutti i casi lo ritenga opportuno per il buon andamento della vita dell'UDACE;
- decide sui ricorsi avverso decisioni adottate dagli Organi periferici;
- elabora le eventuali proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- approva, su proposta della componente C.T.N., le eventuali modifiche al Regolamento Tecnico;
- può delegare parte dei propri poteri all'Ufficio di Presidenza e al Presidente.
Il C.N. è convocato dal Presidente Nazionale almeno 2 volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso di assenza del Presidente, il C.N. viene presieduto dal Vice Presidente Vicario.
Alle riunioni del C.N. possono essere invitati i Presidenti del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e delle Commissioni Nazionali nonché i Delegati Nazionali e coloro che siano incaricati di particolari compiti nazionali.
Il C.N., in qualsiasi momento del quadriennio eletto, scade al termine del quadriennio stesso.

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UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 14 - Per l'ordinaria amministrazione ed in tutti i casi di urgenza i poteri del C.N. sono demandati all'U.P. composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.
Partecipa alle riunioni il Segretario dell'UDACE per redigere il verbale. Le delibere dell'U.P. debbono essere sottoposte alla ratifica del C.N. nella sua riunione immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la decadenza della delibera stessa.
In caso di impedimento di una delle tre persone "Presidente e due Vice Presidenti" parteciperà alla riunione il Consigliere Nazionale che nell'ultima Assemblea Nazionale ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di suo impedimento il secondo, eccetera.

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COLLEGIO SINDACALE

Art. 15 - Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi, eletti dall'Assemblea Nazionale, più due supplenti anch'essi eletti dall'Assemblea Nazionale. Ha il controllo della gestione finanziaria dell'UDACE con l'obbligo di riferire al C.N. ed all'Assemblea.
I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio Sindacale alla prima riunione. L'incarico di sindaco è incompatibile con altre cariche nell'ambito dell'UDACE stessa.


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COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 16 - Il collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea Nazionale. Il Presidente del Collegio è eletto dai 3 membri. Al collegio sono deferite le eventuali controversie sulle interpretazioni delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Unione, nonchè sul comportamento etico-sportivo dei dirigenti nazionali.


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IL TESORIERE

Art. 17 - L'incarico di Tesoriere è conferito dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, a persona estranea al Consiglio.
Il Tesoriere è responsabile delle pratiche amministrative e contabili; della tenuta della cassa sociale e delle scritture contabili; predispone inoltre i dati necessari per la redazione sia dei consuntivi che dei preventivi annuali, da sottoporre alla valutazione e approvazione degli organi competenti.
Il Tesoriere è tenuto, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano al Collegio dei Sindaci.


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NOMINA COMMISSIONI NAZIONALI

Art. 18 - Entro 30 giorni successivi all'Assemblea, il C.N. procede alla nomina:
- del Presidente della C.T.N. e di due componenti;
- del Presidente della C.A.D. e di due componenti;
- del Presidente della C.N.G.G. e di due componenti.

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COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (C.T.N.)

Art. 19 - L'attività dell'UDACE è regolata da una Commissione Tecnica Nazionale che è costituita da un Presidente e da due membri.
La commissione sovraintende sul piano tecnico all'attività ed alle attrezzature tecniche delle proprie branche predisponendone i relativi programmi organizzativi e finanziari che dovranno essere approvati dal C.N.
La stessa Commissione esamina anche le proposte di modifica del Regolamento Tecnico da sottoporre successivamente all'approvazione del C.N.

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COMMISSIONE APPELLO E DISCIPLINA (C.A.D.)

Art. 20 - La Commissione, composta da un Presidente e da due membri, giudica sugli appelli avverso le decisioni adottate dagli Organi Centrali e Periferici.
Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso al C.N.
La C.A.D. ha, inoltre, competenza disciplinare in prima istanza su tutti i tesserati, salvo il diritto di appellarsi al Consiglio Nazionale, a sentenza della C.A.D. avvenuta.
Per l'apertura dei procedimenti nei confronti dei Dirigenti Nazionali, la C.A.D. dovrà informare il Consiglio Nazionae, effettuare l'opportuna istruttoria e trasmettere gli atti al Collegio dei Probiviri.
Sono anche di competenza esclusiva della C.A.D. le più gravi sanzioni disciplinari a carico delle Associazioni e dei loro Dirigenti (esclusione dall'UDACE, ritiro della tessera associativa) e negli altri casi previsti dal R.O.
Contro dette deliberazioni è ammesso ricorso al C.N. anche per il merito.

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COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI Dl GARA (C.N.G.G.)

Art. 21 - La Commissione Nazionale Giudici di Gara è preposta all'inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara ed è composta da un Presidente e da due membri di cui uno con mansioni di Segretario.

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L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 22 - L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli organismi affiliati all'UDACE di cui all'art. 3, ciascuno dei quali dispone dei seguenti voti:
- Sodalizi sino a 50 tesserati: 1 voto;
- Sodalizi da 51 tesserati a 100: 2 voti;
- Sodalizi da 101 tesserati a oltre: 3 voti.

PER TESSERATI SI INTENDONO: SOCI, AMATORI, CICLOTURISTI, DIRIGENTI, DIRETTORI Dl GARA, DIRETTORI SPORTIVI.
Partecipano ad essa senza diritto di voto anche i Dirigenti del Comitato Provinciale, il Presidente, il Vice Presidente Provinciale, il Segretario Provinciale, i Consiglieri Provinciali, il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale ed il Presidente della Commissione Provinciale Giudici di Gara, purché non siano già rappresentanti della propria Associazione all'Assemblea Provinciale.
Ogni rappresentante deve avere solo il voto o i voti della propria Associazione.
Non sono ammesse deleghe da parte di altre Associazioni. Non è ammesso il voto per delega ad altre Associazioni.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Comitato Provinciale ogni anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria ed ogni quattro anni per le elezioni delle cariche sociali entro il mese di dicembre e comunque 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale o, in via straordinaria, quando la convocazione sia deliberata dal Consiglio del Comitato Provinciale o sia disposta dal C.N. dell'UDACE.
La convocazione, completa dell'ordine del giorno e dell'indicazione della sede, deve essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima della data fissata ai Sodalizi affiliati.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se saranno presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed un'ora dopo qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.
L'Assemblea Provinciale discute e vota la relazione morale e finanziaria sulla gestione del Comitato Provinciale, la cui mancata approvazione costituisce motivo di decadenza, e tratta ogni altro argomento specificatamente iscritto all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea Provinciale elegge il Comitato Direttivo, con votazioni separate e cioè:
- il Presidente Provinciale,
- 4 Consiglieri Provinciali per i Comitati sino ad un numero complessivo massimo di 1000 cartellinati, - 6 Consiglieri Provinciali per i Comitati con più di 1000 cartellinati.
Non possono essere eletti, per incompatibilità, coloro che in campo nazionale abbiano già un incarico o facciano parte del C.N.
Per quanto non contemplato nel presente articolo, si applicano, ove possibile, le norme previste per l'Assemblea Nazionale.

Art. 23 - Per costituire il Comitato Provinciale è necessario che le Associazioni raggiungano il numero di TRE. Non raggiungendo tale minimo, il C.N. designerà su proposta delle Associazioni, un Fiduciario.

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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale dell'UDACE, che è responsabile di tutti gli atti amministrativi, finanziari e organizzativi, ecc.ecc. che si verificano nella propria Provincia è così composto:
a) dal Presidente eletto dall'Assemblea;
b) da 6 Consiglieri Provinciali se il Comitato ha più di 1000 cartellinati; da 4 Consiglieri per il Comitato sino a 1000 cartellinati eletti dall'Assemblea, tra i quali dovrà essere scelto il Vice Presidente nella prima riunione.
Il C.D. Provinciale entro 15 giorni dovrà nominare:
- il Segretario Provinciale del Comitato, che potrà essere al di fuori del Consiglio;
- il Presidente della Commissione Tecnica Provinciale ed i rispettivi componenti;
- il Presidente della Commissione Provinciale Giudici di Gara ed i rispettivi componenti.
La C.T.P. (Presidente e 2 membri) e la C.P.G.G. (Presidente e 2 membri), devono essere costituite da persone non appartenenti al Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale.
Il C.D. Provinciale delibera su tutti gli affari generali del Comitato Provinciale, ne amministra l'attività al fine di assicurare l'adempimento degli scopi statutari e delle disposizioni che verranno impartite dalla Presidenza Nazionale dell'UDACE e degli Organi Centrali.
Il C.D. Provinciale, e la C.T.P. nei casi di sua specifica competenza, può comminare sanzioni disciplinari ai propri iscritti quando esse consistano nella censura per lievi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti od alle disposizioni dell'UDACE o nella sospensione per un periodo non superiore ad un mese. Ogni altra infrazione è di competenza della C.A.D. Nel caso di accertato non funzionamento di un Organo periferico il C.N. può procedere al suo scioglimento ed alla nomina di un Commissario il quale avrà il compito di riportare la situazione alla normalità ed a indire al più presto le elezioni.

Art. 25 - Autonomia amministrativa dei Comitati Provinciali e delle Associazioni - Responsabilità dei componenti gliorgani periferici.
I Comitati, nonchè gli eletti e/o nominati alle cariche locali, rispondono, socondo le norme del Codice Civile, delle obbligazioni assunte.
I Comitati Provinciali gestiscono il patrimonio e tengono l'amministrazione e la contabilità secondo le norme adottate a livello centrale.
Il rendiconto economico finanziario riferito alle attività locali deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale solamente per conoscenza.
L'Unione degli Amatori Ciclismo Europeo - UDACE - non risponde delle obbligazioni assunte dai Comitati Provinciali e da tutte le strutture periferiche.
Le Associazioni e le Federazioni affiliate all'UDACE hanno completa autonomia amministrativa, funzionale ed organizzativa.
I loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni di legge, delle obbligazioni assunte e derivanti anche dallo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche o comunque sportive.

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ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE FEDERALI - INCOMPATIBILITA'

Art. 26 - Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età superiore agli anni 18;
b) non avere subito condanne per reati comuni, esclusi i reati colposi o contravvenzionali;
c) non avere subito gravi sanzioni disciplinari (radiazioni e punizioni anche se amnistiate) superiori ad un anno di sospensione dall'attività; d) coloro che siano tesserati all'UDACE da almeno 3 anni per le cariche nazionali.
Sono peraltro ineleggibili coloro che prestano la loro opera nell'ambito dell'Unione con retribuzioni fisse ed a scopo di lucro, per la durata di detta attività o per due anni dopo la cessazione della stessa. Le cariche statutarie previste nel presente statuto sono incompatibili fra loro.

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DECADENZA E SOSTITUZIONI

Art 27 - I singoli membri degli organi dell'Unione decadono dalla carica:
a) qualora si verifichino dopo le elezioni nei loro confronti, la perdita dei requisiti di eleggibilità o la situazione di ineleggibilità di cui all'articolo precedente;
b) qualora per tre volte consecutive restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli organi di cui fanno parte e alle quali sono tenuti a partecipare.
Il Consiglio Nazionale decade unitamente a tutti gli organi federali:
a) in caso di voto di sfiducia espresso dall'Assemblea;
b) in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.N.;
c) in caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria, per accertata impossibilità di conseguire gli scopi statutari o per gravi carenze funzionali. L'Assemblea Straordinaria elegge il nuovo C.N.
In caso di carenza o dimissioni del Presidente Nazionale i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente vicario, appositamente già designato dal C.N., il quale dovrà convocare entro sei mesi l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Presidente Nazionale. Tutti gli altri organi dell'Unione restano in carica.
L'eventuale mancanza, anche per dimissioni, di uno dei membri degli organi statutari, viene risanata con l'assunzione in carica di quel nominativo che, nell'ultima elezione, abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

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DURATA DEI REGIMI COMMISSARIALI

Art. 28 - Nel caso di nomina di un Commissario Straordinario da parte dell'UDACE a livello Provinciale, questo dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione di tutti gli organismi dell'Unione entro e non oltre 6 mesi.
Art. 29 - Per i Comitati Territoriali Esteri Europei che si costituiscono in relazione alla sede territoriale delle singole Associazioni affiliate si applicano e valgono le stesse norme previste per i Comitati Provinciali Nazionali.
L'estensione Territoriale di tali comitati verrà determianta dal C.N. su proposta del Dirigente Nazionale incaricato per il coordinamento di tali Comitati al quale vengono conferite le competenze del Presidente Regionale di Coordinamento Nazionale.
I Presidenti dei Comitati Territoriali Esteri partecipano alle Assemblee Nazionali con tutti i diritti e poteri dei Presidenti dei Comitati Provinciali secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente statuto.

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ENTRATE DELLA UNIONE

Art. 30 - Le entrate annuali dell'UDACE, pur non avendo scopo di lucro, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, sono derivanti da quote associative; contributi volontari; contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentali; rimborsi derivanti da convenzioni; dai proventi del tesseramento; da oblazioni.
Il tutto è amministrato dal Consiglio Nazionale che, tramite il Tesoriere, provvederà alla contabilizzazione di tutte le entrate, le uscite e l'eventuale avanzo di gestione.
Sulla base delle varie scritture si provvederà alla stesura del rendiconto consuntivo annuale.
Le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall'UDACE.

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GESTIONE FINANZIARIA

Art. 31 -
1) La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Nazionale;
2) L'anno sociale coincide con l'anno solare;
3) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione;
4) Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto dell'attività, come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D.Lgs. 460/97 riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo;
5) Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità e i tempi previsti dal D.Lgs. 460/97 art.8; 6) L'attività dei componenti eletti degli organi istituzionali è gratuita. Il Consiglio Nazionale potrà prevedere rimborsi spese come previsto dalle vigenti norme ed anche in altre forme per la collaborazione occasionale; 7) Alla fine di ogni anno, dopo aver accantonato la quota presumibile di spesa per il funzionamento dell'UDACE per l'anno successivo, l'eventuale avanzo sarà devoluto in beneficenza a destinatari deliberati dall'Assemblea, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

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PATRIMONIO

Art. 32 - Per il conseguimento dei fini statutari l'UDACE può direttamente, o con eventuali proventi e rendite di esercizio dell'UDACE, acquistare e destinare in uso all'UDACE stessa beni mobili ed immobili conservando la proprietà.
L UDACE altresì, può acquistare e destinare in uso a se medesima, beni patrimoniali provenienti da lasciti o donazioni o atti di liberalità all'UDACE rnedesima da parte di enti associati o privati.

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CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 33 - Tutte le controversie tra Sodalizi e Sodalizi, nonché quelle tra Sodalizi e tesserati alla UDACE ed anche quelle tra tesserati all'UDACE, che siano direttamente derivate dall'attività sportiva e in quanto non rientrino nella competenza degli Organi previsti dallo Statuto, saranno risolte, per espressa convenzione, da un Collegio Arbitrale che deciderà come arbitro amichevole compositore, secondo le norme dettate dal R.O.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte, ed il terzo dai due nominati ed in caso di disaccordo dal Presidente dell'UDACE.
La presente disposizione deve essere espressamente accettata dai Sodalizi all'atto dell'affiliazione e da tutti gli iscritti all'atto del tesseramento.
I Sodalizi ed i cartellinati non potranno adire le vie legali, senza la preventiva autorizzazione del C.N. pena l'espulsione dall'UDACE.

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RICONOSCIMENTI

Art. 34 - Vengono istituiti i seguenti riconoscimenti nazionali:
A - Premio Nazionale UDACE riservato a personalità benemerite;
B - L'Albo d'Onore dei Presidenti Provinciali nel quale verranno iscritti i designati dal Consiglio Nazionale;
C - Il ruolo dei Soci d'Onore nel quale verranno iscritti i designati dal Consiglio Naizonale;
D - L'Albo d'Onore dei benemeriti dirigenti nazionali nel quale verranno iscritti i designati dal Consiglio Naizonale.

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SCIOGLIMENTO

Art. 35 - Lo scioglimento dell'UDACE può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Presidenti Provinciali con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti allorché si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devoluti ad altra associazione che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità ai sensi dell'art.5 comma 1°, punto 4 quinquies lettera b) del D.Lgs. 460/97.

Art. 36 - Tutti i componenti degli organi statutari eletti uscenti possono essere rieletti.

Art. 37 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.


N.B. - Nel 1973 la D.A.C.E (allora Delegazione Amatori Ciclismo Enal) è divenuta UDACE - Unione Amatori Ciclismo.

Statuto approvato e poi modificato alle seguenti date:
- ASSEMBLEA COSTITUENTE: Viserbella & Rimini 27-28 ottobre 1973;
-  1a ASSEMBLEA NAZIONALE: Tavernola di Como 16-17 gennaio 1975;
-  2a ASSEMBLEA NAZIONALE: Pesaro 6-7 novembre 1976;
-  3a ASSEMBLEA NAZIONALE: S. Marmo (R.S.M) 11-12 novembre 1978;
-  4a ASSEMBLEA NAZIONALE: Urbino 25-26 ottobre 1980
   DENOMINAZIONE APPROVATA DALLA ASSEMBLEA Dl URBINO:
   UDACE - Unione Degli Amatori Ciclismo Europeo;
-  5a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 23-24 ottobre 1982;
-  6a ASSEMBLEA NAZIONALE: Urbino 26-27-28 ottobre 1986;
-  7a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riva del Garda 24-25-26 ottobre 1986
   (durante la quale sono stati celebrati i 30 anni di attività);
-  8a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 27-28-29 ottobre 1988;
-  1a ASSEMBLEA STRAORDINARIA: Cattolica 30 aprile 1989;
-  9a ASSEMBLEA NAZIONALE: Salsomaggiore 26-27-28 ottobre 1990;
- 10a ASSEMBLEA NAZIONALE: Bellaria 23-24-25 ottobre 1992;
- 11a ASSEMBLEA NAZIONALE: Bellaria Igea Marina 21-22-23 ottobre 1994;
- 12a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 25-26 27 ottobre 1996
  (durante la quale sono stati celebrati i 40 anni di attività).
- 13a ASSEMBLEA NAZIONALE: Riccione 27 ottobre 2000

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REGOLAMENTO ORGANICO


SCOPI


Art. 1 - L’UDACE nell’applicazione degli scopi statutari, regola e disciplina l’attività istituzionale con norme e regolamenti specifici. Oltre a perseguire gli scopi generali, cura la promozione, la propaganda, la diffusione dell’attività ciclistica amatoriale, cicloturistica ed escursionistica, organizzata tramite le proprie Associazioni. Per tali scopi l’UDACE:
- coordina e controlla tutti i propri organi periferici affinché svolgano la migliore attività possibile. Cura lo sviluppo sia quantitativo sia qualitativo dei propri aderenti e l’organizzazione, con appropriate direttive, dei campionati e delle manifestazioni nazionali, stabilendone il relativo calendario;
- indice campionati nazionali, europei, mondiali e corsi tecnici di perfezionamento sia per cartellinati sia per dirigenti onde migliorarne le capacità;
- ratifica gli statuti dei Sodalizi ad essa affiliati tramite i Comitati Provinciali.
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AFFILIAZIONI


Art. 2 - Gli organi periferici dell’UDACE, gli affiliati e i cartellinati sono tenuti a rispettare sia i regolamenti sia le disposizioni emanate dagli organi centrali. L’UDACE non assume altre responsabilità relative al loro operato se non quella della loro copertura assicurativa accettata all’atto dell’affiliazione e del tesseramento.
Art. 3 - I Sodalizi che intendono affiliarsi all’UDACE devono avanzare domanda in 4 copie al C.P. competente per giurisdizione (la concessione d’eventuali deroghe, dovute a motivi straordinari chiaramente precisati, sono di competenza della C.A.D. avverso la cui decisione è ammesso il ricorso al C.N.) redatta su apposito modulo, da ritirarsi presso i Comitati Provinciali e da consegnare ai medesimi, compilato in ogni sua parte e firmato dal Presidente e dal Vice Presidente corredandolo, pena la nullità della domanda stessa, dei seguenti documenti:
- copia del verbale di costituzione del Sodalizio o della Sezione ciclistica, autenticata dal Presidente e dal Segretario in carica, per la prima volta d’adesione e quindi del relativo Statuto sociale;
- quota annuale di affiliazione, stabilita dal C.N.
Art. 4 - L’impegno di affiliazione decorre dal giorno d’ammissione e scade alla fine dell’anno stesso. Eventuali deroghe sono di competenza del C.N. - Salvo l’adempimento degli obblighi contratti, gli affiliati e i cartellinati, sono considerati dimissionari alla fine dell’anno se non rinnovano l’adesione. Per gli atleti è ammesso il cambio di Sodalizio a fine anno, purché gli interessati ne facciano richiesta al proprio Sodalizio, con lettera raccomandata con R.R. entro il 30 novembre. Il nulla osta non potrà essere negato, purché gli interessati abbiano soddisfatto le eventuali pendenze di carattere economico o d’altra natura con il Sodalizio di provenienza. All’interessato dovrà essere restituito il certificato d’idoneità se non scaduto. In caso di contestazione (ma solo se il nulla osta è stato richiesto nel modo formalmente previsto) è ammesso il ricorso al Comitato Provinciale la cui decisione è inappellabile. È assolutamente vietato, nel corso dell’anno, il passaggio da un Ente all’altro e il doppio tesseramento intendendo per tale il cartellinamento a più Enti o F.C.I. Così come è vietato il passaggio da un’Associazione all’altra in ambito UDACE.
Art. 5 - È vietato l’ingaggio di amatori per mezzo di danaro o premi vari. È ammessa solo la dotazione diretta di abbigliamento sportivo sociale e di materiale sportivo. Sono vietate, altresì, in ogni tipo di manifestazione, le premiazioni dei concorrenti in danaro, a qualunque titolo corrisposto.
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FUSIONE DEI SODALIZI


Art. 6 - Qualora due o più Sodalizi si fondino tra loro, il Presidente del nuovo Sodalizio risultante dalla fusione, dovrà presentare al C.N., tramite il Comitato Provinciale, i verbali dei singoli Sodalizi che hanno proposto la fusione e di quello che l’ha deliberata e anche il relativo nuovo Statuto.
Il nuovo Sodalizio costituito subentra a quelli dai quali deriva, con tutti i loro diritti e doveri. Non è comunque ammesso al nuovo Sodalizio di sostituirsi, nel corso dell’annata sportiva, ad uno di quelli compresi nella fusione per la partecipazione a gare, in cui siano in palio premi di rappresentanza pluriennali e nemmeno in campionati, trofei e similari annuali in più prove.
Art. 7 - In caso di fusione di Sodalizi nel corso dell’anno i cartellinati dei medesimi sono in diritto di chiedere al Comitato Provinciale il passaggio ad altro Sodalizio della provincia entro 15 giorni dall’avvenuta fusione. In caso di contestazione è ammesso il ricorso alla C.A.D. che emetterà un giudizio definitivo.
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SCIOGLIMENTO Dl SODALIZI


Art. 8- Lo scioglimento di un Sodalizio o sezione affiliata porta alla cessazione del vincolo di affiliazione. I membri del loro ultimo C.D. sono tuttavia responsabili dell’assolvimento di ogni obbligo verso l’UDACE e i suoi affiliati; fino a quando tali obblighi non saranno soddisfatti non potranno far parte d’altri Sodalizi affiliati.
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DOVERI DEI SODALIZI AFFILIATI E DEI CARTELLINATI

Art. 9- I Sodalizi affiliati e i cartellinati hanno l’obbligo di:
  1. osservare lo Statuto, i regolamenti e tutte le disposizioni degli organi centrali e periferici;
  2. accettare le decisioni organizzative e disciplinari degli organi centrali e periferici dell’UDACE e conseguentemente non ricorrere contro tali provvedimenti ad organi diversi da quelli contemplati nelle carte dell’UDACE;
  3. astenersi da qualsiasi atto che possa direttamente o indirettamente ledere gli interessi morali e materiali dell’UDACE, denigrare suoi Dirigenti ed ostacolare in qualsiasi modo l’attività e il perseguimento degli scopi istituzionali propri, pena l’espulsione dall’UDCE;
  4. non ricoprire cariche Provinciali, Regionali e Nazionali in altro Ente o Federazione che svolga la medesima attività. I cartellinati non possono partecipare alle manifestazioni non approvate dall’UDACE, o da questa non riconosciute;
  5. non ricoprire cariche sociali in più Associazioni;
  6. non affiliarsi ad altri Enti o Federazione con la medesima ragione sociale e con il medesimo Consiglio direttivo per la medesima attività;
  7. non farsi rappresentare o tutelare da legali e non promuovere alcun tipo di azione tramite loro contro organi centrali, periferici e Sodalizi o persone ufficiali dell’UDACE per qualsiasi conseguenza derivante dall’attività istituzionale, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale pena la sospensione temporanea in attesa di giudizio definitivo;
  8. pagare annualmente la quota di affiliazione, presentando contemporaneamente il modulo di rinnovo, perfezionare il tesseramento dei componenti il Consiglio; i praticanti l’attività dovranno essere in possesso dell’apposito cartellino nelle forme che saranno rese note all’inizio di ogni anno;
  9. comunicare tempestivamente all’UDACE le eventuali sostituzioni dei componenti il proprio C.D.;
  10. applicare ai propri cartellinati le sanzioni loro inflitte dagli organi dell’UDACE.
Tutti coloro che non rispettano una qualsiasi sanzione disciplinare, per potersi tesserare nuovamente all’UDACE dovranno rivolgere istanza scritta alla C.A.D. tramite il proprio Comitato Provinciale. La decisione della C.A.D. è inappellabile.
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DIRITTI DEI SODALIZI AFFILIATI E DEI CARTELLINATI

Art. 10 - I Sodalizi affiliati e i cartellinati in regola con gli obblighi stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti, hanno il diritto:
- di svolgere l’attività ciclistica secondo le finalità e le norme prescritte. Organizzare manifestazioni, cartellinare i propri soci e partecipare ai premi di rappresentanza;
- di avere per sé e per i propri soci le facilitazioni che l’UDACE potrà ottenere da Enti e privati;
- di organizzare, oltre a normali manifestazioni ciclistiche anche manifestazioni similari con l’osservanza delle norme fissate dagli art.13 -27- 54 del R.T. e delle disposizioni che saranno emanate d’anno in anno dagli Organi Centrali. Il C.N., su proposta della C.T.N., stabilirà, all’inizio di ogni anno, le modalità di svolgimento dei vari Campionati. L’elenco di tali manifestazioni, con l’indicazione della data di svolgimento, sarà reso pubblico dalla Segreteria Nazionale UDACE a tutti i Comitati Provinciali ed a tutti i Sodalizi affiliati tramite l’organo ufficiale di stampa “Il Ciclismo UDACE” ed il sito internet dell’Unione www.udace.it -
Art. 11 - Il costo di affiliazione e di cartellinamento sarà fissato ogni anno dal C.N. dell’UDACE.
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SOSPENSIONE E PERDITA DIRITTI

Art. 12 - Con decisione della Commissione Appello e Disciplina (C.A.D.) possono essere temporaneamente sospesi dai diritti derivanti dall’affiliazione e dal cartellinamento i membri dei C.D. dei Sodalizi che non adempiano agli obblighi di cui agli articoli precedenti. La sospensione non dispensa dal pagamento dei contributi dovuti all’UDACE nel periodo d’inattività.
Art. 13 - Per motivi di cui all’articolo precedente qualora assumano carattere di particolare gravità, i Sodalizi ed i cartellinati possono, con deliberazione della C.A.D. e del C.N., essere radiati dall’UDACE, perdendo ogni diritto nei confronti della medesima.
Art. 14 - La C.A.D. ha facoltà di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa, nei riguardi di Sodalizi e di cartellinati denunciati per provvedimenti disciplinari, secondo le norme per punizioni ed eventuali denunce alla C.A.D., in seguito descritte. Questo provvedimento non è appellabile.
Art. 15 - La C.A.D. ha facoltà di sospendere a tempo indeterminato quei cartellinati che vengano sottoposti a indagini giudiziarie per violazione della “legge contro il doping” e per reati non colposi e ciò fino a che non sia esaurito l’iter giudiziario a loro carico. Contro tale provvedimento e contro le sentenze della C.A.D. non definitive, da notificare agli interessati entro 10 giorni dalla delibera, è ammesso ricorso al C.N. secondo le modalità ed i termini previsti dal successivo art. 23. Le deliberazioni del C.N. non sono appellabili.
Art. 16 - Un cartellinato radiato dall’UDACE deve essere radiato anche dal Sodalizio affiliato al quale appartiene e non può essere ammesso a far parte di altro Sodalizio affiliato.
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COLLEGIO DEI PROBIVIRI - Compiti e Competenze


Art. 17 - Nel provvedimento disciplinare promosso esclusivamente dal Consiglio Nazionale e riservato al Collegio dei Probiviri riguardante, -come previsto dall’art. 16 dello Statuto-, il comportamento dei Dirigenti Nazionali, dovrà osservarsi la seguente procedura:
a- ove il Collegio dei Probiviri riceva denunzia dovrà con gli eventuali elementi in suo possesso trasmetterla alla C.A.D., la quale in veste inquirente dovrà effettuare le opportune indagini istruttorie;
b- la C.A.D. ad istruttoria espletata rimetterà gli atti al Collegio dei Probiviri, il quale, acquisite direttamente eventuali memorie conclusive dai denunciati, emetterà la propria decisione con le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’articolo 46 del R.T.;
c- ove invece il provvedimento sia instaurato a sensi della 2ª parte del 2° capoverso dell’art 20 dello Statuto, la C.A.D. sempre in veste inquirente, dovrà effettuare le opportune indagini ed istruttorie e, notiziando il C.N., trasmettere gli atti al Collegio dei probiviri che provvederà in conformità all’ultima parte del precedente capoverso;
d- la decisione dei Probiviri non è appellabile.

UFFICIO LEGALE E COMMISIONI NAZIONALI - Compiti e Competenze


Art. 18 - L’U. L. è composto da almeno due membri scelti fra i liberi professionisti ed è chiamato ogni qualvolta necessario ad esprimere il parere consultivo richiesto dall’U. P. o dal C.N. o dalle Commissioni Nazionali partecipando, se necessario, alle rispettive riunioni.
L’U.L. partecipa alla formazione di commissioni tecnico-giuridiche sia in seno all’UDACE sia in rappresentanza della stessa presso organismi ciclistico-sportivi.
L’U.L., infine, patrocina l’UDACE nelle controversie attive o passive nei confronti di chiunque.

COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (C.T.N.)


Art. 19 - La Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.) è nominata - come disposto dall’art. 18 dello Statuto - dal C.N. ed è composta da un Presidente e due componenti di cui uno con mansioni di Segretario.
Art. 20 - La Commissione Tecnica Nazionale coordina l’attività delle Commissioni Tecniche Provinciali, d’intesa con il Consiglio Nazionale e i Comitati Provinciali provvede all’aggiornamento e alla formazione del personale tecnico (Direttori di Gara - Direttori Sportivi - Staffette Motociclistiche - Istruttori di Ciclismo - ecc.). Controlla che esse agiscano secondo i Regolamenti e le norme emanate sia dal C.N. sia dalla medesima Commissione. Approva i regolamenti delle prove di campionato, delle prove a carattere nazionale e delle manifestazioni a tappe e ne omologa i risultati. Infligge punizioni per infrazioni al Regolamento Tecnico e di corsa, commesse nelle suddette gare e denuncia le infrazioni a chi di competenza, applicando le sanzioni di cui alle lettere a), b), c (prima parte), d), e), dell’art. 46 del R.T.; decide in seconda istanza sui ricorsi avverso l’operato della Giuria in base alle competenze fissate dal citato art. del R.T. Le decisioni sono definitive. Art. 21 - Avverso le deliberazioni della C.T.N. non aventi carattere definitivo, è ammesso ricorso o appello alla Commissione d’Appello e Disciplina (C.A.D.) entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della comunicazione ufficiale secondo le norme stabilite dall’atr. 38 R.T.
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COMMISSIONE APPELLO E DISCPLINA (C.A.D.)


Art. 22 - La Commissione Appello e Disciplina (C.A.D.) è nominata -come previsto dall’art. 18 dello Statuto- dal C.N. ed è composta da un Presidente e due Componenti di cui uno con mansioni di Segretario.
La C.A.D. ha funzioni consultive nei casi previsti dal presente Regolamento e funzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e norme emanate dal C.N. dell’UDACE, nonché nelle controversie tra Sodalizi e cartellinati all’UDACE, o fra organi di questa.
Dovrà deliberare in particolari situazioni di carattere morale e disciplinare, comunque interessanti l’UDACE.
Le sanzioni disciplinari applicate dalla C.A.D. sono relative alle lettere f), g), h), dell’art. 46 R.T.
Applica inoltre, su denuncia delle C.T.P. vistate dai loro C.P., le sanzioni stabilite dalla lettera d) dell’art. 46 R.T. qualora, in relazione alla tabella punizioni individuali, le C.T.P. ritengano dover applicare una sospensione superiore a 30 giorni.
Decide infine in seconda istanza sui reclami di appello contro le decisioni della C.T.N. per infrazioni commesse in manifestazioni nazionali, di campionato ed a tappe, in merito alle sanzioni di cui alle lettere d), e) dell’art. 46 del R.T. In tal caso le decisioni sono definitive.
Art. 23 - Le parti hanno diritto di essere sentite, prima dell’eventuale deliberazione, nel modo più idoneo.
Contro le decisioni della C.A.D. (escluse quelle definitive) è ammesso, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica, ricorso o appello al Consiglio Nazionale, il quale decide definitivamente. Il ricorso in appello deve essere accompagnato dalla relativa tassa di € 500 (cinquecento).
Art. 24 - I provvedimenti a carico dei dirigenti siano essi nazionali delegati, regionali e provinciali ( per Dirigenti s’intendono coloro che svolgono detta funzione, anche se sono cartellinati quali Cicloturisti, Amatori, Soci, Direttore di Gara e Direttore Sportivo nonché nei confronti dei Giudici di Gara) sono di competenza della C.A.D., salvo il diritto degli interessati di appello al Consiglio Nazionale a sentenza della C.A.D. avvenuta.
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COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI DI GARA (C.N.G.G.)


Art. 25 - La Commissione Nazionale Giudici di Gara (C.N.G.G.) è nominata -secondo il disposto dell’art. 18 dello Statuto- dal C.N., è preposta all’inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara ed è composta di un Presidente e da due componenti di cui uno con mansioni di Segretario. La C.N.G.G. predispone il proprio regolamento e relativo programma da sottoporre all’approvazione del C.N.
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DELEGATI NAZIONALI


Art. 26 - Al fine di procedere al conseguimento di particolari fini il P.N. può proporre organismi speciali determinandone composizioni e compiti in conformità al disposto dell’art. 9 - Statuto -.
I preposti vengono denominati “Delegati Nazionali” e rispondono del loro operato direttamente al Presidente Nazionale che, in ogni caso, riferirà all’Ufficio di Presidenza ogni azione e progetto.
Le deleghe concesse, come quelle conferite alle Commissioni Nazionali o di qualsiasi altro genere, possono essere revocate in qualsiasi momento nel caso di non efficace funzionamento o non in corrispondenza alle direttive impartite al momento del conferimento dell’incarico da parte del Presidente Nazionale.
I Delegati nazionali non possono in nessun caso divulgare e far applicare regole organizzative, tecniche, disciplinari ecc. senza l’autorizzazione del Presidente Nazionale dopo l’esame preventivo della relativa commissione nazionale competente e la delibera del Consiglio Nazionale.
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ORGANI PERIFERICI
COMPITI e COMPETENZE
IL PRESIDENTE REGIONALE


Art. 27 - Il Presidente Regionale viene eletto dai Presidenti dei Comitati Provinciali della Regione; esercita funzioni di rappresentanza e coordinamento ed assicura, nell’ambito regionale, l’applicazione della regolamentazione in vigore e delle particolari deliberazioni dell’Assemblea dei Presidenti stessi. Può essere un Presidente, un Consigliere Provinciale oppure un cartellinato senza nessun altro incarico. Il Presidente regionale dura in carica quattro anni. Svolge attività di coordinamento della attività espletata nell’ambito del territorio regionale, nel rispetto dell’autonomia propria dei Comitati Provinciali in conformità alle norme statutari, regolamentari e delle linee programmatiche tracciate dall’Assemblea Nazionale ed alle direttive impartite dal Consiglio Nazionale. Convoca l’Assemblea dei Presidenti Provinciali almeno tre colte l’anno: per programmare ed attuare tutte quelle iniziative che mirino al perseguimento delle finalità statuarie UDACE-CSAIN; per predisporre il rendiconto preventivo dell’esercizio finanziario successivo nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea dei Presidenti Provinciali su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. È tenuto altresì curare i rapporti con le Istituzioni e gli Enti esistenti nel territorio di competenza in base al mandato avuto dai Presidenti Provinciali. Presiede le riunioni dei Presidenti Provinciali ed è tenuto a redigere, per ogni riunione il verbale che dovrà essere inviato al C.N. - entro 20 (venti) giorni - che provvederà alla ratifica o meno delle delibere riguardanti eventuali regolamentazioni promozionali. Le normative - una volta ratificate dal C.N. - diventano operanti ed un eventuale non rispetto delle stesse comporta un intervento della C.T.N. e della C.A.D. nelle forme e nei modi previsti.
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COMITATI PROVINCIALI


Art. 28 - I Comitati Provinciali debbono:
- curare e vagliare l’accettazione o meno delle affiliazioni presentate dai Sodalizi e i relativi statuti nonché quella dei cartellinati ad affiliazione avvenuta. Per i cartellinati che cambiano Associazione, chiedere il nulla osta rilasciato dall’Associazione di provenienza. Particolare cura in questo adempimento deve essere posta nel caso di amatori provenienti da Associazioni di altre province.
- inoltrare alla Segreteria Nazionale entro i termini previsti dalle apposite norme annualmente emanate dal Consiglio Nazionale le copie delle affiliazioni, i tronconi con relativa copertura finanziaria;
- approvare il calendario provinciale;
- curare lo sviluppo ed il controllo tecnico, organizzativo, turistico e di propaganda dell’attività ciclistica che si svolge nella propria provincia avvalendosi anche delle facoltà previste all’art. 9 - punto -b- dello Statuto;
- decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni adottate dalla C.T.P. per sanzioni previste dalle lettere b), c), d) e di cui all’art. 46 del R.T. Sono definitive le decisioni relative alla lettera b).
Avverso le deliberazioni del C.P. escluse quelle definitive, è ammesso appello alla C.T.N. secondo le norme fissate dall’art. 38 del R.T.
Conservare tutta la documentazione amministrativa e gestionale nonché quelle inerenti le manifestazioni organizzate (programmi, regolamenti, elenchi iscritti, ordini di arrivo, classifiche, verbali, eventuali provvedimenti disciplinari), tenendoli a disposizione per cinque anni per gli eventuali controlli da parte degli organi centrali.
Art. 29 - Per l’elezione del Presidente Nazionale dei Consiglieri Nazionali, Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ogni Comitato Provinciale può segnalare entro trenta giorni precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea alla Presidenza Nazionale UDACE non più di due nominativi di candidati precisando per quale carica.
Tali segnalazioni saranno rese note solo all’inizio dell’assemblea e comunque in sede di votazione non saranno vincolanti.
Art. 30 - I Comitati Provinciali possono far pervenire alla Presidenza Nazionale dell’UDACE proposte di modifica allo statuto ed ai regolamenti. Le proposte relative allo Statuto, sottoscritte da almeno 5 (cinque) Comitati Provinciali, dovranno pervenire entro la data del 31 luglio antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale: e saranno inserite per esteso, unitamente a quelle presentate dal Consiglio Nazionale, nell’ordine del giorno. Discusse dall’Assemblea, diverranno operanti, se approvate, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di svolgimento dell’Assemblea Nazionale. Quelle relative ai regolamenti, tecnico e organico, dovranno pure pervenire entro il 31 luglio di ogni anno. Saranno esaminate dal Consiglio Nazionale e, se approvate dallo stesso, saranno rese operanti nell’anno successivo alla loro approvazione. Art. 31 - In seno al Comitato Provinciale operano la Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.) e la Commissione Provinciale Giudici di Gara (C.P.G.G.) costituite da persone non appartenenti al Consiglio direttivo del Comitato Provinciale.
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COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE (C.T.P.)


Art. 32 - I compiti della C.T.P. sono:
- redigere il calendario provinciale da inserire possibilmente in quello regionale;
- approvare i programmi e i regolamenti delle gare di competenze ed omologare i risultati delle gare svolte nel territorio di propria giurisdizione;
- in relazione all’omologazione infliggere le punizioni di cui alla lettere a), b), c), (1ª parte), (limitatamente a 30 giorni-vedi penultimo comma art. 19 Statuto), e) dell’art. 46 del R.T. - Denunciare le infrazioni più gravi lettere f), g) h), a chi di competenza previo visto del C.P. Decidere in seconda istanza sui ricorsi avverso l’operato della Giuria in base alle competenze fissate dall’art. 46 del R.T. Sono definitive le decisioni relative alla lettera a);
- dopo l’omologazione trasmettere al C.P. tutta la documentazione della manifestazione: programma, regolamento, elenco iscritti, ordini di arrivo, classifiche, verbali di gara, eventuali provvedimenti disciplinari;
- provvedere all’aggiornamento e alla formazione del personale tecnico (Direttore di Gara - Staffette Motociclistiche - ecc.) d’intesa con il C.P. e la C.T.N.
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COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICI DI GARA (C.P.G.G.)


Art. 33 - La C.P.G.G. è preposta all’inquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara nell’ambito della provincia nel rispetto del regolamento emanato dalla C.N.G.G. ed approvato dal C.N.
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UFFICIO DI PRESIDENZA


Art. 34 - Per l’ordinaria amministrazione ed in tutti i casi d’urgenza, i poteri del C.N. sono demandati all’U.P. composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Partecipa alle riunioni il Segretario dell’UDACE per redigere il verbale. Le delibere dell’U.P. debbono essere sottoposte alla ratifica del C.N. nella riunione immediatamente successiva. La mancata ratifica comporta la decadenza della delibera stessa.
In caso d’indisponibilità del Presidente o di uno dei Vice Presidenti, subentra il Consigliere Nazionale che ha avuto più voti all’Assemblea Nazionale.
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DECENTRAMENTO


Art. 35 - Procedura importante per la realizzazione del decentramento e delle varie competenze per un buon funzionamento dell’UDACE:
- i Sodalizi affiliati, per tutti i loro problemi, faranno riferimento al proprio Comitato Provinciale;
- i Comitati Provinciali, per tutti i loro problemi, faranno riferimento al Presidente Regionale per il Coordinamento e la rappresentanza;
- i Presidenti Regionali, per tutti i loro problemi, faranno riferimento al Consigliere Nazionale incaricato per gli specifici problemi;
- i Consiglieri Nazionali provvederanno a far mettere all’ordine del giorno i problemi inerenti in modo che il Consiglio Nazionale li possa affrontare già preparato sui problemi stessi;
- il Presidente Nazionale terrà i rapporti con le Commissioni Nazionali, con il Collegio Sindacale dei Revisori, l’Ufficio Legale, l’Ufficio dei Probiviri e di eventuali Delegati Nazionali. I problemi inerenti saranno anche trattati dall’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Nazionale, con la Segreteria Nazionale, userà la seguente procedura:
- in fotocopia tutti i documenti di una certa importanza ai componenti l’Ufficio di Presidenza;
- in fotocopia detti documenti anche al Consigliere Nazionale incaricato dei problemi di cui si tratta;
- in fotocopia, anche con richiesta di parere, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale e all’Ufficio Legale, per problemi di carattere urgente ed importantissimi.
Art. 36 - L’assemblea Nazionale dovrà essere convocata con preavviso di almeno trenta giorni per quella Ordinaria e di quindici giorni per quella Straordinaria.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i componenti degli organi centrali elettivi e delegati e periferici elettivi, nonché a commissari e fiduciari e dovrà contenere data, ora luogo di svolgimento nonché l’ordine del giorno ben specificato.
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REGOLAMENTO TECNICO


COMPITI DELL'UDACE


Art. 1 - L’UDACE disciplina, coordina e controlla tramite i suoi organi periferici l’attività cicloturistica e amatoriale secondo gli scopi statutari di cui all’art. 1 del Regolamento organico e che si articola in:
a) turistica-ricreativa-ecologica
b) sportiva-amatoriale / competitiva
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CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'


Art. 2 - E’ attività Cicloturistica-turistica-ricreativa-ecologica quella riguardante manifestazioni aventi lo scopo di svago, istruzione e curiosità come gite, incontri intersociali, manifestazioni di regolarità, raids, brevetti , fondo, escursioni, MTB ecologico, pedalate ecologiche ecc. svolta ad andatura controllata, esclusa comunque ogni forma di agonismo e in ogni caso non superiore alla media oraria di 30 Km e con l’obbligo del rispetto delle norme del Codice della Strada.
È attività sportiva-amatoriale/competitiva quella di tutte le specialità che hanno per scopo l’effettuazione di manifestazioni agonistiche competitive con partenze simultanee o individuali con percorsi da percorrere ad andatura libera. Viene fatto obbligo dell’osservanza del Codice della Strada.
Le manifestazioni possono svolgersi a carattere:
a) competitivo riservate ai tesserati delle categorie cicloamatoriali;
b) cicloturistiche riservate ai tesserati della categoria cicloturistica e di quelle cicloamatoriali.
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CATEGORIE


Art. 3.1 - I praticanti l’attività cicloturistica e amatoriale UDACE devono essere in possesso dell’apposito cartellino che dà diritto di partecipare a tutte le manifestazioni previste all’art. 2. del presente R.T.
Art. 3.2 - Il cartellino viene rilasciato (tenuto conto dell’anno solare) per ambo i sessi per una delle seguenti categorie:
CICLOTURISTA: dai 10 agli 80 anni per ambo i sessi (vietata ogni forma di agonismo).
CICLOAMATORE: dai 15 ai 70 anni per ambo i sessi:
  • Amatore DEBUTTANTE dai 15 ai 18 anni
  • Amatore CADETTO dai 19 ai 27 anni
  • Amatore JUNIOR dai 28 ai 32 anni
  • Amatore SENIOR dai 33 ai 39 anni
  • Amatore VETERANO dai 40 ai 47 anni
  • Amatore GENTLEMAN dai 48ai 55 anni
  • Amatore SUPERGENTLEMAN – A - dai 56 ai 62 anni
  • Amatore SUPERGENTELMAN – B - dai 63 ai 70 anni
  • Amatore DONNA dai 15 ai 70 anni
Art. 3.3 - Per le categorie: Cadetti, Juniores, Seniores, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen e su designazione delle Commissioni Provinciali 2^ serie, il cartellino potrà essere anche di 2^ serie, ottemperando alla normativa specifica.
Art. 3.4 - Fatte salve le indicazioni di cui al punto 3.2, l’attività delle categorie femminili e per tutte le diverse discipline è prevista di norma in due fasce 15/39 anni 40/70 anni.
Per la sola attività MTB, BMX e CICLOCROSS anche:
  • Amatore PRIMAVERA dai 7 ai 14 anni – MTB e BMX
  • Amatore PRIMAVERA dai 10 ai 14 anni - Ciclocross.
Art. 3.5 - ALTRE TESSERE CARTELLINO
  • Direttore di Organizzazione: tramite le A.S.D. affiliate.
  • Giudice di gara: rilasciate dai Comitati Provinciali direttamente a coloro che riterranno idonei in accordo con la C.N.G.G. previo corso di formazione.
  • Direttore di Gara: tramite le A.S.D affiliate a coloro ritenuti idonei a seguito di corsi provinciali di addestramento.
  • Direttore sportivo: tramite le A.S.D. affiliate.
  • Dirigente, Socio : tramite le A.S.D. affiliate.
  • Socio sostenitore: tramite le A.S.D. (senza copertura assicurativa)
  • Motostaffettista tramite le A.S.D. affiliate purché in possesso di abilitazione rilasciata dall’autorità competente.
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CARTELLINAMENTO


Art. 4.1 - Il tesseramento deve essere effettuato attraverso una A.S.D. affiliata e viene rilasciato dal Comitato Provinciale competente per territorio, secondo le norme previste nel Regolamento Organico e quanto di seguito riportato nel presente articolo.
Art. 4.2 - I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti UDACE la quale (comunque), non assume altre responsabilità relative alle loro attività se non quella della loro copertura assicurativa.
Art. 4.3 - La tessera cartellino, compilata in tutte le sue parti e controfirmata compresi i regolamentari due tronconi e comprensiva della quota stabilita, dovranno essere consegnate, tramite le A.S.D. affiliate, al proprio Comitato Provinciale che provvederà ad annullare la fotografia con il timbro del Comitato stesso e, constatata la regolarità (se amatori anche con specifica categoria di età) di tutta la documentazione necessaria, rilascerà alla A.S.D. di appartenenza il cartellino. Il tutto sotto la responsabilità civile e sportiva dei Comitati provinciali.
Art. 4.4 - Nella tessera cartellino e nei due tronconi, il Presidente della A.S.D. attesterà, con la sua firma, che il relativo certificato medico di idoneità, all’attività agonistica per amatori o all’attività non agonistica per cicloturisti, è conservato dalla A.S.D. , indicando anche la data di scadenza del certificato stesso. Inoltre, nel caso si tratti di minore, il Presidente della A.S.D. con la sua firma attesterà di aver acquisito la documentazione di autorizzazione allo svolgimento dell’attività UDACE da parte di chi ne esercita la patria potestà.
Art. 4.5 - La tessera cartellino potrà essere rilasciata solo ai cartellinati la cui A.S.D. risulti affiliata.Si invitano le A.S.D. di astenersi dal tesserare amatori con residenza in altre province.
Art. 4.6 - La concessione della tessera sociale da parte dell’UDACE è facoltativa e può essere negata o revocata in ogni momento dalle A.S.D. o dai C.P. con motivazione scritta, nel caso si verifichino gravi situazioni contrarie all’etica morale e sportiva a carico dei tesserati. La C.A.D. può assumere al riguardo iniziative in proprio e giudica sugli eventuali ricorsi per decisioni prese da altri. In seconda istanza, in ogni caso è prevista la possibilità di ricorso al C.N. la cui decisione è inappellabile.
Art. 4.7 - Non potranno essere cartellinati coloro che: sono colpiti da provvedimenti disciplinari; hanno subito condanne per reati non colposi; coloro che si trovano inquisiti per possesso di farmaci proibiti sino a sentenza definitiva; coloro che con atti scorretti, hanno direttamente o indirettamente leso gli interessi morali e materiali dell’Unione nonché denigrato i suoi Dirigenti e ostacolato l’attività. Art. 4.8 - È ammesso il cartellinamento di italiani all’estero.
Art. 4.9 - È ammesso il cartellinamento di cittadini stranieri, che non potranno partecipare ai campionati nazionali, regionali e provinciali. Potranno partecipare a manifestazioni nazionali e campionati internazionali. Per gli extracomunitari e tutti coloro domiciliati in Italia per aver diritto al tesseramento devono esibire regolare permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità preposte in base alla normativa vigente.
Art. 4.10 - Per i giovani dai 7 ai 18 anni si dovrà presentare alla A.S.D. titolare del tesseramento, una dichiarazione scritta da parte di chi ne esercita la patria potestà che autorizzi la pratica dell’attività UDACE.
Art. 4.11 - Non è ammesso il cambio di A.S.D. nel corso dell’anno se non nelle condizioni di cui agli art. 7-8 del R.O. Per il cambio di A.S.D. a fine anno, attenersi a quanto disposto all’art. 4 del R.O. Art. 4.12 - Ad integrazione di quanto disposto all’art. 4 del R.O. si stabilisce che il tesserato, assolti gli obblighi di cui all’art. 4 del R.O. , può ritenersi libero da vincoli qualora la A.S.D. decida di associarsi ad altro Ente.
Art. 4.13 - E’ consentito nel corso dell’anno il passaggio da Cicloturista ad Amatore o viceversa ottemperando alla normativa sanitaria di idoneità medica prevista dal D.M. 18.2.1982 e dal D.M. 28.2.1983 e successive modifiche.
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NORME ASSICURATIVE


Art. 5 - Per tutti i cartellinati verranno emesse ogni anno, tramite la “circolare n° 1”, le norme assicurative.
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RESPONSABILITA' A.S.D.


Art. 6 - Le A.S.D. affiliate sono responsabili delle dichiarazioni che il proprio socio produce all’atto della richiesta della tessera sociale come pure dei dati anagrafici trascritti sulla medesima. Il Comitato può richiedere a suo insindacabile giudizio la certificazione anagrafica dell’interessato. Eventuali falsi o inesatti dati, saranno puniti con l’esclusione dell’interessato dai diritti acquisiti nel corso dell’attività e denunciato alla C.A.D. A carico del Presidente dell’A.S.D. per la quale il cartellinato in difetto risulta tesserato, saranno adottati provvedimenti disciplinari di cui all’art.10 del presente R.T.
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DOVERI DEI CARTELLINATI


Art. 7.1 - Il possesso della tessera UDACE comporta per tutti i cartellinati (italiani e stranieri) l’impegno al rispetto delle norme statutarie e di tutte le norme organiche e tecniche dell’Ente, nonché di tutte le disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale.
Art. 7.2 - Il possesso della tessera UDACE da diritto alla copertura assicurativa nella forma prescelta dal titolare al momento del cartellinamento e non impegna l’UDACE in altre responsabilità.
Art. 7.3 - Il cartellino ha validità di un solo anno solare e costituisce un documento di identità a carattere amministrativo ai soli fini sportivi.
Art. 7.4 - il cartellino è da ritenere nullo in presenza di cancellature, correzioni o altre forme che dimostrino l’alterazione dei dati. Eventuali correzioni devono essere certificate dal Comitato Provinciale.
Art. 7.5 - In caso di smarrimento è previsto duplicato a cura esclusiva del Comitato Provinciale.
Art. 7.6 - Non sono ammessi altri documenti di qualsiasi natura in sostituzione del cartellino, questi è l’unico documento valido per la partecipazione all’attività. Ne consegue che nessuna fotocopia potrà sostituire la tessera sociale all’atto dell’iscrizione.
Art. 7.7 - Le tessere cartellino sono anche assicurativamente ambivalenti in caso di interscambio di mansioni.
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TUTELA SANITARIA - VISITE MEDICHE DI IDONIETA'


Art. 8.1 - Per aver diritto a svolgere la pratica sportiva ciclistica amatoriale UDACE bisogna essere in possesso delle opportune certificazioni mediche secondo quanto stabilito dal D.M. 18.2.1982 e successive modifiche. Art. 8.2 - La certificazione di cui all’art. 8.1- va conservata agli atti della A.S.D. per cinque anni. Il presidente ne assume la totale responsabilità civile e penale. Analogo procedimento dovrà essere ottemperato dal Medico visitatore che ha provveduto al rilascio della certificazione; quest’ultimo dovrà anche allegare agli atti tutta la documentazione inerente gli accertamenti effettuati.
La certificazione medica si divide in:
a) AMATORI: visita di idoneità per l’attività agonistica.
b) CICLOTURISTI: visita di idoneità generica
c) In entrambi i casi, di cui ai punti a) e b) i certificati di idoneità – agonistica e generica – hanno validità di 365 giorni.
Si invitano i cartellinati, se pur non corre l’obbligo, di sottoporsi nel corso dell’anno a visite di controllo, con particolare riguardo per gli atleti delle cat. Primavera, Debuttanti Veterani, Gentlemen e Super Gentlemen.
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TRASFERTE DEI CARTELLINATI ITALIANI ALL'ESTERO
E DEI CARTELLINATI STRANIERI IN ITALIA<,BR> IN RELAZIONE ALLA COPERTURA SANITARIA


Art. 9 - A garanzia della tutela sanitaria di tutti i cartellinati UDACE, occorre che gli interessati richiedano, secondo la normativa sanitaria vigente, alla propria ASL il certificato sanitario specifico per il paese di trasferta prescelto. Identica procedura devono seguire nel proprio paese “i cartellinati esteri” che si recano in Italia e quindi per partecipare all’attività UDACE devono presentare , oltre al regolare cartellino (italiano o estero) anche il certificato sanitario per la copertura sanitaria ed il certificato di idoneità alla pratica sportiva per i cartellinati quali Amatori e Cicloturisti, nonché la relativa copertura assicurativa. Per cartellinati si intendono anche Direttori di gara- Giudici di gara- Soci- Dirigenti- Direttori Sportivi – Direttori Organizzativi - Motostaffettisti.
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DOPPIO TESSERAMENTO E CAMBIO DI ATTIVITA'


Art. 10.1 - E’ espressamente vietato il tesseramento a più Enti e il cambio di A.S.D. nel corso dell’anno in ambito UDACE.
Art. 10.2 - Nei casi di doppio tesseramento verrà applicata da parte dell’organo competente la sospensione di giorni 365 a decorrere dalla data del provvedimento, accertando che analoga sanzione sia stata applicata contestualmente dall’Ente che ha fatto l’altro tesseramento.
Art. 10.3 - Per il passaggio nel corso dell’anno tra Associazioni nell’ambito UDACE il cartellinato sarà denunciato alla C.A.D. e gli verrà applicata la sospensione come da art. 47.53
Art. 10.4 - In riferimento agli art. 10.2 e 10.3, se risultano responsabilità di Dirigenti delle A.S.D. o degli organi periferici dell’UDACE essi saranno denunciati alla C.A.D.
Art. 10.5 - Passaggio da cicloamatore ad agonista F.C.I. nel corso dell’anno.
a) E’ possibile il passaggio, nel corso dell’anno , di un cicloamatore tesserato UDACE ad agonista della F.C.I. , qualora lo stesso abbia un’età compresa tra il 17° e 21° anno. Lo stesso dovrà assolvere tutti gli obblighi sociali concordati con la A.S.D. di origine al momento del tesseramento. In caso di disaccordo il tutto verrà rimesso alla C.A.D.
b) Non è consentito nel corso dell’anno il passaggio dalle categorie agonistiche federali all’attività amatoriale.
c) L’UDACE non riconosce tessere della F.C.I. o di altri Enti, prorogate dall’anno precedente. Pertanto chi ha gareggiato dopo il 1° gennaio con tessera prorogata, in altro Ente, non potrà cartellinarsi per l’UDACE.
d) Per partecipare all’attività UDACE occorre la tessera/cartellino dell’anno in corso.
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SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'


Art. 11.1 - Tutta l’attività si svolge nel rispetto delle norme UDACE e di legge e quanto riportato nel successivo art. 27.
Art. 11.2 - Le richieste di organizzazioni di tutte le manifestazioni di cui all’art. 2 del presente Regolamento debbono essere presentate sugli appositi moduli ai rispettivi Comitati Provinciali.
Art. 11.3 - Nelle varie competizioni le caratteristiche delle biciclette devono corrispondere ai canoni di conformità.
Nelle gare a cronometro individuali sono ammesse anche biciclette con canoni diversi.
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L'ATTIVITA' DELL'UDACE-CSAIN SI SVOLGE:


Attività Amatoriale: L’attività cicloamatoriale - riservata ai cartellinati nelle categorie amatoriali (maschile e femminile) anche di 2^ serie - può svolgersi durante tutto l’arco dell’anno come disciplinato ai seguenti punti: a),b), c):
a) Strada: in linea, montagna, in circuito, a cronometro (individuale a coppie a squadre) , a tappe (l’attività può essere programmata sia per 1^ che per 2^ serie), fondo e gran fondo e medio fondo. Gare a cronometro a tappe e notturne dal 1° aprile al 30 ottobre, ove sussistono le condizioni climatiche.
b) Fuoristrada: Ciclocross, Mountain bike. Per tutto l’arco dell’anno.
c) Pista: inseguimento individuale, Km da fermo, velocità, eliminazione. Per tutto l’arco dell’anno all’aperto dove le condizioni climatiche lo permettono - Potranno essere svolte anche altre specialità.
d) Attività 2^ Serie, vedere successivo art.53.
Art. 12.1 - Tutte le manifestazioni di cui ai punti a)-b)- c) devono essere programmate per singole categorie, con conseguenti ordini di arrivi redatti per singole categorie. Tuttavia a fronte di particolari situazioni locali sono consentite gare di fasce con ordini di arrivo redatti per singole categorie. In caso di accertate difficoltà tecniche si potranno accorpare le categorie appartenenti alla stessa fascia ed è consentito fare classifiche e premiazioni come gare di fascia.
Art. 12.2 - In caso di accertate difficoltà inerenti alle categorie Debuttanti e Supergentleman si concede un’ulteriore deroga, abbinando i Debuttanti con i Cadetti e i Supergentlemen con i Gentlemen o fascia 40/55 anni (con partenza studiata) con classifiche separate.
Le fasce per maschi e femmine sono cosi suddivise:
15/18 anni
19/39 anni
40/55 anni
56/70 anni
Art. 12.3 - Le manifestazioni di cui ai punti a) e b) possono essere precedute da un tratto turistico , quale parte integrante della manifestazione stessa.
Art. 12.4 - Le attività di cui all’art. 2 del presente R.T. possono essere programmate anche a livello Sociale o intersociale.
Art. 12.5 - Le deroghe previste agli art. 12.1 – 12.2 ) non possono applicarsi per l’attività di Fondo – Medio Fondo,Gran Fondo e gare a tappe.
Art. 12.6 - E’ vietata l’attività con traguardi intermedi; sono permessi traguardi a premio, volanti e della montagna. L’attività in notturna può essere svolta a condizione che vi sia un’ottima illuminazione del circuito e che lo stesso sia precluso alla circolazione veicolare e pedonale.
Art. 12.7 - A maggior chiarimento si precisa che l’attività amatoriale, compresa l’attività di fondo, medio fondo, gran fondo è riservata esclusivamente ai tesserati quali AMATORI ed aperta ad altri Enti secondo quanto riportato al successivo art. 52, è espressamente vietata a qualunque titolo la partecipazione di atleti appartenenti alle categorie giovanili, nonché agonistiche federali quali: Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23, Elite, Professionisti.

Cicloturistica/Turistica–Ricreativa
a) L’attività cicloturistica/ricreativa può svolgersi per tutto l’arco dell’anno e comprende tutte quelle manifestazioni di qualsiasi specialità, strada e fuoristrada, svolte ad andatura controllata, comunque non superiore ai 30 km/orari, senza fini agonistici né classifiche individuali.
b) Per lo svolgimento dell’attività cicloturistica dovranno essere applicate tutte le misure di programmazione, prevenzione e tutela, previste per l’organizzazione di manifestazioni.
c) I partecipanti dovranno attenersi a tutti gli obblighi riportati nel presente R.T. e normative di legge, in particolare al rispetto assoluto del Codice della Strada.
d) L’attività Cicloturistica giovanile dovrà svolgersi su chilometraggio ridotto (vedi art. 14.3).

Pedalate Ecologiche
a) Le pedalate ecologiche sono da ritenersi attività promozionale, esse si svolgono con ogni tipo di bicicletta e abbigliamento, sulla distanza massima di Km 25 e un’andatura non superiore ai 15 Km/ora.
b) Nel corso dello svolgimento delle pedalate ecologiche oltre agli obblighi previsti dalla normativa del Codice della Strada, il gruppo dei partecipanti deve essere preceduto da un automezzo che ne delimiti la velocità.
c) Le A.S.D. dovranno provvedere alla necessaria copertura assicurativa dei partecipanti secondo le disposizioni impartite di anno in anno tramite la circolare n°1.
d) I partecipanti di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati da un adulto ed iscritti alla manifestazione sotto la potestà del medesimo.
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CAMPIONATI ITALIANI


Art. 13.1 - I campionati italiani avranno luogo per tutte le discipline ciclistiche promosse dall’UDACE e riservate alle categorie di cui all’art. 3 - punti 3.2 –3.3 - 3.4 –
Art. 13.2 - Per la categoria DONNE, nei campionati italiani delle diverse discipline, si assegneranno due titoli alle meglio classificate in età compresa fra i 15/39 anni e 40/70 anni.
Art. 13.3 - Nei campionati “cross staffetta” , “cronocoppie” e “Lui e Lei” i componenti possono appartenere a due A.S.D. diverse ma dello stesso Comitato provinciale e debbono rientrare con l’età nelle fasce previste.
Art. 13.4 - Ogni anno, il Consiglio Nazionale emetterà il Calendario relativo a:
  • Campionati Nazionali amatoriali individuali e a squadre, inerenti le specifiche specialità;
  • Manifestazioni a tappe;
  • Manifestazioni di notevole rilevanza nazionale ed internazionale;
  • Campionato nazionale Società Cicloturismo.
Art. 13.5 - Nelle date indicate dal Calendario nazionale, non possono essere programmate nella regione interessata, manifestazioni quali:
  • Campionati Provinciali, Regionali o manifestazioni similari e ciò al fine di tutelare le opportunità dei cartellinati.
Art. 13.6 - In caso di Campionati con svolgimento in più prove, dopo l’effettuazione della 2^ prova la C.T.N e la Segreteria Nazionale tramite l’Ufficio classifiche dirameranno le classifiche generali ufficiali parziali.
Art. 13.7 - Le griglie di partenza dei Campionati nazionali, regionali, provinciali – delle singole categorie- per l’attività di ciclocross e MTB dovranno essere determinate da sorteggio pubblico effettuato dalla Giuria alla presenza di tutti i concorrenti. Eventuali deroghe saranno disciplinate dai relativi programmi-regolamenti.
Art. 13.8 - Per le prove di Campionato Nazionale, o gara nazionale, gara a tappe nazionale, le richieste devono essere avanzate dalle A.S.D. e indirizzate alla Presidenza Nazionale tramite il rispettivo Comitato Provinciale entro la data prefissata di anno in anno dal C.N. Lo stesso provvederà alla loro assegnazione.
Art. 13.9 - Ad assegnazione avvenute, le A.S.D. organizzatrici dovranno provvedere a versare alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione la quota fissata di anno in anno dal C.N. per i servizi tecnici.
Art. 13.10 - L’approvazione del programma/regolamento è di competenza della C.T.N., anche da suo delegato designato in concerto con la Presidenza Nazionale, previo sopraluogo almeno 60 giorni prima della data di svolgimento e comunque dopo che è stato assolto a quanto contemplato nel precedente art. 13.9.
Art. 13.11 - Dalla C.T.N. dovrà comunque essere acquisita la richiesta in sei coppie da redigersi sull’usuale modulistica con allegato il relativo regolamento.Dei suddetti moduli, vistati ed approvati, una copia verrà restituita alla A.S.D. organizzatrice, una seconda trasmessa al Comitato Provinciale di competenza, una terza inviata alla C.N.G.G. per l’approntamento del servizio, la quarta trattenuta agli atti della C.T.N.,la quinta inviata alla redazione del nostro organo ufficiale per la relativa pubblicazione e la sesta alla Segreteria Nazionale che trarrà ulteriore copia da inviare all’ufficio Internet.
Art. 13.12 - Saranno proclamati Campioni Nazionali individuali UDACE, per il settore sportivo, per ciascuna delle categorie di cui all’art. 3, gli amatori vincitori delle prove singole o gli amatori che nelle prove multiple avranno totalizzato il maggior punteggio.
In caso di parità, con svolgimento del Campionato in più prove, sarà proclamato Campione chi avrà ottenuto i migliori piazzamenti. In caso di ulteriore parità si terrà conto del miglior piazzamento nell’ultima prova.
Art. 13.13 - Nel conteggio dei piazzamenti di cui al precedente punto 13.12 dovranno essere presi in considerazione gli ordini di arrivo della specifica categoria, considerando i primi posti, in caso di ulteriore parità, si esaminano i secondi e così di seguito.
Detta norma è valida anche nel corso di manifestazioni a tappe, di campionati provinciali, regionali e di tutte le manifestazioni che si sviluppano in più prove.
Art. 13.14 - Nelle manifestazioni a tappe, in caso di parità, la maglia di capo classifica rimane a chi era in testa alla classifica il giorno precedente (questo perché l’altro concorrente pur avendo raggiunto nel punteggio il capo classifica non lo ha superato).
In caso di parità dopo la prima tappa la maglia deve essere assegnata per sorteggio. In caso di parità dopo l’ultima tappa si applica quanto previsto ai precedenti punti 13,12 e 13.13.
Art. 13.15 - La classifica di Società –Amatoriale dovrà essere redatta in base alla somma dei punti acquisiti da ogni singolo concorrente, della stessa A.S.D. classificato entro i primi dieci di ogni singola categoria. Il punteggio da 10 a 1 da assegnare dal decimo classificato dovrà comunque essere lo stesso per ogni categoria qualunque sia il numero dei classificati o arrivati (cioè anche se inferiore a 10).
In caso di parità dei migliori piazzamenti e quanto contemplato nel successivo art.14.5. Art. 13.16 - Campionato Nazionale Società Cicloturismo
I punteggi valevoli per la classifica del Campionato di Cicloturismo di società saranno in ragione di dieci (10) punti per ogni classificato. In ogni singola manifestazione la società per aver diritto a punteggio dovrà risultare partecipante con almeno tre tesserati.
Art. 13.17 - Per le disposizioni inerenti le classifiche attenersi a quanto riportato nel successivo art. 14
Art. 13.18 - L’omologazione delle stesse compete alla C.T.N.
Art. 13.19 - E’ tassativamente vietato denominare “Nazionali” manifestazioni che non siano state richieste al C.N. e sottoposte all’approvazione della C.T.N.
Gli inadempienti sono passibili di provvedimenti disciplinari.
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NORME GENERALI DI DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' CICLOTURISTICA ED ESCURSIONISTICA


Art. 14.1 - ATTIVITA’ CICLOTURISTICA
Le attività consentite ai tesserati quali cicloturisti e/o amatori sono le seguenti e possono svolgersi sia a carattere sociale che intersociale:
a) raduni cicloturistici;
b) attività di fondo cicloturistico e raids;
c) prove di regolarità;
d) escursionismo;
e) brevetti;
f) attività ricreative promozionale;
g) cicloturismo a concentramento;
h) cicloturismo giovanile.
L’attività è disciplinata secondo quanto contemplato negli specifici articoli.
Art. 14.2 - Raduno cicloturistico:
il raduno cicloturistico sia esso nazionale che locale si svolge su un chilometraggio massimo di 80 Km.
Art. 14.3 - Raduni Cicloturistici giovanili 10-14 anni:
devono essere caratterizzati ed adatti all’età dei partecipanti. Massimo 20/30 Km su strade pianeggianti. Art. 14.4 - Alle operazioni di partenza il Capogruppo di ogni A.S.D. partecipante dovrà presentare alla Giuria:
a) Elenco dei propri soci partecipanti, completo dei dati anagrafici e del numero di tessera. Con in allegato le tessere per il riscontro dei dati, unitamente alla propria.
b) Il Capo gruppo deve segnalare i nominativi di coloro che pur essendo negli elenchi non si presentano alla partenza, restituendo i contrassegni.
c) Punteggio per la classifica: 10 punti ad ogni concorrente che abbia effettivamente completato il percorso, espletato le operazioni dei vari controlli, transitando a tutti i presidi stabiliti.
d) Penalità: 20 punti di penalità per ogni concorrente non presente o che non abbia espletato le operazioni di controllo – rispetto al numero dei partenti dichiarati.
e) La partenza potrà avvenire anche per gruppi o scaglioni, ogni partecipante dovrà portare con se il foglio di viaggio, il cartellino sociale, un qualsiasi altro eventuale strumento di individuazione di cui fosse stato dotato e un documento di identità. In qualunque momento la Giuria può procedere all’accertamento dell’identità personale.
f) Per le manifestazioni previste su più percorsi, i fogli di viaggio dovranno essere di colore diverso e i percorsi stessi dovranno essere contraddistinti da segnaletica di colore diverso.
Art. 14.5 - Classifica del raduno
Per il raduno viene stilata una classifica decrescente comprensiva di tutte le A.S.D. partecipanti cumulando il punteggio conseguito da ogni singolo partecipante della medesima A.S.D. In caso di parità tra più A.S.D. verrà classificata prima la A.S.D. proveniente da più lontano. Nel caso di prove multiple verrà classifica prima la A.S.D. che ha partecipato a più prove. Nel caso di ulteriore parità le A.S.D. verranno considerate pari merito.
La pre citata norma si applica anche nel corso di manifestazioni a tappe, di campionato provinciale, regionale, ed in tutte le manifestazioni cicloturistiche.
Art. 14.6 - Prove in più giorni
Si devono stilare le classifiche di ogni singola gara per le relative premiazioni nonché si deve procedere all’aggiornamento, dopo il primo giorno di gara, alle classifiche per le premiazioni finali.
Art. 14.7 - Escursioni e brevetti
Per quanto attiene all’attività di cui ai punti d) ed e) dell’art. 14.1, le stesse sono disciplinate (in via di principi generale) dalla normativa prevista per i Raid ed attività cicloturistica, integrate da norme specifiche emanate di anno in anno.
Art. 14.8 - Disposizioni disciplinari
Fermo restanti gli obblighi di carattere generale i partecipanti possono essere soggetti alle diverse sanzioni disciplinari.
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MANIFESTAZIONI DI REGOLARITA'


Art. 15.1 - Sono considerate gare di regolarità quelle manifestazioni a velocità prefissata che si svolgono su percorsi stradali o in fuoristrada con distanze non eccedenti i 60 km giornalieri , pedalabili su percorso piano, a medie non superiori ai 30 km se la manifestazione è prevista su strada e ai 15 km/orari se in fuoristrada.
Art. 15.2 - Ognuna delle suddette manifestazioni può essere divisa in vari settori (piano -ondulato -in salita) con medie diverse ma con classifica finale unica, oppure può essere svolta in settore unico a media unica.
Art. 15.3 - Le gare di regolarità possono essere:
a) individuali;
b) a coppie;
c) a squadre.
Art. 15.4 - Le classifiche delle diverse manifestazioni devono essere compilate su dati forniti dai controlli posti lungo il percorso e che hanno il compito di rilevare i tempi di transito dei concorrenti.
Ogni decimo di secondo di scarto in più o in meno rispetto alla media prestabilita comporta un punto di penalizzazione.
Art. 15.5 - Per le singole manifestazioni, di volta in volta dovranno essere previsti i rispettivi regolamenti di base.
Rimangono fermi i requisiti che le classifiche debbono essere stilate in base a dei parametri di penalità ed a controlli segreti.
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ATTIVITA' CICLOAMATORIALE


Art. 16.1 - L’attività cicloamatoriale è riservata alle categorie di cui all’art. 3 R.T. e dovrà svolgersi nel rispetto delle norme stabilite per ogni singola specialità ciclistica.
Art. 16.2 - Le gare devono prevedere la partecipazione di tutte le categorie di cui all’art. 3; la categoria femminile può essere suddivisa in fasce di età, tenendo conto delle esigenze locali. Si ha inoltre facoltà di applicazione delle disposizioni integrative di cui agli articoli 12.1 e 12.2.
Art. 16.3 - La distanza massima delle gare è così stabilita:
a) gare in circuito Km 70
b) gare in linea Km 90
c) gare Tipo pista Km 30
d) gare a cronometro individuale Km 20 (normativa all’art. 54)
e) gare cronometro a coppie Km 25 “
f) gare cronometro a squadre Km 30 “
g) cronoscalata Km 20 “
h) gare in salita Km 35 (tratto in pianura massimo 15 Km)
i) MTB-Ciclocross (normativa specifica agli art. 18 e 19)
l) biatlhon (normativa all’art.21)
Art. 16.4 - Sono da ritenere gare in circuito quelle svolte su una lunghezza compresa tra i 3 e i 10 Km da ripetere più volte.
Art. 16.5 - La giuria ha facoltà di far ritirare dalla gara i concorrenti doppiati, il cui comportamento può costituire pericolo per gli altri partecipanti.
Art. 16.6 - Il chilometraggio per le gare delle cat. debuttanti, donne e cat. 56-70 anni il chilometraggio indicato deve essere contenuto.
Art. 16.7 - I Debuttanti 15-16 anni e cat. Supergentleman -B- non possono disputare prove a cronometro.
Art. 16.8 - Ad integrazioni delle suddette norme di carattere generale, specificatamente per quanto attiene al Trofeo nazionale della Montagna “STELLA ALPINA” ogni anno a cura della competente struttura tecnica verranno emanati specifici regolamenti integrativi con relativa specifica del punteggio di assegnazione.
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ATTIVITA' DELLA PISTA


• Chilometro da fermo;
• Inseguimento individuale;
• Inseguimento a coppie (4 giri di pista);
• Giro lanciato;
• Eliminazione;
• Altre specialità: saranno emesse le norme relative. – Eventuali regole inerenti i record saranno emesse volta per volta.
Art. 17.1 - CHILOMETRO DA FERMO
Il chilometro da fermo si disputa sulla distanza di 1.000 metri. La partenza deve avvenire alla linea di misurazione (corda). La zona di riposo è resa non percorribile limitatamente all’arco delle curve, con fasce di gomma piuma lunghe cm. 50 e larghe cm. 8 disposte ogni 5 metri, in modo che il lato corto lambisca il bordo della pista (cioè 20 cm. dalla corda).
Art. 17.2 - L’ordine di partenza sarà determinato dalla giuria oppure, se possibile, per sorteggio.
Art. 17.3 - Alla partenza i corridori saranno sostenuti da un ispettore. Un altro ispettore avrà il compito di controllare se il corridore parte correttamente dal punto stabilito, in modo cioè che il punto più avanzato del tubolare della ruota anteriore non superi il piano verticale immaginario più elevato della linea di partenza. Il corridore avrà a sua disposizione al massimo 5 secondi per partire dopo che il giudice di partenza avrà segnalato che il corridore stesso è pronto. Data la partenza, considerata regolare dal giudice di partenza, nessun arresto di corsa potrà verificarsi, salvo il presentarsi di casi di cui all’art. 17.4. Verificatasi la mancata partenza, trascorsi 5 secondi, per la seconda volta il corridore verrà escluso definitivamente dalla prova.
Art. 17.4 - Nel caso di foratura o cadute (o rottura della bicicletta) il concorrente dovrà riprendere una nuova partenza dopo che 5 corridori che lo seguono nell’ordine di partenza hanno disputato la prova.
Ciascun corridore ha diritto a due arresti motivati pena l’esclusione dalla prova al terzo arresto anche se motivato.
Art. 17.5 - I concorrenti devono effettuare la prova nel corso della stessa riunione. Nel caso di interruzione per impraticabilità della pista dovuta a qualsiasi motivo e soltanto una parte dei concorrenti abbia disputato la prova , nella riunione successiva tutti i concorrenti saranno chiamati alla partenza senza tener conto delle prestazioni ottenute nella riunione interrotta. Vincerà la prova il concorrente che avrà impiegato il minor tempo.
Se più concorrenti avranno ottenuto lo stesso tempo, saranno classificati a pari merito, con esclusione di ogni ripetizione della prova per i classificati a pari merito.
N.B. se è a disposizione il cronometraggio elettronico, si consigliano i tempi al 100° di secondo.
Queste regole sono pure valide anche per prove su distanze minori.

PARTECIPAZIONE
Debuttanti (17-18 anni) – cadetti – juniores – seniores – veterani – gentlemen – donne – supergentlemen A e B -

INSEGUIMENTO INDIVIDUALE
Art. 17.6 - Si disputa sui 3km e possono partecipare: debuttanti (17-18 anni) – cadetti – juniores – seniores – veterani – gentlemen – donne – supergentlemen A e B.
Art. 17.7 - Prove di qualificazione nelle quali sarà tenuto conto solo del tempo impiegato da ciascun concorrente.
Art. 17.8 - In ognuna delle categorie ammesse i due migliori tempi disputeranno la finale per il 1° e 2° posto. Dal 3° posto in avanti la classifica sarà data dal tempo impiegato in qualificazione.
Art. 17.9 - I concorrenti devono essere tenuti in equilibrio alla partenza, ma non possono essere spinti né partire in anticipo rispetto al segnale di partenza. In caso di infrazione a tale norma, la partenza sarà ripetuta dopo che il Giudice di partenza avrà annullato la partenza stessa. Non potranno essere provocate dallo stesso corridore più di due false partenze nella stessa prova,; alla terza falsa partenza il corridore responsabile sarà escluso dalla competizione.
La partenza verrà data con un colpo di pistola o di fischietto ai due corridori sistemati in punti diametralmente opposti alla pista ed alla corda.
Art. 17.10 - Il Giudice di partenza si piazzerà al centro della pista sul prato; quindi assicuratosi che i concorrenti siano pronti e dopo che lo speaker ha pronunciato l’avvertimento “corridori attenzione” sparerà il colpo di pistola.
Un ispettore, munito di bandiera rossa, si sistemerà 30 metri dopo la linea di partenza, se questa non avviene regolarmente o se una foratura o caduta o rottura di pezzi essenziali e non accessori della bicicletta si sia verificata nei primi 30 metri, lo segnalerà al Giudice di partenza agitando la bandierina in alto. Il Giudice di partenza sparando due colpi di pistola arresterà entrambi i concorrenti che si riporteranno immediatamente al loro posto per una nuova partenza. Il corridore che provocherà più di due arresti di corsa, pur ritenuti validi sarà messo fuori corsa. Sarà regolarmente messo fuori corsa il corridore che abbia provocato più di tre ripetizioni della prova complessivamente fra false partenze ed arresti di corsa.
Art. 17.11 - In caso di foratura, caduta o incidente meccanico, non imputabile a negligenza, dopo i primi 30 metri nel corso delle qualificazioni, il corridore che avrà subito l’incidente si arresterà, ma l’altro dovrà continuare.
Il corridore ripeterà la prova alla fine della qualificazione da solo o con un altro corridore incidentato.
Art. 17.12 - Poiché la percorrenza della zona di riposo è inibita all’inseguimento nelle prove di campionato è obbligatoria la disposizione su di essa alla distanza di 5 in 5 metri di fasce di gomma piuma.
Art. 17.13 - Nelle prove di qualificazione iniziali gli accoppiamenti sono fatti insindacabilmente dalla giuria la quale dovrà mettere insieme i corridori dello stesso valore (forte con forte, debole con debole).
La Giuria non potrà accoppiare due corridori della stessa società. Qualora l’accoppiamento fosse inevitabile i corridori dovranno essere distinti a mezzo di un segno ben visibile sulla maglia.
Art. 17.14 - Nel corso delle finali, in caso di cadute o foratura o altro incidente di macchina (eccetto il caso derivato dalla cattiva manutenzione della bicicletta o da negligenza del corridore prima della partenza) si procederà nel seguente modo:
a) se l’incidente si verifica prima del secondo chilometro la gara sarà interamente ripetuta;
b) se l’incidente avviene all’ultimo chilometro deve essere dato vincitore il concorrente che in quel momento era in vantaggio.
Nel caso a) la ripetizione della prova sarà effettuata di nuovo dopo un intervallo di almeno 30 minuti.
Su piste le cui dimensioni non permettono un numero intero di giri pari alla distanza necessaria si dovranno prendere le precauzioni indispensabili per indicare con precisione il 1° e il 2° e l’ultimo chilometro. Il primo km sarà indicato da una bandierina rossa per il corridore partito al disco rosso e da una bandierina verde per quello partito al disco verde; l’ultimo km sarà segnalato da due bandierine rosse e da altre due bandierine verdi.
Art. 17.15 - Nel caso di parità sarà assegnata la vittoria al concorrente che avrà percorso l’ultimo giro nel minor tempo. In caso di ulteriore parità si farà riferimento al tempo del penultimo giro e cosi via.
Art. 17.16 - Un ispettore dovrà essere addetto al contagiri ed alla campana a contatto con il cronometrista.
Art. 17.17 - Un contagiri ed una campana dovranno essere installati su ogni linea d’arrivo.

INSEGUIMENTO A COPPIE
Art. 17.18 - Si disputa su 4 giri di pista e possono partecipare:
debuttanti (17-18 anni) – cadetti – juniores – seniores – veterani – gentlemen – donne – supergentlemen A e B.
Art. 17.19 - I concorrenti devono essere tenuti in equilibrio, ma non possono essere spinti né partire in anticipo rispetto al segnale di partenza. – vedi norme ai punti 17.9 – 17.10 e 17.11.
Art. 17.20 - In ognuna delle categorie ammesse le coppie che hanno ottenuto i due migliori tempi disputeranno la finale per il 1° e 2° posto. Dal 3° posto in avanti la classifica sarà data dal tempo impiegato nella qualificazione.
Art. 17.21 - I due concorrenti che formano la coppia prenderanno il via simultaneamente. Il primo percorrerà due giri di pista e riceverà il cambio dal compagno che percorrerà altri due giri.
La somma dei due tempi sarà quello effettivo ottenuto dalla coppia.

ELIMINAZIONE
Art. 17.22 - La gara ad eliminazione si svolge per categoria con l’effettuazione di un primo gito a vuoto (senza eliminazione) e con la successiva eliminazione, al termine di ciascun giro o di più giri, del concorrente che sarà transitato per ultimo sulla linea di arrivo, ciò sino al momento in cui resteranno in gara 2 o tre concorrenti, a seconda che si intenda pervenire alla disputa della vittoria fra i 2 o 3 concorrenti, secondo quanto all’uopo disposto dall’apposito regolamento della gara.
I concorrenti, per categoria, da ammettersi a tale gara non dovranno superare il numero di 25. Se in numero inferiore si potrà abbinare una o più categorie. In caso di iscrizione di corridori in numero superiore, si possono fare delle eliminatorie, i vincitori e piazzati saranno ammessi alla finale.
Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie: debuttanti (17-18 anni) – cadetti –juniores – seniores – veterani – gentlemen – donne – supergentlemen A e B -

GIRO LANCIATO
Art. 17.23 - Il giro lanciato si effettua dopo un primo giro in cui l’amatore si prepara ad effettuare, al secondo giro, la sua prova.
I concorrenti devono essere tenuti in equilibrio sino al segnale di partenza che verrà effettuato tramite un colpo di pistola o di fischietto. Sono ammesse a partecipare le categorie di cui al punto 17.22.

BICICLETTE
Art. 17.24 - Per l’attività su pista è consentito anche l’uso delle di biciclette predisposte per l’attività su strada. È tassativamente prescritto l’uso della bicicletta da pista per l’attività “ELIMINAZIONE”.

ATTIVITA’ TIPO PISTA
Art. 17.25 - Nelle gare tipo pista vige il regolamento della pista. Le gare si disputano su circuito pianeggiate e interamente chiuso al traffico, pedonale e veicolare e il cui sviluppo non potrà essere superiore a km 2. Le gare tipo pista si svolgono esclusivamente con biciclette da strada.
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CICLOCROSS


Art. 18.1 - Il ciclocross è riservato alle categorie Amatori di cui all’art. 3 del R.T.
Art. 18.2 - L’attività regionale e provinciale può essere svolta con qualsiasi tipo di bicicletta. Per le prove del calendario nazionale bisogna attenersi all’uso delle tradizionali biciclette da cross. Eventuali deroghe alle singole manifestazioni verranno disciplinate dai rispettivi programma-regolamento.
La categoria Primavera ha facoltà di gareggiare con qualunque tipo di bicicletta.
Art. 18.3 - Le manifestazioni sono soggette alle autorizzazioni di legge nonché sanitarie e per le quali deve essere predisposto un programma-regolamento e sottoposto all’approvazione del Comitato provinciale e della Commissione Tecnica competente. E’ sottinteso che le gare nazionali devono essere approvate dal C.N. e quindi il regolamento dalla C.T.N.
Art. 18.4 - L’attività di Ciclocross si svolge a carattere competitivo su percorsi predisposti e in circuito aventi come caratteristiche, tratti di strada, sentieri, cambiamenti di direzioni, tratti da percorrere a piedi, ostacoli naturali ed artificiali che diano la possibilità di alternare lo sforzo e assicurino cambi di ritmo della corsa.
Sono da evitare passaggi che richiedano acrobazie da parte dei concorrenti e tratti di scala poste in discesa. Nel caso di tratti ghiacciati dovranno essere esclusi i tratti posti in discesa e che creino particolari situazioni di pericolo per i concorrenti. A margine del circuito si può prevedere una postazione di lavaggio per le biciclette.
Art. 18.5 - Il percorso deve formare un circuito chiuso, all’interno delle stesso è ammessa la sola presenza del personale dell’organizzazione e dei Giudici di gara.
Il percorso deve essere delineato in modo ben visibile tramite strisce, bandierine e segnature varie, in ogni caso il concorrente non deve allontanarsi dal tracciato per cinque metri a dx e sx pena l’esclusione dalla gara. I passaggi obbligati devono essere segnalati opportunamente.
Art. 18.6 - Il tracciato di gara deve essere sgombro da qualsiasi elemento che possa recare pericolo ai partecipanti ed essere transitabile con qualunque condizione climatica.
La partenza e l’arrivo deve avvenire in un tratto di rettilineo e deve essere opportuno per una partenza ed un arrivo simultaneo di più concorrenti.
Art. 18.7 - Nelle prove di Campionati, nazionali, regionali, provinciali – la griglia di partenza sarà effettuato da sorteggio pubblico dalla giuria nelle fasi antecedenti alla partenza alla presenza di tutti i concorrenti. Eventuale deroga sarà disciplinata dal programma-regolamento.
Art. 18.8 - Il cambio della bicicletta e della ruota è possibile in qualunque momento e in ogni parte del circuito, avvenendo in modo simultaneo, ma non tra concorrenti in gara, anche se ritirati. Tali operazioni non devono essere di intralcio agli altri concorrenti in gara, anche se ritirati.
Art. 18.9 - Nel corso dell’attività Provinciale e Regionale le gare devono essere indetti per singole categorie. Si potranno unire più categorie purché appartenenti alla stessa fascia ma le classifiche dovranno essere distinte per categorie.
Art. 18.10 - La deroga di cui al precedente punto 18.9 deve essere ottemperata nel rispetto del tempo di gara previsto al successivo punto 18.11, disciplinando la suddivisione delle categorie nelle seguenti fasce:
  • primavera – debuttanti – supergentlemen A e B – donne A e B.
  • cadetti – juniores – seniores.
  • veterani – gentlemen.
Art. 18.11 - Durata delle gare :
  • 30 minuti per cat. Primavera (anche con MTB)
  • 40 minuti per le cat. Donne –Debuttanti – Supergentlemen A e B.
  • 50 minuti per le cat. maschili 19-55 anni
Art. 18.12 - L’ultimo giro è segnalato dal suono della campana.
Art. 18.13 - Il concorrente che si ritira deve immediatamente abbandonare il circuito di gara e togliersi il numero di individuazione.
Art. 18.14 - Classifica: I concorrenti che tagliano il traguardo dopo il vincitore assoluto (nel caso di partenze di fascia dopo il primo e di qualunque categoria appartenga) verranno classificati nell’ordine, compresi i doppiati di cui si terrà conto dei giri effettivamente percorsi.
Art. 18.15 - Nelle gare a coppia staffetta i due concorrenti componenti la coppia, devono percorrere gli stessi numeri di giri.
Art. 18.16 - Nelle gare a coppia staffetta il cambio tra i due concorrenti componenti la coppia, deve avvenire in un apposito spazio segnalato e ben delimitato.
Art. 18.17 - Nelle gare a coppia staffette, la norma di cui al precedente punto 18.8 si applica limitatamente al concorrente in “gara attiva”.
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MOUNTAIN BIKE


Art. 19.1 - L’attività del Mountain Bike si suddivide in:
  • agonistica;
  • escursionismo;
  • prestazioni controllate o di regolarità;
  • ecologica.
1) l’attività agonistica è riservata alle categorie Amatori di cui al precedente art. 3. si suddivide in :
- prove a velocità collettiva (cross-country) – prove a cronometro – prove in salita - prove di fondo;
- discesa (Dowhnill);
- trial
- dual
- biatlhon

2) l’attività escursionistica è riservata alle categorie amatori e cicloturisti e si suddivide in :
- cicloescursionismo individuale;
- cicloescursionismo di gruppo;
- cicloescursionismo di fondo;
- prove controllate o di regolarità.

Art. 19.2 - Per partecipare a questa specialità del fuoristrada è obbligatorio l’utilizzo del mezzo idoneo al MTB. Le eventuali modifiche apportate al mezzo non devono pregiudicare la sicurezza né alterare la regolarità della gara.
Art. 19.3 - Lo svolgimento delle manifestazioni sono disciplinate dalla normativa di legge, dalla normativa generale UDACE prevista per lo svolgimento dell’attività, comprese le norme sanitarie di cui ai successivi art. 19.6 e art. 31 (Partenze e arrivi)
Art. 19.4 - Le manifestazioni possono svolgersi sia a circuito che in linea.
Art. 19.5 - Deve essere posto in atto un servizio di sicurezza ed assistenza che copra l’intero sviluppo del percorso, la collocazione del personale dell’organizzazione dovrà seguire dei criteri opportuni alla copertura dell’intero percorso di gara o comunque i punti ritenuti critici.
Art. 19.6 - Stabilire a cura del Direttore di Gara dei presidi di contatto, tramite ricetrasmittenti e/o telefoni cellulari, con i mezzi di soccorso e/o sanitari e medici. Il percorso di gara deve essere raggiungibile dai mezzi di soccorso. Deve essere predisposto il servizio di una moto da cross per il raggiungimento delle zone più impervie da parte del personale di assistenza sanitaria.
Nel corso di gare a circuito l’ambulanza, il personale paramedico e medico deve predisporsi in un punto centrale del percorso .
Nelle gare in linea il servizio sanitario ed il medico dovranno essere dotati di speciali apparecchiature che consentano un continuo contatto con il direttore di gara e con il personale dell’organizzazione predisposto a tutela della manifestazione.
Art. 19.7 - I concorrenti sono tenuti al rispetto della normativa dell’UDACE, delle disposizioni di legge e degli obblighi di cui al successivo art. 32. (Servizio sanitario)
Art. 19.8 - I concorrenti dovranno essere individuati tramite il numero dorsale e numero posto sul fronte della bicicletta.
Art. 19.9 - Il cambio della bicicletta e della ruota è possibile in qualunque momento in un tratto o più prestabiliti del percorso, avvenendo in modo simultaneo, ma non tra concorrenti in gara, anche se ritirati.
Il rifornimento dei concorrenti può avvenire solo nei tratti in piano e in salita.
Le operazioni di cui ai precedenti capoversi non devono essere di intralcio agli altri concorrenti in gara.
Art. 19.10 - Il tracciato della gara deve essere prevalentemente realizzato in fuoristrada, sono consentiti attraversamenti di centri urbani e transito su tratti asfaltati a condizione che gli stessi non superino il 20% del percorso. Nel tracciato di gara possono essere contemplati anche brevi tratti di strada o sentiero da percorrere a piedi per superare particolari difficoltà.
Art. 19.11 - Nel corso delle gare è obbligatorio che i concorrenti vengano preceduti da un apripista in moto e da un addetto dell’organizzazione che presieda la coda della gara fino all’arrivo dell’ultimo concorrente.
Art. 19.12 - Segnalazione del percorso
Il percorso deve essere segnalato tramite frecce direzionali, gli incroci e i cambi di direzione dovranno essere segnalati anche con indicazione posta almeno 30 Mt. prima della direzione da seguire.
Vanno segnalate, tramite bandiere di colore rosso o appositi cartelli tutte le situazioni di pericolo.
Nei tratti di percorso posti in discesa ove siano presenti muri, sassi, tronchi d’albero, dovranno essere predisposti adeguati sistemi di protezione, senza tuttavia limitare la percorrenza del tracciato da parte dei concorrenti.
Nel caso che quanto riportato nel precedente capoverso non sia applicabile, bisogna evidenziare gli eventuali pericoli con vernice fluorescente tale da renderne visibile il pericolo.
Per particolari situazioni di pericolosità si possono predisporre dei presidi che obblighino i concorrenti a percorrere il tratto ritenuto pericoloso solo in forma podistica.
Art. 19.13 - Dowhnill – I concorrenti che partecipano a tali prove, al fine di verificarne le caratteristiche tecniche e valutarne il grado di difficoltà e tutelare la propria incolumità, devono obbligatoriamente prendere visione del percorso prima delle fasi di partenza.
Nessuna negligenza o responsabilità potrà essere imputata all’organizzazione.
Art. 19.14 - La zona di partenza ed arrivo deve essere adatta alla partenza ed all’arrivo di più concorrenti contemporaneamente.
Detto tratto deve essere opportunamente transennato al fine della tutela dei concorrenti e degli spettatori e sgombre da qualsiasi ostacolo che possa essere causa di intralcio per i concorrenti.
Art. 19.15 - Per le prove in linea deve essere evidenziata la distanza progressiva con segnalazioni effettuate almeno ogni 5 km. Deve essere inoltre segnalato l’ultimo Km.
Art. 19.16 - Nel caso che la medesima manifestazione preveda una parte agonistica ed una escursionistica, le due partenze dovranno avvenire in modo separato e distanziate di almeno 5 minuti. A fronte della diversità temporale delle due prove, bisogna predisporre un adeguato servizio sanitario di assistenza adatto alla circostanza.
Art. 19.17 - Tipi di gare: agonistiche
a) Cross-country- competizione agonistica disputabile sia in linea che a circuito e sulle distanze previste per le singole categorie;
b) Discesa – Dowhnill - gara a cronometro individuale su tratti di strada posti per il 90% discesa con una distanza compresa tra i 1500 e 5000 metri;
c) Salita Le prove in salita si disputano su un chilometraggio diversificato secondo le categorie e dovranno essere precedute da un tratto in piano che non dovrà essere superiore al 10% del percorso totale.
d) Trial – Il percorso è costituito da tratti con grado di differente difficoltà, la classifica viene data dalla somma delle penalità subite nel superare le difficoltà del tracciato. I relativi programmi-regolamento delle singole manifestazione emaneranno le norme particolari per lo svolgimento della singola prova.
e) Dual – è una prova che consiste in una serie di prove ad eliminazione tra due concorrenti che effettuano un percorso posto in discesa percorrendolo in modo parallelo su una distanza massima di Mt. 300. I relativi programmi regolamento emaneranno le norme particolari per lo svolgimento delle singola prova.
f) Gare a tappe – Si applica la normativa generale prevista per l’attività a tappe.
Art. 19.18 - Chilometraggio massimo delle manifestazioni:
a) cross country km 35
b) cross country di fondo “ 65
c) cronometro “ 10
d) salita “ 15
Art. 19.19 - cicloescursionismo ecologico : facilità di percorso, lunghezza non superiore a km 15 e una durata tale da consentire a tutti i partecipanti di effettuarlo agevolmente;
Art. 19.20 - cicloescursionismo individuale e di gruppo: pendenze e difficoltà anche elevate; lunghezza del percorso massimo 45 km o con impegno massimo di tre ore; Art. 19.21 - cicloescursionismo di fondo: non ha limiti di pendenze e difficoltà, lunghezza minima km 45 e con un limite temporale di uno o più giorni.
Art. 19.22 - prove controllate o di regolarità: attività cicloturistica da svolgersi su una distanza massima di km 25 percorsa ad andatura non superiore ai 15 km orari, con sola classifica per A.S.D. sulla base dei partecipanti che abbiano completato il percorso.
Art. 19.23 - per le attività di cui agli art. : 19.17; 19.18; 19.19 possono essere rilasciati brevetti anche a carattere individuale.
Art. 19.24 - Ad integrazioni delle suddette norme di carattere generale, specificatamente in relazione al Campionato Italiano di Fondo “MARATONA UDACE-CSAIN OFF ROAD” , ogni anno a cura della competente struttura tecnica verrà emanato regolamento integrativo e specifica di relativo punteggio di assegnazione.
Art. 19.25 - Per quanto riguarda le diverse prove del Campionato i Comitati Provinciali tramite le proprie C.T.P. dovranno inoltre attenersi alle disposizioni emanate di anno in anno., in modo particolare per gli ordini di arrivo divisi per categoria.
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BMX - NORME GENERALI


Art. 20.1 - Le gare di BMX sono aperte ai ragazzi e ragazze divisi nelle seguenti categorie:
  • 7 anni
  • 8 anni
  • 9 anni
  • 10 anni
  • 11 anni
  • 12 anni
  • 13 anni
  • 14 anni
  • oltre 14 anni
Art. 20.2 - E’ consentita l’attività promiscua tra maschi e femmine purché a partire dal 9° anno di età ci sia un anno inferiore di differenza tra ragazze e ragazzi.
Art. 20.3 - Può svolgersi una gara per categoria purché ci siano almeno tre concorrenti.
Art. 20.4 - Per poter svolgere l’attività BMX bisogna essere tesserati UDACE-CSAIN, con tessera agonista per la copertura assicurativa, apponendo sulla tessera e sui tronconi vicino alla parola AMATORE il timbro BMX. Si invitano i Comitati provinciali di richiedere solamente il puro costo per la copertura assicurativa.
Dei due tronconi - uno per il Comitato Provinciale – quello per la Segreteria Nazionale dovrà essere inviato presso la Segreteria di Milano con ben visibile il timbro BMX.

LA BICICLETTA
Art. 20.5 - Le gare possono essere effettuate con biciclette di qualsiasi marca purché rispondenti ai seguenti requisiti:
a) ruote da 20 pollici o da 16 pollici;
b) sono consentiti i molleggi anteriori e posteriori;
c) tutte le componenti che potrebbero causare incidenti e danni per il corridore o altri dovranno essere ricoperti da materiale antiurto;
d) non sono consentiti parafanghi, paracatena, impianto di illuminazione;
e) è consentito l’uso del cambio;
f) la struttura di base della bicicletta deve essere idonea ad altre prestazioni in piena sicurezza.

L’ABBIGLIAMENTO
Art. 20.6 - il casco con la mentoniera è obbligatorio. Questa dovrà essere chiusa. Dovranno essere indossate maglie con le maniche lunghe fino ai polsi.
I guanti sono obbligatori.
Non sono ammessi pantaloncini corti mentre si raccomanda l’uso di pantaloni appropriati.

IL CAMPO DI GARA
Art. 20.7 - Il circuito di BMX dovrà essere realizzato su terra battuta o erba. Per il circuito indoor potranno aversi fondi anche di altri materiali come cemento o legno su cui saranno approntati ostacoli artificiali.
Art. 20.8 - Il circuito non dovrà essere chiuso, vale a dire che la linea di partenza e linea di arrivo non dovranno coincidere.
Art. 20.9 - Il circuito dovrà essere recintato per tutta la sua lunghezza, da transenne, da corde o nastro colorato in modo che il pubblico possa spostarsi intorno al tracciato e possa seguire ogni fase di gara ma non possa avere accesso all’area interna.
L’area interna non è aperta al pubblico.
Art. 20.10 - La lunghezza del tracciato potrà variare dai 200 ai 400 metri tenendo presente che deve essere percorso in circa 40 secondi. Il circuito per ogni singola manche dovrà essere percorso una volta.
Art. 20.11 - La zona di partenza deve essere realizzata con un ripiano rialzato (che può essere costituito da una protuberanza naturale del terreno, ovvero, può essere costruito in terra battuta di riporto, ovvero con una pedana prefabbricata in legno o in altro materiale), dal quale con una rampa di discesa i concorrenti prendono il via con una certa velocità. L’altezza di tale zona di partenza rispetto al piano della pista non deve superare i 2 Mt. mentre la rampa di discesa non deve essere inferiore agli 8 Mt.
Art. 20.12 - Per consentire un avvio simultaneo dei concorrenti deve essere predisposto sulla linea di partenza ( all’altezza del punto più avanzato della ruota anteriore) un asse di legno ovvero un nastro di plastica che viene abbassato al momento del via.
Art. 20.13 - Il rettilineo di partenza dovrà essere lungo almeno 35 Mt. E largo 6,50 Mt. Il primo ostacolo si dovrà trovare non prima di 20 Mt.
Art. 20.14 - Il circuito dovrà essere delimitato con materiale mobile, come pneumatici di autovettura o balle di paglia. Specialmente le curve dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate. Se eventualmente dovessero essere usati dei pali, essi dovranno avere la punta rivolta verso l’esterno. Per lo striscione di arrivo i pali dovranno essere posizionati ad almeno due metri dal tracciato.
Art. 20.15 - La pista dopo il rettilineo di partenza, che dovrà essere largo minimo 6,50 Mt. dovrà avere una lunghezza di 5 Mt. La zona di partenza dovrà ospitare al massimo 8 corridori. La distanza minima tra due manubri dovrà essere di 20 cm.
Art. 20.16 - I primi 15 Mt. del tracciato dopo la partenza saranno delimitati da una linea (linea dei 15 ma) e la pista sarà divisa in corsie. In questo primo tratto i concorrenti dovranno mantenersi all’interno della loro corsia. In caso contrario la partenza dovrà essere ripetuta.
Art. 20.17 - L’altezza massima dei salti deve essere di 40 cm. Anche i giovanissimi dovranno poter superare gli ostacoli senza difficoltà.

SVOLGIMENTO DELLE GARE
Art. 20.18 - Le gare hanno il seguente svolgimento da 1 a 3 manches di qualificazione per ogni categoria. Tale scelta sarà determinata sulla base del numero globale dei concorrenti di tutte le categorie. Successivo passaggio ai quarti di finale, semifinale e finale. Secondo il numero degli iscritti della categoria possono essere evitate le fasi intermedie tra qualificazioni e finali (quarti e/o semifinale). La disposizione dei corridori al cancello di partenza sarà determinata prima della gara.
Art. 20.19 - In caso di due o tre manches di qualificazione si assegna un punteggio a concorrente sulla pista dell’ordine di arrivo in ciascuna manches. Passa la qualificazione il concorrente con minor punteggio, Eventuali ex-aequo saranno risolti, tenuto conto dell’ordine di arrivo dell’ultima manches di qualificazione. Una pausa di 10 minuti dovrà essere fatta tra due manches della stessa categoria.
Art. 20.20 - Nelle gare BMX vengono utilizzate, per le segnalazioni, alcune bandiere che sono:
  • VERDE: pista libera;
  • GIALLA: falsa partenza, pericolo;
  • ROSSA: stop alla gara;
  • A SCACCHI: arrivo.
Art. 20.21 - Un corridore per poter correre deve presentare:
a) la sua tessera UDACE-CSAIN;
b) la bicicletta rispondente alle norme richieste.
Art. 20.22 - E’ consigliabile far effettuare, entro un’ora prima dell’inizio delle gare, dei giri di prova del percorso.
Art. 20.23 - Al momento del via le ruote anteriori dei concorrenti devono poggiare sul nastro o sull’asse di partenza. Se un corridore anticipa la partenza, la stessa deve essere ripetuta ed il concorrente richiamato. Se lo stesso corridore ripete la scorrettezza, verrà tolto di gara e classificato all’ultimo posto della manche.
Art. 20.24 - Ogni corridore uscito di pista dovrà rientrarvi sullo stesso punto o dal più vicino posto sicuro. IN nessun caso però potrà tagliare il tracciato, né trarre vantaggio dall’uscita di pista né tanto meno danneggiare con il suo rientro un altro concorrente. Il taglio del percorso comporta la squalifica della manche.

ALTRE NOTIZIE ORGANIZZATIVE
Art. 20.25 - Sarà obbligo degli organizzatori di una competizione nominare degli incaricati per verificare gli ingressi in pista o nel recinto di gara.
Art. 20.26 - Il servizio di assistenza sanitaria è obbligatorio durante lo svolgimento delle gare. Vedi successivo art. 32. (Servizio sanitario)
Art. 20.27 - Per ogni manifestazione sarà designato un Direttore di Gara, anche tra i dirigenti della A.S.D. organizzatrice. Le sue decisioni sono irrevocabili. Egli può, in qualsiasi momento, escludere dalla gara tutti quei corridori che, con il loro comportamento e le loro parole, nuocino al regolare svolgimento della manifestazione ed alla sicurezza degli altri concorrenti. Chiunque darà dei calci o spingerà con le mani o con i piedi altri concorrenti sarà immediatamente squalificato dalla competizione.
Art. 20.28 - Visite mediche di idoneità: quelle stabilite per gli amatori.
Art. 20.29 - E’ data facoltà ai Comitati Provinciali UDACE-CSAIN, di adottare dei particolari correttivi, alle regole suddette a seconda delle varie necessità della provincia e di specifiche gare. Fermo restando le disposizioni inerenti l’assistenza sanitaria e relativa autorizzazione del C.N. o della Presidenza Nazionale dopo aver sentito il parere dell’organo tecnico (C.T.N.)
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BIATLHON


Art. 21.1 - Sono considerate gare di biatlhon le manifestazioni che si disputano su prove di due distinte specialità ciclistiche o discipline sportive accomunate da una sola classifica finale.
Art. 21.2 - Per le prove di biatlhon, anche se prevedono altre discipline sportive si applica la normativa UDACE.
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ATTIVITA' CICLOTURISTICA DI FONDO


Art. 22.1 - L’attività cicloturistica di fondo è consentita agli appartenenti le categorie Cicloturistiche di ambo i sessi dai 15 ai 70 anni, essa si svolge ad andatura controllata sulle distanze sotto indicate.
a) medio Fondo percorsi da 81 a 120 Km
b) fondo percorsi da 121 a 160 Km
c) gran fondo percorsi superiori ai 160 Km.
b) raid di fondo attività che può articolarsi in più giornate e riservata a cicloturisti ad amatori a partire dal 18 anno di età.
Art. 22.2 - In queste specialità cicloturistica di fondo non è previsto e consentito stilare classifiche individuali a qualsiasi titolo. L’eventuale rilevamento dei tempi di percorrenza non sono da tenere in considerazione per qualunque graduatoria.
Art. 22.3 - La disciplina è regolamentata dal medesimo regolamento previsto per l’attività cicloturistica.
Art. 22.4 - È obbligatorio prevedere un minimo di due punti di ristoro.
Per questa specialità non è previsto il tempo massimo, tuttavia le A.S.D. potranno indicare l’orario indicativo entro il quale giungere al traguardo.
Art. 22.5 - E’ obbligatorio il rispetto del Codice della Strada, delle norme sanitarie e di sicurezza della manifestazione.
Art. 22.6 - Ad integrazioni delle suddette norme, ogni anno a cura della competente struttura tecnica ed in relazione degli specifici campionati verranno emanati regolamenti integrativi.
Art. 22.7 - Per quanto riguarda le diverse prove del Campionato di Fondo i Comitati Provinciali, tramite le proprie C.T.P., dovranno attenersi alle disposizioni emanate di anno in anno.
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ATTIVITA' DI FONDO


Art. 23.1 - Partecipazione
L’attività amatoriale di Fondo è consentita ai tesserati amatori di età compresa tra i 19 e 70 anni e per le specifiche distanze:
a) medio fondo da 81 a 120 km.
b) fondo da 121 a 160 km
c) gran fondo oltre i 160 km
Art. 23.2 - Le manifestazioni di fondo amatoriale sono soggette a tutte le normative di legge e regolamentari previste per l’attività su strada di cui all’art. 13 del presente R.T. Le A.S.D. allo scopo di poter correttamente delimitare il “campo di gara” secondo le disposizioni contenute nell’ordinanza di autorizzazione della manifestazione e disciplinare la presenza dei ciclisti sulle strade dovranno, comunque predisporre idonee tabelle di marcia.
La tabella di marcia dovrà essere resa nota a ciascun partecipante ed in base al percorso prescelto.
Art. 23.3 - Per i campionati previsti in più prove ed al fine di disciplinare le partenze secondo le graduatorie di riferimento alle prove precedenti, possono essere previste delle griglie “di merito”. Ulteriore griglia di merito può essere stabilità in base ai requisiti acquisiti nel corso del campionato dell’anno precedente.
Nessuna griglia può essere prevista nelle prove a carattere cicloturistico eventualmente abbinate alla manifestazione.
Art. 23.4 - Il servizio sanitario deve essere predisposto in relazione del n° dei partecipanti.
Art. 23.5 - La quota individuale di partecipazione comprensive della quota iscrizione viene fissata discrezionalmente dalle A.S.D. in relazione alle provvidenze fornite.
Art. 23.6 - Per le prove nazionali oltre al rispetto della normativa generale, si dovrà espletare la norma prevista all’art, 22.7. I Comitati Provinciali, oltre alla quota tecnica stabilita, possono richiedere un’ulteriore quota in relazione al n° dei partecipanti. Sono a carico delle A.S.D organizzatrici i Giudici di Gara nazionali (vitto e alloggio) nonché una quota per il servizio tecnico richiesto e relativa stampa di attestati di partecipazione.
Art. 23.7 - Ai partecipanti è fatto obbligo del rispetto di tutte le procedure di legge e regolamentari UDACE, nonché alle disposizioni previste all’art. 33 del presente R.T (Obbligo dei partecipanti)
Art. 23.8 - In questa specialità per quanto attiene alla formulazione delle classifiche non si applicano le norme riportate agli art.12.1 e 12.2 del R.T.
Art. 23.9 - Ad integrazioni delle suddette norme di carattere generale, in relazione ai Campionati Italiani previsti in più prove, ogni anno a cura della competente struttura tecnica verranno emanati specifici regolamenti integrativi con relativo punteggio di assegnazione.
Art. 23.10 - Per quanto riguarda le diverse prove del Campionato Italiano, i Comitati Provinciali, tramite le proprie C.T.P., dovranno inoltre attenersi alle disposizioni emanate di anno in anno, in modo particolare per gli ordini di arrivo divisi per categoria.
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RAIDS


Art. 24.1 - I raids turistici ed amatoriali possono essere effettuati da uno o più soci della stessa A.S.D. ed anche da più soci di A.S.D. diverse.
Art. 24.2 - La distanza di ogni Raids turistico non deve essere inferiore a Km 750, anche con tratti intermedi percorsi utilizzando comuni mezzi di trasporto, purché questi tratti siano segnalati preventivamente (al momento della comunicazione alla C.T.N. della relativa tabella di marcia) oppure in caso contrario vengono effettuati per necessità contingenti, quali avverse condizioni atmosferiche, interruzioni stradali, ecc. con l’obbligo di segnalarli tempestivamente. Questi tratti non potranno essere conteggiati fra i Km percorsi in bicicletta.
Art. 24.3 - I Raids amatoriali devono di volta in volta essere approvati dalla C.T.N. che ne stabilirà le modalità.
Art. 24.4 - Nell’effettuazione di Raids turistici, i tempi e le medie realizzate non hanno nessuna validità di merito o particolare riconoscimento.
Art. 24.5 - Le modalità di controllo vengono stabilite dalla C.T.N. Gli stessi possono essere di carattere obbligatorio in luogo fisso o facoltativi. Possono essere effettuati tramite spedizione di cartoline, oppure a mezzo timbri da apporre su appositi “foglio di viaggio” forniti dalla C.T.N. e apposti a cura di Enti del Turismo e locali, Pro Loco, Associazioni Sportive, ecc.
Art. 24.6 - Al termine del Raids, il foglio di viaggio deve essere inviato alla C.T.N. unitamente ad una sintetica relazione tecnica del Raids.
Art. 24.7 - Per il riconoscimento ufficiale del Raids le A.S.D. dovranno predisporre il programma della manifestazione e sottoporla almeno 30 giorni prima della sua effettuazione, tramite il Comitato Provinciale di affiliazione all’approvazione della competente Commissione Tecnica Nazionale indicando dettagliatamente itinerario e tabella di marcia per ogni singola giornata.
Art. 24.8 - I tesserati quali cicloturisti vengono consigliati a non percorre distanze giornaliere oltre i 150 km. L’andatura deve rispettare la tabella di marcia.
Art. 24.9 - Per i Raids non sono previsti i servizi di Giuria.
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MANIFESTAZIONI A TAPPE


Art. 25.1 - Si intendono manifestazioni a tappe le competizioni svolte con almeno tre giorni di impegno consecutivo e che prevedano una premiazione giornaliera ed una finale, le stesse si svolgono nel rispetto della normativa generale ed alle disposizioni di legge e sanitarie.
Art. 25.2 - Si possono definire manifestazioni a tappe nazionale quelle che oltre ai tre giorni di impegno consecutivo prevedano come sede di tappa almeno due province.
Art. 25.3 - La regolamentazione delle manifestazioni a tappe nazionali e di esclusiva competenza della C.T.N. la quale ha facoltà di approvare anche regolamentazioni speciali e la conduzione delle stesse e di esclusiva competenza dei giudici di gara nominati dalla C.N.G.G.
Art. 25.4 - Per l’organizzazione delle manifestazioni a tappe nazionali dovrà essere fatta richiesta alla Presidenza nazionale nei termini fissati agli art. 13.8-13.9-13.10 del presente R.T.
Art. 25.5 - Nelle manifestazioni a tappe, per la definizione delle classifiche individuali e di Società, sia di tappa che finali, si osservano, per analogia, le norme di cui agli art. 13.12-13.13-13.14 del presente R.T.
Art. 25.6 - Nelle gare a tappe per quanto attiene la formulazione delle classifiche non è possibile applicare la deroga alla normativa generale prevista agli art. 12.1 – 12.2 R.T.
Art. 25.7 - Nelle gare a tappe il chilometraggio massimo giornaliero consentito non deve superare Km 100.
Art. 25.8 - I concorrenti sono tenuti al rispetto delle normativa generale e di legge e di quanto elencato al successivo art.33 del presente R.T. (Obbligo dei partecipanti)
Art. 25.9 - Le A.S.D. partecipanti sono tenute al rispetto della normativa generale e di quanto elencato al successivo art.29. (Vetture al seguito)
Art. 25.10 - Nelle manifestazioni a tappe i fogli di firma, di partenza ed arrivo sono obbligatori. Chi avrà omesso di firmare anche uno solo di tali fogli sarà passibile delle seguenti sanzioni:
1^ infrazione: ammonizione
2^ infrazione: ammonizione con diffida
3^ infrazione: 1 punto di penalità che sarà raddoppiata ad ogni successiva infrazione da applicare sia alle classifiche di cicloturismo che a quelle sportive amatoriali.
Art. 25.11 - I concorrenti dovranno terminare ciascuna tappa nel rispetto delle regole specifiche della stessa per poter partecipare alla successiva.
Art. 25.12 - Le manifestazioni a tappe a carattere provinciale sono di competenza delle C.T.P.
Art. 25.13 - Per le premiazioni individuali e di Società si fa riferimento alla normativa generale.
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QUOTE TECNICHE E DI ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI UDACE-CSAIN


Art. 26.1 - Nelle manifestazioni a carattere provinciale al momento della presentazione DEL PROGRAMMA per l’approvazione, il C.P. ha facoltà di richiedere una quota tecnica per i servizi prestati. Tale quota sarà stabilita dai C.P. in accordo con le Commissioni provinciali e le A.S.D. affiliate.
Art. 26.2 - La quota massima di iscrizione alle manifestazioni, stabilita dal Consiglio Nazionale, viene resa nota di anno in anno attraverso la circolare n°1.
Art. 26.3 - Una parte della quota iscrizione potrà essere destinata al C.P. previo accordo con le A.S.D.
Art. 26.4 - Nessuna altra quota ed a qualunque titolo potrà essere richiesta.
Solo in alcuni casi particolari ed eccezionali si potrà richiedere la relativa autorizzazione al C.N. - Tramite la C.T.N. in occasione dell’approvazione del programma regolamento della manifestazione.
Art. 26.5 - Nel caso di mancata effettuazione di una manifestazione, la A.S.D. è tenuta al rimborso della quota di iscrizione, fatti salvi altri eventuali accordi consensuali. L’eventuale interruzione a qualunque titolo della manifestazione non contempla restituzione della quota iscrizione.
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NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'


Art. 27.1 - L’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive a tutti i livelli e di tutte le specialità compete in modo esclusivo solamente alle A.S.D. affiliate. Le manifestazioni sono disciplinate da quanto contemplato sul programma-regolamento, dai regolamenti UDACE, nonché dall’osservanza del Codice della Strada nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero degli Interni e dei Trasporti e dell’autorizzazione concessa dall’autorità amministrativa indicata dalla relativa norma di legge. Nonché dal rispetto delle norme per la tutela sanitaria.
Art. 27.2 - Nessun altro organismo oltre le A.S.D. ha titolo per organizzare manifestazioni.
Art. 27.3 - Nessuna A.S.D. può organizzare manifestazioni se prima la stessa non ha ottemperato a tutte le forme di perfezionamento della propria posizione di affiliazione ed amministrativa.
Art. 27.4 - Tutte le manifestazioni sia esse agonistiche, cicloturistiche o/e ecologiche sono soggette all’acquisizione delle apposite autorizzazioni di legge da parte delle Autorità preposte, richieste ed acquisite dalle A.S.D. organizzatrici, in mancanza delle stesse nessuna manifestazione può aver luogo.
Art. 27.5 - Per tutte le manifestazioni, agonistiche, cicloturistiche ed ecologiche (provinciali e regionali)deve essere COMPILATO da parte delle A.S.D l’apposito modello, in triplice copia, di PROGRAMMA- REGOLAMENTO ed inoltrarlo al Comitato Provinciale competente per territorio almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
Il programma-regolamento deve elencare tutte le caratteristiche della manifestazione ed essere compilato e controfirmato in ogni sua parte. Rispettare le normative di legge. È il documento essenziale che disciplina la manifestazione.
Dei tre moduli presentati, uno verrà restituito alla A.S.D. con il visto di approvazione, il secondo verrà trattenuto agli atti della C.T.P., un terzo trasmesso alla Commissione Provinciale Giudici di Gara (C.P.G.G.) per l’approntamento del servizio.
Art. 27.6 - La responsabilità per le manifestazioni svolte sotto l’egida dell’UDACE è di esclusiva competenza delle A.S.D. per le quali è stipulata un’assicurazione di R.C.V.T. acquisita con la procedura di affiliazione, secondo le modalità ed importi stabiliti di anno in anno.
Inoltre le A.S.D. sono totalmente responsabili del rispetto del regolamento UDACE, della loro conduzione finanziaria amministrativa ed alle disposizioni dettate dai competenti organi amministrativi dello Stato.
Art. 27.7 - Le manifestazioni che per le modalità di svolgimento, vadano ad interessare il territorio di altre province, prima che il Comitato provinciale conceda l’autorizzazione dovrà aver preso accordi con i relativi Comitati interessati, previo inserimento nel calendario almeno 30 giorni prima della stampa del programma.
Art. 27.8 - Per l’organizzazione di manifestazioni fuori del territorio provinciale le stesse dovranno essere messe in calendario nella provincia di effettuazione e dovranno essere svolte in accordo tra i Comitati interessati.
Art. 27.9 - L’autorizzazione, l’approvazione ed omologazione delle manifestazioni compete alla Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P) alla cui giurisdizione appartiene la A.S.D. ed alla Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.) per le manifestazioni nazionali, in quest’ultimo caso la pratica va lo stesso inoltrata tramite il C.P.
Art. 27.10 - Il programma-regolamento una volta approvato non può essere soggetto a modifiche e le A.S.D. dovranno attenersi a quanto nello stesso contemplato. La loro divulgazione non può avvenire prima della sua approvazione.
Esso, prima dell’effettuazione della manifestazione, deve essere portato a conoscenza delle A.S.D. e degli atleti partecipanti.
Art. 27.11 - Le manifestazioni approvate possono aver luogo con condizioni climatiche ottimali.
Nel caso che prima della partenza o nel corso della gara stessa vengano meno le condizioni originarie del percorso e quelle atmosferiche tali da pregiudicare la sicurezza dei concorrenti, il Direttore di Gara, sentito il presidente di Giuria, può disporre la non effettuazione della gara o della temporanea sospensione.
Art. 27.12 - Le manifestazioni possono aver luogo qualunque sia il numero dei concorrenti iscritti. Nel caso di massicce partecipazioni (non programmabili) a tutela della sicurezza senza però alterare le condizioni tecniche e le clausole di autorizzazione concesse dall’Autorità preposta, il Direttore di Gara sentito il presidente di Giuria può disporre sull’effettuazione di più partenze dandone dettagliata comunicazione ai concorrenti sulla variazione del programma.
In presenza di un numero minimo inferiore a 20 (tutte le categorie) il Direttore di Gara sentito il presidente di Giuria può disporre del rinvio della manifestazione.
Art. 27.13 - Il tempo massimo di percorrenza del percorso di gara (in gare di un solo giorno o a tappe) viene stabilito dalla Giuria in conformità delle caratteristiche orografiche del percorso e delle condizioni climatiche. In ogni caso non potrà essere inferiore al 30% del tempo del vincitore della singola categoria.
Per motivi di sicurezza, il Direttore di Gara, informata la Giuria può disporre il ritiro dei concorrenti in gara in funzione di un loro forte ritardo, o che siano trascorsi 15 minuti tra il cartello “inizio gara ciclistica” e quello recante la scritta “fine gara ciclistica”.
Art. 27.14 - Nelle gare a cronometro a squadre per aver diritto ad essere classificati, il tempo deve essere preso sul 2° arrivato, con il terzo componete a non più di cento metri.
Art. 27.15 - Il cambio della bicicletta e della ruota è concesso in qualsiasi momento ma non fra concorrenti in gara nella stessa gara, anche se ritirati e/o di categorie diverse. Tali operazioni non debbono essere di intralcio agli altri concorrenti in gara.
Art. 27.16 - Nei tratti turistici, marce a media fissa, all’arrivo i fogli di firma rimarranno a disposizione dei concorrenti per un massimo di 30 minuti dall’arrivo dei partecipanti.
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MODALITA' E TERMINE DI ISCRIZIONE


Art. 28.1 - Le modalità e i termini di iscrizione alle manifestazioni deve essere indicato dettagliatamente nel programma-regolamento della manifestazione, nonché dalle norme generali dell’Ente.
Art. 28.2 - Le manifestazioni UDACE sono riservate esclusivamente alle categorie Amatoriali e Cicloturistiche. L’apertura agli altri Enti è facoltativa e dovrà essere esplicitamente indicata nel programma-regolamento e in ottemperanza al successivo art. 52, non è comunque ammessa la partecipazione a prove uniche di Campionati Italiani, nonché provinciali e regionali.
Per particolari situazioni locali i C.P. in accordo con le A.S.D. possono stabilire delle normative integrative, a condizione che le stesse siano decise all’unanimità. Possono essere applicate e rese operative solo dopo la ratifica del C.N..
Art. 28.3 - Al concorrente è fatto obbligo di presentarsi alla Giuria ed esibire la Tessera/cartellino per il riscontro dei dati e dei requisiti che danno diritto all’ammissione in gara. Quindi ritirare il proprio numero di individuazione in gara e firma del relativo foglio di partenza quanto è previsto.
Art. 28.4 - Nel caso delle manifestazioni a carattere cicloturistico le operazioni di verifica degli elenchi di iscrizione e verifica dei cartellini può essere demandata ad un rappresentante della A.S.D., il quale potrà espletare le operazioni solo esibendo la propria tessera associativa.
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VETTURE AL SEGUITO


Art. 29.1 - L’autorizzazione delle autovetture e moto al seguito della manifestazione è di competenza esclusiva del Direttore di Corsa. Lo stesso è tenuto a redigere apposito elenco recante i dati della vettura e/o moto e del conducente.
L’elenco dovrà essere custodito dalla A.S.D. organizzatrice e messo a disposizione della Giuria in caso di necessità
Art. 29.2 - Il Direttore di Gara, unitamente alla giuria può disporre in qualsiasi momento di revocare l’autorizzazione concessa.
Art. 29.3 - Le autovetture autorizzate devono esporre ben visibile i due distintivi ufficiali applicati uno fronte l’altro retro l’automezzo.
Eccezion fatta per la Presidenza Nazionale e Provinciale UDACE le quali avranno due propri distintivi.
Art. 29.4 - I distintivi per gli automezzi al seguito devono essere numerati in ordine progressivo e corrispondere alle seguenti caratteristiche:
a) bianco, per il Direttore di Corsa;
b) rosso, per la giuria, il giudice di arrivo;
c) azzurro, per la stampa;
d) giallo, per le A.S.D.;
e) rosa, per l’organizzazione e staffette motociclistiche;
f) bianco, con croce bordata di rosso per i servizi sanitari (autoambulanza e medico)
g) arancione, vetture inizio e fine gara, unitamente ai relativi cartelli e bandiere.
Per la carovana pubblicitaria, che comunque precede i corridori di almeno 20 minuti, i distintivi devono essere senza numerazione.
Art. 29.5 - Possono essere autorizzate a seguire la manifestazione le sole A.S.D. che abbiano almeno tre concorrenti in gara, l’autorizzazione può essere concessa solo se il titolare della richiesta è regolarmente possessore di uno dei cartellini UDACE o del relativo Ente di appartenenza nel caso di gara aperte. Il Direttore di Corsa è tenuto a registrare gli estremi della Tessera associativa unitamente al documento anagrafico.
Art. 29.6 - Gli occupanti la vettura sono tenuti al totale rispetto delle norme del Codice della Strada e al rispetto delle norme di disciplina e sicurezza riportate nel regolamento e nelle norme generali dell’Ente, nonché dalle disposizioni impartite in gara dal Direttore di Gara, dagli addetti l’organizzazione, dalla Giuria e forze dell’ordine.
Art. 29.7 - Gli occupanti le autovetture delle A.S.D. autorizzate al seguito della manifestazione potranno dare assistenza ai concorrenti solo da fermi, l’assistenza a qualunque titolo non può avvenire da mezzi in movimento e l’assistenza tecnico/meccanica può avvenire solo con personale a terra e sul lato destro della carreggiata.
Art. 29.8 - Non è consentito il seguito nelle gare in circuito.
Art. 29.9 - Le moto predisposte dall’organizzazione al seguito della manifestazione non potranno avere cilindrata inferiore ai 125 cc.
Art. 29.10 - I componenti della carovana pubblicitaria devono attenersi alle disposizioni del Direttore di Gara e di Giuria; al rispetto dei regolamenti e della normativa di legge, pena l’esclusione dalla manifestazione.
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CODICE DELLA STRADA


Art. 30.1 - Tutte le manifestazioni organizzate da A.S.D. affiliate sono soggette all’applicazione ed al rispetto del Codice della Strada (D.Leg. 30.04.92 n° 285 art. 9) e successive modifiche (Legge 01-08-2002 – n° 168). Quindi nelle manifestazioni su strada le A.S.D. dovranno “delineare il campo di gara” facendo precedere la gara da un’autovettura dotata di lampeggiante e di bandiere di colore arancione, munite di adeguati cartelli “inizio gara ciclistica” e “fine gara ciclistica” secondo la normativa di legge. I partecipanti che venissero a trovarsi al di fuori del regime del “campo di gara” sono considerati fuori gara devono considerarsi “semplici” utenti della strada e quindi soggetti all’assoluto rispetto della normativa prevista dal Codice della Strada e successive modifiche. Dovranno altresì togliersi il numero di gara.
Nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e successive modifiche le A.S.D. organizzatrici sono tenute a segnalare opportunamente il percorso di gara, predisponendo presidi di vigilanza in prossimità di incroci e bivi tramite personale di facile individuazione, segnalando anche in via preventiva i tratti del percorso ritenuti di maggiore pericolosità.
Inoltre con la modifica all’art.9 del Codice della strada dal decreto legislativo 15.1.2002 n° 9 è stata introdotta la nuova figura della SCORTA TECNICA alle gare ciclistiche che con l’approvazione del disciplinare attuativo – provvedimento 27-11-2002 è divenuta una realtà operativa.
Tuttavia nessuna colpa potrà imputarsi agli organizzatori, quando il percorso sia riportato nel programma regolamento e illustrato nelle fasi della partenza della manifestazione.
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PARTENZE E ARRIVI


Art. 31.1 - Le zone di partenze ed arrivo delle manifestazioni agonistiche devono essere previste su tratti di strada con carreggiata (sia essa pista, strada, fuoristrada) idonea all’arrivo simultaneo di più atleti e non potranno essere posti in prossimità di curve o in tratti di strada in discesa.Il rettilineo finale non dovrà essere inferiore ai 100 metri.
Art. 31.2 - Il tratto di arrivo dovrà essere opportunamente presidiato con mezzi ritenuti idonei, con elementi che non creino pericolo ai concorrenti e pubblico ma bensì a tutela degli stessi, per un tratto di strada prima e dopo la linea di arrivo secondo le caratteristiche della zona di arrivo e secondo il numero dei partecipanti e della presunta velocità.
Per gli arrivi in salita possono essere consentite misure diverse, purché siano salvaguardate le misure preventive e di sicurezza dei concorrenti e degli spettatori.
Art. 31.3 - Le A.S.D. sono tenute a predisporre a terra una linea di arrivo ed apporre in alto uno striscione di colore rosso con la scritta “arrivo” e/o in alternativa e consentito l’utilizzo dell’arco gonfiabile. In caso di condizioni ambientali difficili è consentito anche altra forma di segnalazione tramite bandierine ben visibili e di cui bisogna avvertire i concorrenti prima della partenza o di gara in corso nel caso di mutate condizioni. Per le manifestazioni in linea è obbligatorio segnalare anche l’ultimo chilometro. Inoltre predisporre in prossimità della stessa un piano rialzato per il Giudice di arrivo.
Per maggiore chiarezza si ribadisce che quanto riportato implica anche l’osservanza di quanto riportato nell’ordinanza di autorizzazione da parte delle Autorità preposte.
Art. 31.4 - In caso di sopraggiunte situazioni che mettano in pericolo l’incolumità dei partecipanti e del seguito della manifestazione, il Direttore di Gara, sentito il Presidente di Giuria può dichiarare terminata la manifestazione anche prima del traguardo finale previsto nel programma-regolamento.
Art. 31.5 - Nel dar corso allo svolgimento delle manifestazioni bisogna attenersi al rispetto delle autorizzazioni di legge acquisite, non è consentita nessuna arbitraria variazione di percorso e di programma.
Art. 31.6 - E’ consentito percorrere l’eventuale tracciato alternativo solo se per questo si è acquisito regolare autorizzazione dalle autorità competenti.
Art. 31.7 - Gli inadempienti delle normative UDACE e di legge e specificatamente anche degli art. 27 e 32 del presente R.T. - risponderanno in proprio di fronte all’autorità giudiziaria e alle conseguenti responsabilità civili e penali.
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SERVIZIO SANITARIO


Art. 32.1 - La A.S.D. deve predisporre per l’effettuazione di una qualsiasi manifestazione, Amatoriale agonistica, MTB, ciclocross, Cicloturistica, BMX, Pedalata ecologica etc., la presenza di un servizio sanitario a mezzo autoambulanza dotata delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso, personale paramedico e medico al fine di assicurare il primo soccorso ed ottemperare a quanto previsto dalle norme legislative in atto.
Art. 32.2 - L’opera del Medico e del servizio sanitario dovrà essere prestata dalla partenza fino al termine della gara stessa, al medico stesso compete ogni decisione di intervento sanitario. Al Direttore di gara compete l’identificazione dei componenti il servizio sanitario e del medico, tenere i contatti con gli stessi, stabilendone in accordo la posizione più idonea per lo svolgimento del servizio, inoltre verbalizzando unitamente ai componenti la giuria le eventuali comunicazioni scritte o verbali del medico medesimo.
Art. 32.3 - La mancanza di autoambulanza con relativo personale paramedico e/o del medico comporta in maniera assoluta, da parte del Direttore di gara previa comunicazione al presidente di giuria, la decisione di non procedere allo svolgimento della manifestazione.
Nel caso di inosservanza delle norme di cui al precedente capoverso , gli inadempienti si assumeranno in proprio le conseguenti responsabilità civili e penali.
In ogni caso i Componenti la Giuria non dovranno procedere al servizio, abbandonando la manifestazione.
Art. 32.4 - In qualsiasi tipo di manifestazione le A.S.D. organizzatrici sono tenute a predisporre nelle vicinanze dell’arrivo e porle al servizio del Medico responsabile del Servizio Antidoping:
  • Una sala di attesa.
  • Una sala con acqua corrente per il prelievo dei liquidi biologici.
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OBBLIGO DEI PARTECIPANTI NEL CORSO DI MANIFESTAZIONI


Art. 33.1 - Durante lo svolgimento delle manifestazioni è fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il Codice della strada e uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti impartiti, di venire a conoscenza del programma della manifestazione e attenersi all’osservanza di quanto in esso riportato, sono inoltre tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso, facendo anche particolare attenzione a quanto annunciato dal responsabile dell’organizzazione nelle fasi che precedono la partenza.
Art. 33.2 - Nel corso della manifestazione oltre al rispetto del Codice della Strada delle norme della circolazione stradali e/o regolamentari, sono tenuti a tutelare la propria incolumità fisica e quella degli altri concorrenti, del seguito della gara e degli spettatori.
Essi si assumono le responsabilità di ogni incidente o infrazione di cui possono essere causa. Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni impartite dalla direzione della gara e dalla giuria oltre a quelle disposte lungo il percorso e dalle forze dell’ordine.
Inoltre gli stessi sono tenuti al rispetto di tutte le norme che disciplinano l’attività, la loro condotta deve essere ispirata ai criteri di lealtà e sportività. Sono tenuti ad apporre la firma dei fogli di partenza ed arrivo.
Nell’attività svolta in fuoristrada i concorrenti devono rispettare la natura e lo stato dei luoghi.
Art. 33.3 - L’errore di percorso da parte dei concorrenti costituisce infrazione e porta all’esclusione dall’ordine di arrivo. Non è punibile il concorrente che sbaglia percorso e rientra con i propri mezzi nel percorso giusto e nello stesso punto in cui è avvenuto l’errore. Alle forze dell’ordine in servizio non è imputabile un eventuale errore di percorso.
Art. 33.4 - Qualora la manifestazione preveda un tratto turistico, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente percorso da tutti i concorrenti in gara. Coloro che non porteranno a termine il tratto turistico non potranno essere ammessi al finale sportivo.
Art. 33.5 - Rispetto delle norme previste all’art. 7 del presente R.T.
Art. 33.6 - I concorrenti sono tenuti ad un corretto comportamento, verbale e materiale, nei confronti dei giudici, degli addetti all’organizzazione, del pubblico e degli altri concorrenti in gara ed attenersi all’assoluto rispetto dei regolamenti.
Devono assolutamente tenere un comportamento di moralità e di decenza consono a veri sportivi. Nei consueti cambi di indumenti sono tenuti al rispetto della moralità e dello stato dei luoghi.
Art. 33.7 - CASCO di protezione
Per svolgere l’attività UDACE è fatto obbligo per tutti i cartellinati o iscritti alla gara, dell’uso del casco rigido di protezione e lo stesso deve corrispondere alle norme di sicurezza e protezione con sottogola allacciato la cui obbligatorietà si estende oltre che all’attività ufficiale a tutti i livelli e per tutte le specialità anche nel corso degli allenamenti.
I soci di altri Enti o F.C.I. che dovessero partecipare alle gare UDACE-CSAIN devono indossare tassativamente il casco di protezione rigido previsto dalla normativa, pena l’esclusione dalla manifestazione.
Art. 33.8 - Abbigliamento
Ad ogni partecipante è fatto obbligo di indossare la divisa sociale (colori e scritte come da documento di affiliazione), in alternativa è consentito esclusivamente l’utilizzo di abbigliamento neutro.
I detentori dei titoli di campioni mondiali, europei, italiani, regionali, provinciali, nel corso delle manifestazioni ufficiali, hanno facoltà di indossare la maglia di campione nelle sole specialità di cui detengono il titolo.
Art. 33.9 - Apparecchiature elettroniche – radio-trasmittenti
Nel corso delle competizioni UDACE è fatto divieto assoluto dell’utilizzo di apparecchiature radio-trasmittenti tra concorrenti, direttori sportivi e/o altro personale.
Art. 33.10 - Più gare nella stessa giornata
E’ ammessa la partecipazione a due manifestazioni nella stessa giornata. Nelle gare a tappe è consentito la partecipazione a due semitappe nella medesima giornata.
Art. 33.11 - Nel corso dello svolgimento dell’attività ufficiale UDACE ogni concorrente deve difendere le proprie possibilità sportive senza alcuna intesa con altro partecipante in gara.
Art. 33.12 - Identificazione dei concorrenti
Tutti i concorrenti nel corso delle manifestazioni sono obbligati all’utilizzo del numero dorsale o altra forma di individuazione stabilita dalla Giuria. In caso di ritiro il concorrente è tenuto a togliersi o non rendere visibile il proprio numero di individuazione. Lo stesso in nessun caso potrà unirsi ad altri concorrenti in gara. Di fatto, assume la figura del semplice utente della strada.
Al concorrente che abbia già tagliato la linea del traguardo è vietato ritransitarvi.
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CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI


Art. 34.1 - I Campionati Regionali debbono essere assegnati alle A.S.D. organizzatrici previo accordo tra i Comitati Provinciali della Regione stessa, con l’intervento del Coordinatore Regionale in apposita riunione.
L’approvazione sarà di competenza del Comitato Provinciale al quale appartiene la A.S.D., idem l’omologazione.
I Campionati Provinciali sono di competenza, sia per assegnazione alle A.S.D., formula ecc. dei Comitati Provinciali.
Art. 34.2 - Per analogia si applicano le norme stabilite per i Campionati Italiani.
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CONTROLLI SULL'ATTIVITA'


Art. 35.1 - Il Consiglio Nazionale e i Comitati Provinciali, tramite i rispettivi organi tecnici delegati: C.T.N. – C.N.G.G. – C.T.P.. – C.P.G.G. – controllano l’applicazione e l’osservanza delle norme che disciplinano l’attività.
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PREMIAZIONI


Art. 36.1 - Nelle manifestazioni UDACE non sono ammesse premiazioni in danaro né da parte delle A.S.D. organizzatrici né da parte delle A.S.D. ai propri tesserati per ingaggi, vittorie o piazzamenti conseguiti.
Ai partecipanti può essere rilasciato un riconoscimento sotto forma di diploma, oggetto ricordo, medaglie, coppe, targhe, trofei ecc., prodotti merceologici e materiali vari.
Art. 36.2 - I premi di rappresentanza dovranno essere noti, col programma della manifestazione, alla C.T.N. o C.T.P. secondo il carattere della manifestazione.
I suddetti premi di rappresentanza devono tener conto dei punteggi (sommandoli), secondo i piazzamenti ottenuti dai cicloamatori di ciascuna A.S.D. nelle diverse gare di categoria.
Art. 36.3 - Per ogni manifestazione che comporta una classifica di rappresentanza ed individuale, debbono essere assicurati come minimo, i seguenti premi:
a) manifestazione a carattere nazionale
Minimo 30 premi di rappresentanza (turismo) e oggetto ricordo a tutti
Minimo 10 di rappresentanza (amatoriale)
Individuale: minimo 10 premi per ogni categoria ed oggetto ricordo a tutti i partecipanti.
Per le Manifestazioni di Campionato Nazionale il C.N. di anno in anno potrà variare i minimi predetti.
b) manifestazioni provinciali
  • Minimo 15 premi di rappresentanza per cicloturismo e 3 per amatoriale
  • Individuale minimo: 5 premi per ogni singola categoria.
Art. 36.4 - Ai fini della formulazione delle classifiche fare riferimento ai precedenti art.13.15 e 14.5.
Art. 36.5 - Non sono ammessi premi di rappresentanza pluriennali nelle manifestazioni con partecipazioni ad invito o con iscrizioni limitate da particolari regolamentazioni.
Art. 36.6 - Nel caso di manifestazioni che mettano in palio un premio di rappresentanza pluriennale e nel caso che la stessa non venga organizzata l’anno successivo, detto premio rimane aggiudicato definitivamente alla A.S.D. detentrice.
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RECLAMI


Art. 37.1 - I reclami avversi alle classifiche ed alle irregolarità riscontrate e documentate dovranno essere presentati nei termini e con modalità stabilite al successivo art. 38 del presente R.T.
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MODALITA' RECLAMI E RICORSI


Art. 38.1 - Per fatti concernenti infrazioni accadute nel corso di manifestazioni di qualsiasi disciplina, sia esse agonistiche che cicloturistiche e che non risultino sanzionati dal comunicato emesso dalla Giuria, compreso l’eventuale avversa classificazione di concorrenti e/o A.S.D è possibile presentare reclamo alla Giuria stessa, entro 30 minuti dalla notifica delle classifiche, la quale è tenuta ad accettare il reclamo, il quale deve:
  • essere formulato in maniera corretta ed in forma scritta;
  • sottoscritte dall’interessato o dal rappresentante della A.S.D. in possesso di regolare tessera associativa;
  • produrre la necessaria documentazione a sostegno del ricorso;
  • accompagnare il ricorso con la tassa di reclamo di Euro 25,00 per gare provinciali o regionali, restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso.
La decisione adottata in merito al reclamo avverso all’ordine di arrivo, dovrà essere resa nota a mezzo di nuovo comunicato della giuria.
Contro tale decisione potrà essere proposto appello agli organi provinciali C.T.P. e C.P. come stabilito dall’art. 30 Regolamento Organico se trattasi di manifestazione regionale o provinciale, secondo la seguente normativa:
a) essere redatto in forma scritta;
b) sottoscritto da parte dell’interessato, dal Presidente o legale rappresentante della A.S.D. affiliata;
c) presentato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento della manifestazione;
d) corredato della necessaria documentazione a sostegno e della tassa relativa nella misura di € 50,00 fissata dal Consiglio Nazionale;
Gli organi di cui sopra debbono comunicare la loro decisione in merito al ricorso presentato, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine senza che vi sia stata risposta, il ricorso si intende tacitamente accolto.

In base a quanto stabilito agli art. 20 – 21- del R.O. nelle manifestazioni nazionali ed a tappe, i reclami contro l’operato della Giuria delle manifestazioni e secondo la normativa prevista al precedente paragrafo, debbono essere presentati alla Giuria stessa entro 30 minuti dalla notifica delle classifiche, accompagnate dalla tassa di Euro 50,00 (cinquanta) restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso.
Secondo quanto previsto agli art. 20 – 21 – del R.O. possono essere avanzati reclami di appello per ognuno dei quali la relativa tassa è fissata in Euro 100,00 (cento) tranne per quanto stabilito dall’art. 23 del R.O.
In caso di accoglimento, la relativa tassa verrà restituita.
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GIURIA


Le mansioni che vengono affidate ai Giudici di Gara sono:
  • Presidente di Giuria
  • Componente di Giuria
  • Giudice di Partenza
  • Giudice di Arrivo
  • Ispettori
Alle manifestazioni dovrà presenziare un Collegio di giuria composto da almeno tre componenti di cui uno con mansioni di Presidente. Un giudice di partenza ed un giudice di arrivo, persone abilitati quali giudici di gara ed in possesso dell’apposito cartellino rilasciato dal Comitato Provinciale. Il collegio di giuria potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Ispettori, nel numero ritenuto necessario.
La A.S.D. dovrà designare un Direttore di Gara, persona abilitata ed in possesso dell’apposito cartellino, la quale assume, per conto degli organizzatori, tutte le responsabilità inerenti la manifestazione, rispettandone i regolamenti, in pieno accordo con la giuria.
Art. 39.1 - Il collegio di Giuria ha l’obbligo di presenziare a tutte le operazioni preliminari, alle fasi della partenza e allo svolgimento della manifestazione nei modi ritenuti più opportuni.
Si considera terminato il servizio di giuria solo quando sia stato ultimato il verbale di gara.
Art. 39.2 - Per le prove a carattere nazionale la designazione della Giuria è di competenza della C.N.G.G., mentre per le manifestazioni provinciali tale designazione è di competenza della C.P.G.G. Per le manifestazioni a carattere Regionale la designazione della Giuria avviene tramite accordi tra i Comitati Provinciali della regione in accordo con le C.P.G.G.
Art. 39.3 - La Giuria delibera sui fatti di gara, tale deliberazioni sono obbligatorie anche nel caso non si ravvedi nessuna infrazione. La Giuria deve altresì rendere pubbliche con proprio comunicato le decisioni relative ai reclami.
Art. 39.4 - Le decisioni della Giuria debbono essere adottate collegialmente ed a porte chiuse con l’esclusione della presenza di qualsiasi persona estranea.
Art. 39.5 - Il Presidente di Giuria:
obblighi e mansioni
a) assegnare nella riunione preliminare che precede la manifestazione, i compiti che debbono svolgere i componenti designati e la loro ubicazione nel corso della gara;
b) stabilire con il Direttore di Gara quanto necessario per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, in ottemperanza alle disposizioni tecniche e giuridiche previste nel programma gara e nelle autorizzazioni dell’autorità competente;
c) disporre l’effettuazione e le verifiche formali sui documenti e requisiti (cartellini) dei concorrenti ammessi in gara;
d) verificare la funzionalità dei servizi messi a disposizione dall’organizzazione;
e) concordare con il direttore di corsa e gli altri componenti la Giuria la dislocazione delle vetture di assistenza e del servizio medico e sanitario;
f) stabilire, in caso di particolari condizioni climatiche avverse o in caso di massicce partecipazioni non preventivate ed in contrasto con la ricezione logistica del tracciato di gara, previo accordo con il Direttore di Gara, e nel rispetto delle autorizzazioni concesse dall’autorità preposta, stabilire delle integrazioni al programma della manifestazione;
g) adottare gli adempimenti di competenza, previsti dalle norme del regolamento anti-doping;
h) trasmettere entro il termine perentorio di giorni cinque tutta la documentazione all’organo omologante competente;
i) disporre l’abbandono della manifestazione da parte del Collegio di giuria, qualora si ravvisi l’assenza delle autorizzazioni previste per legge o/e del servizio sanitario e medico secondo quanto riportato al precedente art. 32.
Art. 39.6 - I Componenti di Giuria:
a) partecipare alla riunione del collegio di Giuria, per la ripartizione dei compiti, da tenersi prima della gara;
b) provvedere alle operazioni preliminari di partenza;
c) rilevare ogni infrazione, da chiunque commessa, prima, durante e dopo la gara, limitatamente ai fatti inerenti la competizione sportiva;
d) far rispettare le disposizioni regolamentari nel corso della competizione;
e) partecipare alle riunioni del collegio di giuria, da tenersi alla scadenza del tempo massimo previsto, evidenziando le infrazioni rilevate e adottando le sanzioni previste in relazione ai fatti di gara.
Art. 39.7 - Il Giudice di partenza:
Il Giudice di partenza ha l’obbligo in tutte le gare di provvedere a:
  • fare in modo che le operazioni di partenza si svolgano con puntualità e nel rispetto del programma di gara;
  • controllare che i concorrenti firmino personalmente il foglio di partenza dove è prescritto, che si presentino in abbigliamento corretto e che abbiano posizionato il numero in modo visibile e nel modo previsto;
  • procedere all’appello dei concorrenti ed al loro incolonnamento per la partenza;
  • dare l’autorizzazione della partenza dopo aver ottemperato alle procedure di cui ai precedenti punti;
  • vietare la partenza agli amatori che hanno la visita medica scaduta e non rinnovata o non autenticata dalla firma del Presidente A.S.D.;
  • consegnare al Presidente di Giuria l’elenco aggiornato dei partenti;
  • le mansioni di giudice di partenza possono essere svolte dal giudice di arrivo;
  • nelle gare a cronometro il giudice di partenza deve essere coadiuvato da un cronometrista ufficiale che ne disciplina le partenze.
Art. 39.8 - Il Giudice di Arrivo
Il Giudice di arrivo deve:
  • precedere in tempo utile l’arrivo dei corridori per accertarsi che ci siano le condizioni idonee per rilevare l’ordine di arrivo;
  • rilevare l’arrivo dei concorrenti attenendosi al rilevamento sulla linea del traguardo;
  • redigere l’ordine di arrivo e renderlo pubblico con l’indicazione dell’ora di affissione, consegnandone copia al Presidente di Giuria;
  • avvalersi della collaborazione di altro o altri giudici con i quali devono essere a priori stabilite le modalità di collaborazione;
  • denunciare alla giuria le eventuali irregolarità riscontrate sia nel corso dell’arrivo che della gara di cui testimone;
  • il giudice di arrivo, su richiesta del Presidente di Giuria, può svolgere nel corso della competizione le mansioni di componente, fino al momento che abbandona la gara per portarsi nella zona del traguardo.
  • Gli arrivi si giudicano sul punto più avanzato della ruota anteriore con la tangente elevata verticalmente al di sopra della linea di arrivo.
  • nelle gare a cronometro il giudice di arrivo dovrà essere coadiuvato da cronometrista ufficiale per il rilevamento dei tempi.
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COMPITO DEGLI ISPETTORI


Art. 40.1 - Tutti gli Ispettori si atterranno alle disposizioni regolamentari ed alle norme supplementari impartite dal Presidente di Giuria.
Gli Ispettori possono essere: a bordo delle vetture delle A.S.D., al seguito dei concorrenti in gare a cronometro individuali, a coppie od a squadre, subordinati al Presidente di Giuria.
Essi sono tenuti a rilevare eventuali infrazioni commesse dai concorrenti durante la manifestazione, informandone, se possibile, il primo Giudice di Gara avvicinabile e dopo l’arrivo fare regolare rapporto scritto su quanto rilevato al Presidente di Giuria.
Ad essi non spetta alcuna decisione in corsa, ma potranno infliggere il provvedimento verbale dell’ammonizione.
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DIRETTORE DI GARA


Art. 41.1 - Il Direttore di Gara rappresenta a tutti gli effetti l’organizzazione e, pertanto, deve prendere parte alla stesura del programma-regolamento della gara ed essere partecipe a tutte le decisioni prese in merito.
Una A.S.D. ciclistica dell’UDACE-CSAIN non può organizzare manifestazioni ciclistiche di qualsiasi genere e specialità (cicloturismo, agonismo, MTB, ciclocross etc.) se non designa un Direttore di Gara che in possesso di regolare tessera cartellino dovrà altresì conseguire l’attestato di idoneità che si acquisisce attraverso un corso ed un esame di abilitazione tenuti dai C.P. e relative C.T.P.
Il Direttore di Gara per compiere bene le sue funzioni deve soddisfare ai seguenti requisiti:
  • essere esperto di manifestazioni ciclistiche;
  • conoscere molto bene il percorso della gara;
  • sapere se le salite e soprattutto le discese possono costituire pericolo per i corridori e terzi;
  • rendersi conto che gli Organizzatori abbiano predisposto adeguatamente la segnaletica, gli striscioni (partenza, arrivo ecc.)il palco per il Giudice di arrivo, le transenne, il servizio sanitario ecc;
  • accertarsi che alle Autorità Amministrative e di Polizia, la A.S.D. organizzatrice abbia effettuato le prescritte comunicazioni di legge, che siano predisposti i locali per la riunione della Giuria, per i controlli medici, ecc.;
  • sapere che le auto al seguito della corsa possono parcheggiare prima e dopo la corsa senza recare intralci o costituire pericolo;
  • fare in modo che la gara si svolga nel rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti;
  • deve essere imparziale nel modo più assoluto;
  • deve fare in modo che l’organizzazione e la direzione della gara facilitino i compiti della giuria ed il successo della manifestazione;
  • deve dimostrare serietà, capacità, autorità attraverso una chiara e precisa programmazione della Sua attività, una condotta decisa e inequivocabile, uno spirito di collaborazione con i membri dell’organizzazione e con i partecipanti.
Il Direttore di Gara si incontrerà con il Presidente di Giuria per tutte le informazioni inerenti alla manifestazione.
E’ proprio in questo momento che ha inizio la collaborazione fra il rappresentante dell’Organizzazione (il Direttore di Gara) ed il rappresentante del controllo tecnico-disciplinare (il Presidente di Giuria).
Il Direttore di Gara non può prendere alcuna decisione che possa variare i Regolamenti ed il programma di gara od addirittura non effettuare la gara stessa senza aver ottenuto prima il benestare del Presidente di Giuria.
Ai motociclisti (motostaffette) il Direttore di gara deve stabilire bene i compiti, informandoli sull’attività che dovranno svolgere a seconda delle funzioni assegnate.
Buona norma è quella di predisporre che una staffetta motociclistica dell’organizzazione, perfetta conoscitrice del percorso, precede i partecipanti.
Il Direttore di gara deve accertare dell’identità delle persone autorizzate ad effettuare i servizi in moto o in auto e se in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge previste dal Codice della strada, nonché delle persone che prenderanno posto sulle vetture dell’organizzazione.
Il Direttore di Gara può escludere dalla circolazione, per alcuni tratti, le stesse vetture al seguito.
Il Direttore di Gara deve collaborare con la Giuria durante le fasi preliminari alla partenza, perché la gara prenda il via all’orario stabilito.
Il Giudice di partenza deve aver ricevuto dal Direttore di Gara il benestare che tutto è in ordine prima di dare la partenza.
L’ordine delle vettura al seguito deve essere il seguente: staffetta - inizio gara ciclistica – giudice di arrivo – stampa – direttore di gara – concorrenti – presidente di giuria – componenti di giuria – vetture delle A.S.D. in ordine di sorteggio – servizio sanitario – fine gara ciclistica.
Le vetture del Direttore di Gara e della Giuria possono liberamente spostarsi a seconda della necessità.
Il Direttore di Gara può, direttamente o tramite la Polizia stradale, ritirare i contrassegni alle vetture ed escluderle se queste non si dovessero attenere alla sue disposizioni o a quelle della Giuria.
Solo dopo essersi accordato con il Presidente di Giuria il Direttore può applicare variazioni di percorso, interruzioni di gara, ecc.
Il Direttore di Gara non può prendere alcun provvedimento disciplinare verso partecipanti colpevoli di infrazioni essendo questo compito esclusivo della Giuria. Tuttavia ha l’obbligo di riferire nel suo rapporto scritto al Presidente di Giuria a fine gara qualsiasi infrazione di cui è stato testimone, o abbia avuto notizia dai suoi collaboratori e di tenersi a sua disposizione.
Le norme sulla responsabilità civile e penale restano applicabili anche durante lo svolgimento della manifestazione ne può ammettersi che il partecipante goda di una specie di impunità per danni che, pur di frequente, egli arreca nel corso della sua attività.
In tal modo si inquadrano le responsabilità del Direttore di Gara nel contesto della manifestazione ciclistica, dal momento della partenza sino a quando l’ultimo concorrente taglia il traguardo.
Al direttore di gara compete altresì la verifica della presenza prima della partenza e durante la manifestazione, delle vetture del medico di gara e dell’autoambulanza di servizio unitamente al personale abilitato al servizio.
Nelle sue funzioni il direttore di gara può avvalersi del supporto di più vice direttori di gara, gli stessi devono possedere i medesimi requisiti di abilitazione elencati in precedenza e sono subordinati nelle predette funzioni alle direttive impartite dal titolare della direzione della manifestazione, andando ad occupare la posizione da questi stabilita.
Alla scadenza del tempo massimo e non oltre 30 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente il direttore di gara dovrà presentare il proprio rapporto al Presidente di Giuria, sia in materia di incidenti verificatosi, sia di segnalazione di infrazione soggetti a provvedimenti di competenza disciplinare.
In caso di assenza del Direttore di Gara designato le funzioni potranno essere assunte da altro direttore di gara, titolare di abilitazione, designato dalla A.S.D. e segnalato al Presidente di Giuria.
La mancata presenza del Direttore di Gara comporta l’annullamento della manifestazione. Il collegio di giuria preso atto di tale mancanza, dovrà abbandonare la manifestazione, trasmettendo al competente organo omologante e in sostituzione della documentazione, inviare un dettagliato e specifico rapporto.
È obbligo del Direttore di Gara comunicare ai concorrenti prima della partenza le norme vigenti di sicurezza e di tutela da applicare dai medesimi, nelle modalità che riterrà più opportune.
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DENUNCIA INFRAZIONI


Art. 42.1 - Il Giudice di Gara e il Direttore di Gara, relativamente ai fatti di corsa deve provvedere alla stesura circostanziata del rapporto dei fatti di corsa inerenti i concorrenti in gara e persone dell’organizzazione e non coinvolte in cause e/o concause di infrazioni.
Nel rapporto dettagliato e circostanziato per le infrazioni alle norme del presente regolamento ed a quelle stabilite dal programma-regolamento della manifestazione, bisogna indicare il nominativo del concorrente e relativa A.S.D. di appartenenza, di altro protagonista dell’infrazione e in relazione fatti di corsa, specificatamente al traino, individuare gli estremi del guidatore e dell’autovettura.
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OBBLIGHI ORGANO OMOLOGANTE


Art. 43.1 - Dopo ogni manifestazione, ad omologazione avvenuta, l’organo omologante diramerà la classifica ufficiale della manifestazione.
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RESTITUZIONE PREMI


Art. 44.1 - La mancata restituzione dei premi, sia di concorrenti che di A.S.D., porta come conseguenza alla sospensione temporanea dell’attività.
Se detta restituzione non viene effettuata entro 30 giorni dalla richiesta si incorre nella radiazione dall’UDACE-CSAIN.
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DOCUMENTI DA CONSERVARE


Art. 45.1 - I Comitati Provinciali a cui competono le responsabilità di cui all’art. 24 dello Statuto, devono conservare, sotto la loro responsabilità civile e penale, tutta la documentazione contabile secondo quanto prescritto dalle norme amministrative e fiscali vigenti.
Altrettanta buona conservazione deve essere riservata alla documentazione inerente alle manifestazioni organizzate nella loro Provincia, con relativi verbali, ordini di arrivo, programmi, elenchi degli iscritti ecc. ecc.
Così dicasi pure per le copie delle affiliazioni, dei tronconi cartellini e di tutti i documenti inerenti il tesseramento, i diversi verbali sia del Consiglio, sia delle assemblee e convegni provinciali.
La conservazione di tutto ciò è per 5 anni ed i suddetti documenti devono sempre essere a disposizione per gli eventuali controlli sia da parte degli organi centrali o dell’autorità fiscale e amministrativa.
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INFRAZIONI E SANZIONI


Art. 46.1 - Le infrazioni al presente regolamento sono punite con:
a) diffida;
b) penalizzazione sul punteggio;
c) esclusione dalla classifica, espulsione dalla manifestazione;
d) sospensione a tempo indeterminato dalla partecipazione alle manifestazioni;
e) multa da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 100,00 (cento);
f) sospensione temporanea dei dirigenti;
g) inibizione a ricoprire cariche;
h) espulsione dall’UDACE.
La Giuria può adottare le sanzioni previste alle lettere b) e c).
L’organo omologante (C.T.N. e C.T.P.) può adottare le sanzioni previste dalle lettere a), b) e c) (limitatamente alla prima parte), d), e).
In merito alla lettera d) la C.T.P. dovrà operare nei limiti stabiliti dal penultimo comma dell’art. 24 dello Statuto.
Le eventuali sanzioni di cui alle lettere f), g), h) sono di competenza della C.A.D. su denuncia ampiamente documentata dall’organo omologante.
Contro l’applicazione di tali sanzioni sono ammessi i reclami di appello secondo quanto stabilito agli art. 37 e 38 R.T.
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TABELLA PUNIZIONI INDIVIDUALI


Art. 47.1 - Traino con qualsiasi mezzo.
Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e un mese di sospensione.
Art. 47.2 - Allontanamento volontario dal percorso di gara traendone vantaggio – tentativo di farsi classificare senza aver compiuto l’intero percorso in bicicletta.
Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e un mese di sospensione.
Art. 47.3 - Allontanamento involontario dal percorso di gara traendone vantaggio.
Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo.
Art. 47.4 - Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati.
Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e un mese di sospensione.
Art. 47.5 - Spinte a catena preordinate.
Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e un mese di sospensione.
Art. 47.6 - Spinte prolungate e/o da persone appiedate.
Espulsione dalla gara o esclusione dall’ordine di arrivo e sospensione di una settimana.
Art. 47.7 - Spinta data o ricevuta fra concorrenti (per entrambi i colpevoli anche della stessa A.S.D).
1^ infrazione: ammonizione;
2^ infrazione: espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo anche quando l’infrazione si verifica nell’ultimo chilometro.
Art. 47.8 - Spinta data o ricevuta da concorrente ritirato che si inframmette in corsa o di altro corridore estraneo alla competizione che si intromette in corsa.
Espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo e un mese di sospensione per entrambi i colpevoli.
Art. 47.9 - Appoggio o slancio da mezzi motorizzati.
1^ infrazione: ammonizione;
2^ infrazione: espulsione dalla corsa e/o esclusione dall’ordine di arrivo e fino a 15 giorni di sospensione.
Art. 47.10 - Sfruttamento prolungato della scia di mezzo motorizzato o ripetuto per tratti minori.
Espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione.
Art. 47.11 - Sfruttamento della scia per breve tratto (inferiore a metri 100).
Una settimana di sospensione.
Art. 47.12 - Inosservanza delle disposizioni della Giuria, del Direttore di Gara, concernenti anche la circolazione dei veicoli in corsa.
15 giorni di sospensione.
Art. 47.13 - Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara.
Sospensione fino ad un mese. In casi gravi esclusione dall’ordine di arrivo e denuncia alla C.A.D.
Art. 47.14 - Azione scorretta a danno di concorrenti durante le volate per traguardi volanti o della montagna.
Retrocessione nell’ordine di arrivo del traguardo volante o della montagna e sospensione da 15 ai 30 giorni.
Art. 47.15 - Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata del traguardo finale e nell’ultimo chilometro (deviazione della linea prescelta).
Retrocessione all’ultimo posto del gruppo di appartenenza e 15 giorni di sospensione.
Art. 47.16 - Rifornimento abusivo.
1^ infrazione ammonizione – 2^ infrazione una domenica di sospensione.
Art. 47.17 - Rifornimento non autorizzato di corridori anche con mezzi in movimento.
Una settimana di sospensione.
Art. 47.18 - Uso di recipienti di vetro.
15 giorni di sospensione.
Art. 47.19 - Lancio di recipienti di vetro.
Espulsione dalla gara o esclusione dall’ordine di arrivo, denuncia all’organo omologante e da 15 a 30 giorni di sospensione.
Art. 47.20 - Cambio di ruota o di bicicletta non consentito.
L’espulsione dalla corsa e esclusione dall’ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione. – se effettuato fra concorrenti, il provvedimento si applica per entrambi.
Art. 47.21 - Cambio di ruota o di bicicletta in modo non regolamentare.
Esclusione dall’ordine di arrivo e una settimana di sospensione.
Art. 47.22 - Mancata firma del foglio di partenza e di arrivo dove previsti.
Una settimana di sospensione.
Art. 47.23 - Mancanza del casco o casco non regolamentare.
Divieto di partenza.
Art. 47.24 - Rimozione del casco durante la gara o uso di casco senza sottogola od in maniera irregolare.
Espulsione dalla manifestazione o esclusione dall’ordine di arrivo e 15 giorni di sospensione.
Art. 47.25 - Attraversamento di un passaggio a livello chiuso.
Espulsione dalla manifestazione e esclusione dall’ordine di arrivo e 30 giorni di sospensione.
Art. 47.26 - Applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dalla giuria o alterazione delle dimensioni dei numeri stessi.
Divieto di partenza finché il numero non sia regolarizzato.
Art. 47.27 - Partecipazione come al punto precedente.
Una settimana di sospensione.
Art. 47.28 - ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su strada.
Esclusione dalla prova.
Art. 47.29 - Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su pista dopo il secondo appello.
Esclusione dalla prova.
Art. 47.30 - Abbigliamento di gara non decoroso.
Divieto di partenza o esclusione dalla manifestazione.
Art. 47.31 - Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 metri in caso di arrivo in volata.
Da una settimana ad un mese di sospensione, secondo la gravità dell’infrazione.
Art. 47.32 - Il mancato aggiornamento sul cartellino di 2^ serie delle vittorie conseguite.
da 10 a 30 giorni di sospensione.
Art. 47.33 - Trasporto con qualsiasi mezzo.
Espulsione dalla corsa o esclusione dall’ordine di arrivo e denuncia alla C.A.D.
Art. 47.34 - Accompagnatore esposto dal veicolo o che tiene materiale pronto fuori dal veicolo.
Direttore sportivo o dirigente tesserato della Società: 1^ infrazione ammonizione – 2^ infrazione 15 giorni di sospensione – 3^ infrazione un mese di sospensione.
Art. 47.35 - Presentarsi alla partenza con bicicletta non attinente all’attività praticata.
Partenza rifiutata.
Art. 47.36 - Utilizzo in corsa di bicicletta non attinente all’attività praticata.
Espulsione o esclusione ordine di arrivo ed una settimana di sospensione.
Art. 47.37 - Slancio in volata.
Fra compagni di squadra: infrazione all’ultimo chilometro retrocessione all’ultimo posto del gruppo.
Fra corridori di squadre diverse: esclusione dall’ordine di arrivo.
Art. 47.38 - Ostruzione volontaria di un corridore.
Espulsione. Art. 47.39 - Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre diverse.
Espulsione o esclusione per ogni corridore coinvolto.
Art. 47.40 - Contegno irriguardoso verso membri ufficiali o di giuria o verso il pubblico.
sospensione da 15 a 30 giorni. Nel caso si ritenga necessaria una sospensione superiore, denuncia alla C.A.D. (vedi in calce alla presente tabella)
Art. 47.41 - Offese verbali o scritte ad ufficiali di gara, dirigenti, organizzatori e pubblico.
Sospensione da 15 a 30 giorni. Nel caso si ritenga necessaria una sospensione superiore, denuncia alla C.A.D. (vedi in calce alla presente tabella)
Art. 47.42 - Ritransitare sulla linea di arrivo nel senso di marcia recando il numero.
1^ infrazione: ammonizione – 2^ infrazione sospensione di una settimana – 3 infrazione sospensione di 15 giorni.
Art. 47.43 - Passare a vie di fatto con ufficiali in gara, dirigenti, organizzatori e pubblico:
Denuncia alla C.A.D.
Art. 47.44 - Passare alle vie di fatto fra concorrenti.
Denuncia alla C.A.D.
Art. 47.45 - Provocazione di manifestazioni ostili verso ufficiali di gara, dirigenti ed organizzatori.
Denuncia alla C.A.D.
Art. 47.46 - Falsa dichiarazione allo scopo di partecipazione ad un gara alla quale non si avrebbe diritto.
Denuncia alla C.A.D.
Art. 47.47 - Partecipare ad una gara durante il periodo di sospensione dall’attività.
denuncia alla C.A.D.
Art. 48.48 - Mancata restituzione premi indebitamente percepiti.
Denuncia alla C.A.D.
Art. 49.49 - Turpiloquio, bestemmia ed atti scorretti.
da 8 a 15 giorni di sospensione.
Art. 47.50 - Non togliersi il numero dopo essersi ritirato.
1^ infrazione: ammonizione, 2^ infrazione: 8 giorni di sospensione.
Art. 47.51 - Inframmettenza di corridori fuori gara.
8 giorni di sospensione.
Art. 47.52 - Partecipazione a gare o manifestazioni non approvate dall’UDACE.
Da 15 a 30 giorni di sospensione.
Art. 47.53 - Doppio tesseramento o passaggio da un Ente all’altro (art. 4 – R.O.)
Esclusione dalla gara o dall’ordine di arrivo e squalifica di giorni 365 da adottarsi dall’organo omologante. - C.T.P. per manifestazioni regionali o provinciali – C.T.N. se manifestazione nazionale.
Da una A.S.D. all’altra nell’ambito UDCACE (art. 4 - R.O.) sospensione da 60 a 120 giorni. Sanzione comminata dalla C.A.D.
Art. 47.54 - Presentarsi con cartellino con data di scadenza della certificazione medica mancante o scaduta.
Ne sarà vietata la partenza.

GARE DI CICLOCROSS
Art. 47.55 - Cambio di materiale irregolare.
Espulsione dalla corsa.
Art. 47.56 - Mancato rispetto dell’ordine di partenza.
Ammonizione.

GARE A CRONOMETRO
Art. 47.57 - Sfruttamento della scia di altro corridore se intervallo inferiore a 25 metri.
Penalizzazione nella misura di 20”
Art. 47.58 - Affiancamento di vettura.
Corridore: 10” di penalizzazione per ogni infrazione
Società: 1^ infrazione Euro 30,00 – ogni successiva Euro 60,00.
Art. 47.59 - Infrazioni alle disposizioni relative ai percorsi e ai riscaldamenti. - Corridore: ammonizione. - Direttore sportivo o dirigente tesserato dalla società: ammenda di Euro 60,00. Art. 47.60 - Gare a cronometro a coppie e a squadre.
Squadra che prende la partenza prima di essere schierata al completo: 5’ di penalizzazione.
Scia tra corridori di altre coppie o squadre: penalizzazione di 3’.
Spinta fra corridori della stessa squadra: espulsione dalla squadra.

NOTE
a) in caso di recidività la punizione deve essere raddoppiata;
b) nel caso di infrazioni non contemplate nella presente tabella: denuncia all’organismo omologante;
c) nel caso in cui la società di appartenenza del cicloturista o cicloamatore squalificato solo per 8 giorni dovesse organizzare una manifestazione, il cicloturista o il cicloamatore è autorizzato a partecipare alla manifestazione stessa e di conseguenza il turno di sospensione viene prolungato di una giornata. In questo caso la società interessata dovrà fare esplicita richiesta al proprio Comitato Provinciale di appartenenza.
Tutte le punizioni, escluse quelle per positività al controllo medico e per doppio cartellinamento, saranno sospese in occasione dello svolgimento di campionati nazionali, regionali e provinciali e saranno di conseguenza prolungate di una giornata.
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TABELLA PROVVEDIMENTI A CARICO DELLE A.S.D.


Art. 48.1 - Ritardo invio del programma di gara per l’approvazione:
- non approvazione della gara.
Art. 48.2 - Divulgazione del programma prima dell’approvazione o con denominazione diversa da quella indicata in calendario:
- ammenda di Euro 50,00 per gare provinciali o regionali;
- ammenda di Euro 100,00 per gare nazionali.
Art. 48.3 - Arbitraria modifica del programma di gara dopo l’approvazione:
- ammenda di Euro 100,00 e denuncia alla C.T.N. per le gare nazionali da parte del Presidente di Giuria e della C.T.P.
- ammenda di Euro 50,00 per le gare provinciali o regionali.
Art. 48.4 - Mancata effettuazione gara calenderizzata senza giustificato motivo:
- ammenda di Euro 50,00 per le gare provinciali o regionali
- ammenda di Euro 300,00 per le gare nazionali.
Art. 48.5 - Deficienze organizzative di una gara, quando le carenze rilevate non comportino conseguenze di maggiori gravità:
  • mancato approntamento della segreteria;
  • insufficienza o cattive condizioni della sala riunione della giuria e direttore di gara;
  • mancanza segnalazione locali ufficiali;
  • mancanza o insufficienza di motostaffette;
  • mancanza del fotofinish e del servizio cronometraggio se richiesto dal tipo di gara;
  • carenza di servizio di cronometraggio;
  • segreteria non efficiente;
  • mancanza addetto giuria;
  • mancanza del Vice Direttore di Corsa - gare su strada;
  • insufficiente indicazione della zona partenza e allestimento zona di partenza mancante delle attrezzature necessarie;
  • non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza e carenza delle attrezzature e delle segnalazioni richieste dalle esigenze tecniche ed organizzative e mancanza delle condizioni di sicurezza come disposto dalle competenti autorità e dalle norme regolamentari;
  • mancato approntamento zona riscaldamento gare a cronometro;
  • consegna al collegio di giuria elenco iscritti non conformi;
  • mancata installazione dello striscione di arrivo;
  • mancata segnatura della linea di arrivo;
  • mancanza del piano rialzato per il giudice di arrivo;
  • mancanza della segnalazione dell’ultimo km;
  • mancata o non conforme installazione della necessaria cartellonistica:
- ammenda di Euro 50,00 per ciascuna delle infrazioni.
Art. 48.6 - Insufficiente o omessa segnalazione di percorso:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.7 - Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare che si svolgono o terminano in circuito:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.8 - Insufficiente collocazione di mezzi di protezione prima e dopo l’arrivo:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.9 - Mancata collocazione di mezzi di protezione prima e dopo l’arrivo:
- ammenda di Euro 100,00.
Art. 48.10 - Percorso di gara superiore al 10% dal chilometraggio previsto per la gara:
- 1^ infrazione: ammonizione;
- 2^ infrazione:ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.11 - Mancanza del medico, dell’ambulanza e/o del servizio sanitario complementare stabilito.
- non effettuazione della gara;
- ammenda di Euro 300,00 alla A.S.D. organizzatrice;
- denuncia alla C.A.D. del Direttore di Gara che ha permesso lo svolgimento della gara.
Art. 48.12 - Mancanza del medico di gara:
- non effettuazione della gara;
- ammenda di Euro 150,00 alla A.S.D. organizzatrice;
- denuncia alla C.A.D. della A.S.D. organizzatrice.
Art. 48.13 - Mancanza del Direttore di Gara:
- non effettuazione della gara;
- ammenda di Euro 150,00 alla A.S.D. organizzatrice;
- denuncia alla C.A.D. della A.S.D.
Art. 48.14 - Lancio di oggetti pubblicitari da vettura nel seguito della gara:
- 1^ infrazione: ammonizione;
- 2^ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.15 - Mancato allestimento di locali per il controllo medico:
- ammenda di Euro 200,00.
Art. 48.16 - Locali non idonei al controllo medico:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.17 - Mancato allestimento posto lavaggio bici - se previsto:
- 1^ infrazione : ammonizione
- 2^ ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.18 - Spogliatoi non idonei -se previsti :
- 1^ infrazione: ammonizione
- 2^ infrazione ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.19 - Mancanza di una vettura o di moto per giuria:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.20 - Mancanza di vetture sufficienti al Collegio di Giuria:
- annullamento della gara;
- denuncia alla C.A.D.
Art. 48.21 - Mancanza dei numeri dorsali e del numero al telaio o non conformi:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.22 - Mancanza dei fogli di partenza ed arrivo – se previsti:
- ammenda di Euro 50,00.
Art. 48.23 - Mancata logistica nei confronti del Collegio di Giuria e dei rappresentanti dell’Unione:
- ammenda di Euro 200,00.
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PROVVIDENZE ASSICURATIVE


Art. 49.1 - Tutte le gare o manifestazioni approvate dalla C.T.N. o C.T.P. sono coperte da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante, ai sensi di legge, alle A.S.D. , regolarmente affiliate all’UDACE, quali organizzatrici delle gare o delle manifestazioni per Amatori e Cicloturisti. Sono compresi i danni causati a terzi da Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e appartenenti al servizio d’ordine, anche se non tesserati UDACE, ma comandati al servizio d’ordine, dalla Società affiliata UDACE che ha organizzato la manifestazione. Sono in ogni caso esclusi danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all’obbligo assicurativo previsto dalla Legge n° 990/69.
Il Giudice di Gara che assista ad un infortunio causato da caduta tra concorrenti o da terzi o ad altre tipologie di sinistro con eventuale responsabilità dei concorrenti o delle A.S.D. organizzatrice, ha l’obbligo di segnalarlo sul verbale della manifestazione.
Ogni anno il Consiglio Nazionale emanerà la circolare n 1 in cui verranno stabilite tutte le possibili forme assicurative obbligatorie e non sia per i tesserati sia per le A.S.D. affiliate.
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CONTROLLI MEDICI ANTIDOPING


Art. 50.1 - I Comitati Provinciali nell’approvare il programma di gara, devono invitare le A.S.D. organizzatrici a predisporre nelle vicinanze dell’arrivo:
- una sala con acqua corrente, per il prelievo dei liquidi biologici da analizzare;
- una sala di aspetto.

Si precisa che l’intervento dei medici addetti al prelievo dei liquidi biologici da sottoporre a controllo non è preavvisato e, quindi, è necessario, nell’eventualità, di disporre di quanto sopra indicato in tutte le manifestazioni. Viene fatto presente che coloro i quali saranno trovati positivi saranno soggetti, oltre alle punizioni sportive, anche alle sanzioni previste dalla Legge.
Ai concorrenti è fatto obbligo subito dopo l’arrivo o al momento del foglio di arrivo se previsto, di informarsi dal Presidente di Giuria “se” è previsto il controllo antidoping e se sono tenuti a presentarvisi.
Il Presidente di Giuria, sia per le gare nazionali che provinciali, deve inviare entro TRE GIORNI alla Commissione Tecnica Nazionale UDACE-CSAIN - la seguente documentazione:
  • copia degli elenchi degli iscritti completi in ogni loro parte. In caso di appartenenza ad altro ente, precisare di che ente si tratta;
  • copia degli ordini di arrivo e della classifica di società;
  • elenco degli amatori controllati indicando per ognuno: categoria, numero del cartellino, indirizzo di A.S.D. ed ente di appartenenza;
  • elenco dei premi sia individuali che di società consegnati agli amatori sottoposti a controllo;
  • copia della lettera ufficiale di controllo antidoping; e quanto altro si ritiene opportuno segnalare alla C.T.N.
E’ sottinteso che l’omologazione delle gare provinciali deve essere tenuta in sospeso in attesa dell’esito del controllo.
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SANZIONI PER POSITIVITA'
AI CONTROLLI MEDICI ANTIDOPING


Art. 51.1 - I concorrenti sottoposti a controllo antidoping nel corso di manifestazioni, riscontrati positivi alle sostanze definite dopanti dalla tabella U.C.I. e C.O.N.I. e a successive modifiche o integrazioni e riportate nella circolare n°1 emessa di anno in anno, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
- 1^ infrazione: due anni di sospensione dall’attività;
- 2^ infrazione: sospensione a vita.
Non è ammesso rinunciare a riempire di liquido biologico la seconda provetta, il cui contenuto serve per l’effettuazione dell’eventuale controanalisi.
Contro i provvedimenti sopra citati non sono ammessi reclami di appello, ma è consentita una controanalisi da richiedersi secondo la prassi che verrà resa nota di volta in volta dagli organi competenti.
Nel caso che un “ concorrente sottoposto a controllo” venga sorpreso in flagranza di frode nel corso delle procedure di prelievo di liquidi biologici, lo stesso deve essere immediatamente escluso dall’ordine di arrivo e verrà considerato soggetto alle sanzioni-punizioni previste che saranno emanate dalla C.T.N.
Quest’ultima valutazione è valida anche nei confronti di coloro che, in quanto tenuti, non si presentano al controllo.
Le sospensioni di cui sopra comportano automaticamente la restituzione dei premi percepiti sia individualmente che della società.
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MODALITA' DI APERTURA AD ALTRI ENTI


L’apertura di partecipazione agli altri Enti è facoltativa, la stessa viene stabilità dai singoli Comitati Provinciali e esplicitamente indicata nel programma-regolamento della manifestazione e comunque in ottemperanza a quanto previsto agli art.: 12.7, 28.2, 33 e 33.7. R.T.
I Comitati Provinciali nello stabilire l’apertura ad altri Enti o F.C.I. devono acquisire da parte di questi la documentazione per l’effettiva copertura assicurativa, sia essa verso terzi sia nei riguardi della A.S.D. organizzatrice, nonché dei danni che il tesserato dell’Ente ammesso possa causare a se stesso e a terzi a copertura di qualsiasi incidente.

Art. 52.1 - I Comitati Provinciali, in accordo con le A.S.D. organizzatrici di singole manifestazioni, hanno facoltà di non ammettere alle proprie manifestazioni, ed a proprio insindacabile giudizio, A.S.D. di altri Enti ritenute non conformi alle caratteristiche tecniche organizzative delle proprie gare.
La limitazione di cui sopra deve essere contemplata in via preliminare nel programma-regolamento.
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ATTIVITA' 2a SERIE


Regolamento 2ª serie promozionale

Art. 53.1 - Al fine di consentire a più amatori di ottenere delle buone soddisfazioni sportive, viene istituita la 2ª serie riservata agli amatori delle categorie cadetti, juniores, seniores, veterani, gentlemen e supergentlemen A e B che non abbiano conseguito una qualsiasi vittoria, sia essa di 1ª, 2ª serie con piazzamenti nei primi 5 (vedi art. 4), nel corso dell’anno precedente. L’istituzione di tale serie è demandata alla deliberazione di ogni singolo Comitato provinciale che, in caso di adozione della nuova serie, dovrà provvedere alla designazione della Commissione Provinciale 2ª serie. L’istituzione della nuova serie e la composizione della Commissione Provinciale di 2ª serie dovranno essere rese note con apposito comunicato stampa e segnalate alla Presidenza nazionale e alla C.T.N.
Art. 53.2 - L’appartenenza alla 2ª serie è facoltativa e chi desidera farne parte deve inoltrare domanda al proprio Comitato provinciale tramite la società di appartenenza. Gli amatori provenienti da altre province, per il primo anno dovranno dichiarare per iscritto e sotto la loro personale responsabilità i piazzamenti ottenuti nell’anno precedente. Gli ex professionisti e gli ex dilettanti non potranno essere dichiarati di 2ª serie se non trascorsi almeno cinque anni dal passaggio.
Art. 53.3 - La Commissione provinciale 2ª serie valuterà le richieste presentate ed a suo giudizio, nel rispetto dell’art.1, stabilirà l’appartenenza alla 2ª serie dei richiedenti. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio provinciale.
Tutte le tessere-cartellino per gli amatori delle categorie di cui all’art. 1 sono di 1ª serie. Per coloro che saranno ritenuti di 2ª serie il Comitato provinciale provvederà ad apporre sulla tessera-cartellino il timbro “2ª serie” nell’apposito spazio segnalato.
Si fa divieto assoluto di adottare un qualsiasi altro cartellino suppletivo.
Art. 53.4 - Al conseguimento della seconda vittoria in gare di 2ª serie, anche non consecutiva, o di una vittoria in 1ª serie o di una vittoria in 2ª serie con piazzamenti nei primi cinque o in gare senza distinzione di serie o una vittoria in gare di altri Enti o F.C.I., l’amatore passerà di 1ª serie e non potrà più partecipare a gare di 2ª serie anche se di campionato provinciale, regionale e nazionale e sulla tessera-cartellino dovrà essere annullato con una X il timbro “2ª serie”. Quando le gare sono di fascia e le premiazioni sono divise per le singole categorie, oppure si procede alla premiazione del 1° di ogni categoria, le premiazioni si devono considerare una vittoria ai fini del passaggio alla 1ª serie. Nelle manifestazioni a tappe in giorni consecutivi la vittoria verrà considerata solo in base alla classifica finale. L’amatore passato in 1ª serie dovrà restare tale anche nell’anno successivo al passaggio, anche se nella frazione d’anno in cui ha gareggiato in 1ª serie non ha conseguito vittorie. Gli amatori di una qualsiasi società che si affili ad altro Comitato - pur nel rispetto delle vigenti norme - non possono richiedere di essere di 2ª serie quando il Comitato di provenienza li aveva qualificati di 1ª serie.
Art. 53.5 - Ogni amatore è responsabile dell’aggiornamento del proprio cartellino, sia per l’indicazione delle vittorie che per l’annullamento del timbro “2ª serie”. In caso di accertata negligenza l’amatore potrà incorrere in una squalifica da 10 a 30 giorni da comminarsi dalla C.T.P. (Commissione Tecnica Provinciale).
Art. 53.6 - La Commissione provinciale 2ª serie può in qualsiasi momento passare un amatore della propria provincia dalla 2ª serie alla 1ª serie qualora si riscontrino i presupposti di manifesta superiorità o errata valutazione.
Art. 53.7 - Gli appartenenti alla 2ª serie possono partecipare a qualsiasi gara loro riservata ovunque organizzata.
Art. 53.8 - Quando nello stesso giorno in una provincia si svolgono gare di 1ª e 2ª serie l’amatore in possesso del cartellino di 2ª serie può partecipare solamente alla gara di 2ª serie. Se dovesse partecipare alla gara di 1ª serie la Commissione provinciale dovrà passare immediatamente l’amatore di 1ª serie. L’amatore di 2ª serie non può partecipare a gare di 1ª serie nella provincia o regione limitrofa quando nella propria provincia si svolge gara di 2ª serie. Non è ammesso ad un amatore di 1ª serie partecipare ad una gara di 2ª serie.
Art. 53.9 - Per quanto attiene lo svolgimento dell’attività, la quota di iscrizione, il chilometraggio, il punteggio ai fini della classifica individuale, di società e le premiazioni, valgono le stesse norme delle normali gare così come previste dai rispettivi articoli del R.T.
Art. 53.10 - Non possono essere organizzate gare promiscue di 1ª e 2ª serie insieme, anche se con classifiche separate.
Art. 53.11 - Le gare di 2ª serie sono riservate ai soli cartellinati UDACE e non possono essere aperte ad altri Enti.
Art. 53.12 - Le Commissioni provinciali 2ª serie dovranno essere così composte:
  • un componente del Comitato provinciale che la presiede;
  • un componente della C.T.P.;
  • un componente della C.P.G.G.;
  • due rappresentanti delle società.
Le Commissioni hanno solo competenza provinciale.
Art. 53.13 - I Coordinamenti regionali ed i Comitati provinciali con i loro organi tecnici nei loro normali incontri dovranno operare per rendere uniforme l’attività di 2ª serie. Ai Comitati provinciali - alla Commissione di 2ª serie - ai giudici di gara è fatto obbligo di apporre sempre la data delle vittorie, fino alla seconda, sul cartellino dell’amatore. Nel caso di vittoria in 1ª serie o in gare senza distinzione di serie o di manifesta superiorità, dovrà sempre essere annullato con una “X” il timbro “2ª serie”.
Art. 53.14 - Le presenti norme annullano e sostituiscono quelle attualmente in atto presso i Comitati Provinciali in cui è già attuata la 2ª serie, eventualmente in contrasto con le stesse.
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REGOLAMENTO GARE A CRONOMETRO


Art. 54.1 - In tutte le gare a cronometro, individuali, a coppie ed a squadre, la partenza di ciascun concorrente o di ciascuna squadra e predisposta dalla A.S.D. organizzatrice.
Nella effettuazione di gare di carattere nazionale il sorteggio sarà effettuato dal Presidente di Giuria in forma pubblica.
Art. 54.2 - L’ora di partenza deve essere rilevata da uno o più cronometristi ufficiali che ne assumono la responsabilità esclusivamente per la parte relativa alle funzioni che essi espletano.
Art. 54.3 - Se un concorrente o una squadra prende la partenza in ritardo sull’ora che gli è stata assegnata, il tempo impiegato dai medesimi decorre comunque dall’ora stabilità per la partenza con aggravio delle sanzioni previste.
Art. 54.4 - La partenza avverrà sempre da fermo sulla linea di partenza o dal palco se previsto.
Art. 54.5 - Ogni concorrente ha diritto di farsi sorreggere in sella unicamente da un Giudice o da altra persona delegata. La partenza può avvenire anche con piede a terra, se stabilito dalla giuria.
Art. 54.6 - Ogni concorrente può essere seguito da un giudice di gara o da un ispettore e lo stesso può prendere posto anche a bordo della vettura della A.S.D. del concorrente stesso.
Art. 54.7 - In ogni vettura della A.S.D. che segue il proprio concorrente, coppia o squadra deve essere riservato un posto, eventualmente da destinare al giudice o all’ispettore di gara al seguito della gara.
Art. 54.8 - E’ vietato al concorrente, alla coppia o alla squadra di mettersi sulla scia di altro o di altri concorrenti da cui devono intercorrere almeno 25 metri.
Art. 54.9 - Il sorpasso del concorrente o squadra di corridori raggiunti va effettuato sulla sinistra, la vettura al seguito del concorrente, coppia o squadra potrà superare il concorrente o squadra raggiunta solo dopo che tra questi e i propri atleti sia intercorso un tratto di almeno 200 metri, in ogni caso ha diritto di precedere la vettura del o/e dei concorrenti raggiunti.
Art. 54.10 - Nelle gare a cronometro a coppie, la coppia per essere classificata deve arrivare al traguardo con entrambi i componenti ed il tempo verrà rilevato sul secondo arrivato. Art. 54.11 - Nelle gare a squadre, la squadra potrà giungere al traguardo con una sola unità dei componenti in meno, il tempo verrà rilevato sul secondo arrivato nel caso si tratti di squadra di tre elementi, sul terzo nel caso di squadre composte di quattro elementi, e così via.
Art. 54.12 - E’ vietato ad un corridore ritirato aiutare la propria squadra con un successivo inserimento in gara. Il concorrente momentaneamente staccato e che raggiunga in seguito i propri compagni senza l’ausilio di forze esterne è consentito riaggregarsi alla squadra.
Art. 54.13 - Alle vetture al seguito del concorrente è consentito portare mezzi di ricambio e prestare assistenza meccanica, inoltre è consentito l’utilizzo di altoparlante installato sulla vettura.
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CAMPIONATI ARTI E MESTIERI


Art. 55.1
  • Le richieste di organizzazione di prove di Campionati di arti e mestieri dovranno pervenire – ogni anno – alla Segreteria nazionale non oltre il 31 marzo, che elaborerà successivamente il calendario inviandolo anche a tutti gli altri Enti.
  • La denominazione di tali prove è “Campionato nazionale dei…” ed ai vincitori sarà assegnata una maglia bianca con scudetto tricolore con la dicitura “Campione nazionale dei…” – categoria … - anno… - Le maglie sono a carico della A.S.D. organizzatrice.
  • Le categorie interessate a campionati sono quelle cicloamatori delle fasce 19-70 anni.
  • Qualora il numero di concorrenti sia molto elevato, potranno essere organizzate prove secondo le sottocategorie previste per ogni fascia.
  • I programmi di gara devono essere approvati dalla C.T.N. con parere vincolante del Comitato Provinciale di appartenenza della A.S.D. organizzatrice. I programmi debbono essere inviati almeno 50 giorni prima dell’effettuazione della gara.
  • Per quanto riguarda le norme tecniche della gara si applicano quelle relative a Regolamento Tecnico.
  • Per l’apertura ad altri Enti o F.C.I. si applica quanto previsto all’art. 52 R.T.
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NORME PRATICHE PER LE COMMISSIONI TECNICHE PROVINCIALI


Art. 56.1 - Come predisposto dall’art. 27 del R.T. e dall’art. 32 R.O. i compiti delle Commissioni Tecniche Provinciali sono:
  • Stesura calendario provinciale;
  • Esame programma-regolamento delle manifestazioni di propria competenza (provinciali, extraprovinciali, regionali);
  • Approvazione del programma-regolamento e acquisizione dei vari permessi da parte delle A.S.D.;
  • Acquisizione della documentazione delle manifestazioni;
  • Omologazione e applicazione eventuali sanzioni,
  • Inoltro della documentazione relativa a manifestazioni omologate.
Art. 56.2 - STESURA CALENDARIO
La C.T.P. dovrà provvedere per tempo alla stesura del calendario delle manifestazioni provinciali tenendo presente le date e località delle prove dei Campionati Nazionali al fine di evitare (art. 13.4) concomitanze con le prove stesse.
Agire in modo che il calendario sia eventualmente concordato con le province limitrofe e che lo stesso sia inserito in quello regionale.
In tali sedi non potranno essere denominate nazionali manifestazioni non preventivamente autorizzate come tali dal C.N.
Art. 56.3 - ESAME PROGRAMMA-REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA
Nell’esame del programma-regolamento di manifestazioni, che le A.S.D organizzatrici dovranno avere fatto pervenire, in tre copie, al Comitato Provinciale almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione, si dovrà controllare in particolare:
  • se la manifestazione dovesse essere aperta agli amatori di altri Enti, il Comitato Provinciale prima di concedere l’autorizzazione dovrà preventivamente conoscere l’effettiva copertura assicurativa degli amatori dei singoli Enti o F.C.I.;
  • se la manifestazione viene organizzata fuori provincia sarà necessario il benestare del Comitato Provinciale UDACE-CSAIN interessato;
  • nome della A.S.D. organizzatrice (rammentare che il C.P. non può figurare come organizzatore di manifestazioni);
  • data e luogo di svolgimento;
  • categorie ammesse: devono essere quelle fissate dall’art.3 del R.T. o abbinate nei limiti stabiliti dall’art. 12.1 –12.2 del R.T.;
  • tassa di iscrizione: non deve essere superiore a quella fissata di anno in anno dal C.N. (circolare n° 1). Ogni altra cifra e a qualsiasi titolo richiesta deve essere chiaramente e separatamente indicata e giustificata a parte, non può assolutamente far parte della quota di iscrizione e deve essere considerata facoltativa;
  • ora e luogo di ritrovo;
  • ora e luogo di partenza del tratto turistico;
  • ora e luogo di partenza del tratto amatoriale per le singole categorie;
  • se è prevista parte turistica e amatoriale la parte turistica sarà obbligatoria per poter partecipare poi alla parte amatoriale;
  • percorsi del tratto turistico e amatoriale con esatti chilometraggi che non dovranno in nessun caso superare quelli stabiliti;
  • luogo di firma dei fogli di partenza e di arrivo;
  • monte premi individuali e di società: non deve essere inferiore a quello fissato dall’art. 36 del R.T.;
  • determinazione del punteggio per la compilazione delle relative classifiche;
  • eventuale sopralluogo al percorso stradale dove deve essere svolta la manifestazione;
  • locale idoneo per il controllo medico antidoping.
Controllare che il programma-regolamento non contenga norme in contrasto con i regolamenti dell’UDACE-CSAIN.
Art. 56.4 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA-REGOLAMENTO
Dopo l’approvazione del programma-regolamento può essere approvata la manifestazione timbrando i moduli del programma stesso.
Ad approvazione avvenuta si dovrà provvedere a:
  • inviare una copia del programma alla A.S.D. organizzatrice affinché la stessa possa provvedere alla divulgazione della manifestazione;
  • inviare una copia del programma alla Commissione Provinciale Giudici di Gara per la designazione della Giuria di Servizio;
  • trattenere una copia del programma agli atti della C.T.P.
Il programma-regolamento approvato non può essere in alcun modo e da chicchessia modificato nelle sue parti essenziali;
categorie ammesse, partecipazione non autorizzata di cartellinati di altri Enti, tassa di iscrizione, chilometraggio, premiazione.
La C.T.P. dovrà poi accertarsi che sia designata la Giuria di Servizio per la manifestazione approvata.
Dovrà essere controllato che la A.S.D. organizzatrice abbia acquisito i vari permessi per lo svolgimento regolare della manifestazione.
Art. 56.5 - ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTA
Ai sensi dell’art. 39.5 del R.T. il Presidente di Giuria, deve trasmettere, entro 5 (cinque) giorni. All’organo omologante, tutta la documentazione relativa alla manifestazione.
Trascorso tale termine la C.T.P. dovrà curare l’acquisizione di tale documentazione che dovrà sempre e comunque essere composta da:
  • verbale della manifestazione mod. 5 org. In 2 copie con allegati;
  • elenchi degli iscritti mod. 1 org. in 2 copie per categoria;
  • ordini di arrivo mod. 2 org. in 2 copie per categoria;
  • classifica di Società turismo e amatoriali mod. 4 org. in 2 copie per ogni settore;
  • eventuali reclami con relative tasse per quelli respinti,
  • fogli di firma;
  • documentazione relativa al controllo medico antidoping se effettuato.
Art. 56.6 - OMOLOGAZIONE E APPLICAZIONE EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La C.T.P. dovrà quindi procedere all’esame della documentazione controllando che sia astato rispettato il programma-regolamento (categorie ammesse, tassa di iscrizione, chilometraggio, premiazione, ecc.) per poi provvedere all’omologazione.
Nella stessa occasione dovranno essere adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari a seguito di segnalazione effettuata dalla Giuria, applicando le sanzioni previste dalle tabelle allegate ai regolamenti UDACE-CSAIN.
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto ultimo comma, la C.T.P. possono sospendere momentaneamente dall’attività per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.
Pertanto ritenendo opportuno una sospensione maggiore, la C.T.P. in sede di omologazione potrà adottare il provvedimento massimo consentitole, ma dovrà trasmettere tutta la documentazione relativa all’infrazione alla C.A.D. cui è demandata la competenza.
Eventuali sanzioni nei confronti dei Dirigenti sono di esclusiva competenza della C.A.D. alla quale dovrà essere segnalato il caso secondo la prassi indicata al successivo art. 57 del R.T.
I provvedimenti disciplinari dovranno essere comunicati nei modi più idonei:
  • agli interessati;
  • ai rispettivi Comitati Provinciali;
  • al giornale “Il Ciclismo UDACE” che ne curerà la pubblicazione sotto forma di comunicato.
Le suddette comunicazioni dovranno contenere l’indicazione esatta della sanzione applicata, l’eventuale data di decorrenza e scadenza della sanzione nonché i termini per l’eventuale ricorso ai sensi dell’art. 38 del R.T.
Esaurite tali incombenze la C.T.P. procederà all’omologazione della manifestazione diramando un comunicato contenente le classifiche ufficiali e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.
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NORME PER PUNIZIONI ED EVENTUALI DENUNCE ALLA C.A.D.


Art. 57.1 - Le punizioni per infrazioni disciplinari dei cartellinati saranno comminate dagli organi competenti avendo riguardo alle tabelle punizioni di cui agli articoli 46-47-48-51 del R.T.-
Esse diventeranno esecutive dalla data indicata dall’organo che avrà comminato la punizione che la comunicherà all’interessato con lettera A/R e che curerà anche la pubblicazione, sotto forma di comunicato, nel giornale “Il Ciclismo UDACE”.
Dandone contestualmente comunicazione anche al Comitato Provinciale ed alla A.S.D. di appartenenza.
Art. 57.2 - Per i casi gravi in cui si ritiene necessario il deferimento alla C.A.D., le denunce (da inoltrarsi tramite i Comitati Provinciali, oppure la C.T.N. se trattasi di manifestazione nazionale o a tappe) dovranno essere indirizzate a mezzo lettera raccomandata, alla C.A.D. –UDACE-CSAIN, Via IV Novembre, 5 – 41037 Mirandola (MO) e per conoscenza alla Segreteria Nazionale UDACE-CSAIN, Via Mauro Macchi, 38 – 20124 Milano.
Inoltre copia della denuncia dovrà essere fatta pervenire, sempre a mezzo raccomandata, al cartellinato che viene colpito dal provvedimento, indirizzando la lettera presso il A.S.D. di appartenenza dello stesso.
Ove il denunciato non concordi sulla esposizione dei casi come descritti dall’Organo denunciante, ha diritto di far pervenire alla C.A.D. (anche tramite la propria A.S.D.) una lettera raccomandata in cui espone le propria versione; questo entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia.
Frattanto (e questo gli deve venire espressamente comunicato a conclusione del testo della denuncia) viene sospeso da ogni attività, in attesa della decisione della C.A.D.
Le denunce alla C.A.D. dovranno sempre essere corredate dall’indispensabile documentazione (rapporto scritto della Giuria, testimonianze scritte, ecc.) necessaria affinché la C.A.D. possa giudicare con l’opportuna obiettività.
Tutti gli organi (nazionali, regionali, provinciali) sono vincolati al rispetto delle sanzioni da chiunque adottate (nell’ambito della propria competenza) nell’interesse comune e pena provvedimenti a carico degli inadempienti.
I Presidenti delle A.S.D. sono direttamente responsabili dell’osservanza delle sospensioni (in attesa di giudizio definitivo o per avvenuta squalifica) e devono ritirare la tessera sociale dei propri associati colpiti da provvedimento, fino al termine del provvedimento stesso. L’inosservanza di tale adempimento potrebbe comportare gravi sanzioni a loro carico.
Art. 57.3 - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLE PUNIZIONI
LA C.A.D. (Commissione Appello e Disciplina) dietro richiesta, scritta degli interessati, e sentito il parere dell’Organo denunciate, può concedere la sospensione condizionale per due anni delle squalifiche superiori a due mesi o di parte di esse (con esclusione di quelle per “doping” e per doppio tesseramento).
Se entro i due anni il tesserato non incorre in altre infrazioni comportanti denuncia alla C.A.D., la punizione sospesa si intenderà estinta. In caso contrario, invece andrà scontata in aggiunta alla nuova squalifica comminata per l’ulteriore mancanza disciplinare.
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CALCOLO DELLA VELOCITA' MEDIA ORARIA


Art. 58.1 - La velocità media oraria ottenuta dal vincitore di una gara ciclistica si calcola mediante la formula seguente:
- Vm = S:T
- Vm = Velocità media oraria
- S = lunghezza del percorso in Km
- T = tempo impiegato
Esempio pratico
Il percorso di una gara risulta di Km 28 ed il tempo impiegato è di 1h 05’. Calcolare la media oraria , applicando la formula si avrà :
Vm = S:T - 28:1,05
Si inizia il calcolo col ridurre I Km in metri, cioè:
28x1000 =28.000
e le ore in minuti primi, moltiplicando per 60 (cioè ore 1x60) ed aggiungendo i 5’ primi al risultato 1x60 = 60’ - 60+5 = 65’
ora applicando la formula si ha:
Vm = S:T = 28.000:65’ = 430,77
La velocità media risulta pertanto di m. 430,77 al minuto. Questa moltiplicata per 60 da la velocità in metri tenuta per un’ora:
m 430,77x60= 25.846,20
Siccome un Km è uguale a 1000 metri dividendo per 1.000 la velocità media in metri per un’ora, si avrà la velocità media oraria in Km:
25.846,20:1.000 = 25,847 Km all’ora (arrotondata).
Quindi la velocità media oraria realizzata dal vincitore sarà di Km. 25,847.
È bene che il giudice di Gara esegua un controllo della lunghezza del percorso tramite il tachimetro della vettura che lo ospita.
Il giudice di gara al seguito di una gara, ove non vi sia il cronometrista ufficiale, dovrà rilevare per proprio conto l’ora di partenza ed arrivo, al fine di poter calcolare la velocità media oraria realizzata dal vincitore.
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