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La specifica di -terzo- nella polizza Udace
Postata da P.A. Negri il 03/04/2009 alle 23:52:53

Quanto dirò, in ogni caso, più che ad una vicenda specifica, ha riguardo ad aspetti di carattere generale, che tuttavia mi paiono utili per comprendere il sistema e la ragione di certe scelte.

Effettivamente i tesserati Udace non sono terzi tra loro, nel senso, cioè, che l'assicurazione di responsabilità non opera quanto il danno trae origine dal "contatto" tra due ciclisti e sia conseguenza della loro partecipazione all'attività ciclistica, sia essa agonistica, cicloturistica o di allenamento.

Il termine "terzo", per i non addetti ai lavori, cioè per chi non sia addentro al sistema delle assicurazioni, più che l'espressione di un concetto giuridico è spesso visto come una "parola" che gli assicuratori inseriscono nel contratto di assicurazione per non pagare.

A una condizione negativa, vale a dire che esclude, a contrariis se ne oppone una positiva, cioè che comprende: sono "terzi" tutti coloro che il tesserato Udace non "conosce", ma in senso giuridico non letterale.

Ciò significa che nella moltitudine dei "terzi" che possono beneficiare dell'assicurazione per la responsabilità civile prestata al tesserato Udace non vi sono coloro che sono legati al tesserato da particolari e ben individuati rapporti giuridici (genitori, figli, coniuge e fratelli del tesserato) o che partecipano al rischio assicurato e quindi ne sono consapevolmente esposti , cioè gli altri tesserati Udace, anche per la scriminante (attenuante) della responsabilità propria della pratica sportiva, quindi il sacrificio per l'esclusione dal novero dei terzi dei tesserati, peraltro necessario per rendere assicurabile il rischio della responsabilità, è solo apparente.

Ho parlato più volte di responsabilità perché, giova ripeterlo, l'assicurazione prestata è assicurazione di responsabilità, e non certo per ogni fatto o danno che possa accadere a persona che si diletta di ciclismo e che, per questo diletto, in quanto il rischio che ne consegue è contemplato dalla garanzia, debba ritenere di avere un diritto per la sola ragione che quanto gli è accaduto è dipeso dalla pratica dello sport ciclistico.

Il nostro ordinamento generale non prevede la responsabilità oggettiva, cioè la possibilità che una persona debba essere risarcita dei danni che ha subito unicamente per il legame tra tali danni e una certa attività o in quanto dipendano, causalmente, dalla stessa attività.

Vi sono delle norme speciali che prevedono, per certe attività particolarmente pericolose, la responsabilità oggettiva, cioè per le quali è sufficiente che il danneggiato provi il legame tra attività e danno, ma non è assolutamente il caso del ciclismo, dove vige la regola generale in tema di onere probatorio, che obbliga chi domanda non solo di provare il danno che afferma di aver subito ma anche, e soprattutto, la responsabilità della parte a cui la domanda è rivolta.

Non mi ricordo esattamente come ebbe ad accadere il fatto da cui ha preso le mosse questo scambio di idee, ma mi pare che vi sia un antecedente storico che ritengo si possa considerare la premessa, ma non la causa del danno poi lamentato dal cicloamatore per cui mi ha intrattenuto.

L'antecedente è rappresentato dalla caduta, per cause accidentali, di un ciclista e della successiva caduta del ciclista che lo seguiva da vicino, come è connaturato alla pratica dello sport ciclistico.

Il primo ciclista, in qualche modo, si sente moralmente responsabile dell'accaduto, proprio per l'accennato antecedente storico: indipendentemente dalle "cause" che hanno determinato la sua caduta, " se non cadevo (se il primo ciclista non cadeva) anche il ciclista che mi seguiva non cadeva".

Verrebbe da dire che il "secondo" ciclista non sarebbe caduto, ovviamente con la bicicletta, anche se fosse rimasto in poltrona a casa, perché il problema non è la responsabilità "morale" ma giuridica: i due ciclisti sono caduti per la stessa "causa", cioè perché con un gruppo di amici facevano dello sport con la bicicletta consapevoli di tutti i rischi che si affrontano andando in gruppo (e non solo in gruppo, ma anche in coppia) in bicicletta.

Se chi sta davanti cade (o si sposta per evitare una buca), è molto ma molto probabile che chi lo segue lo investa e cada a sua volta: le regole della circolazione, e tra queste la distanza di sicurezza, infatti, valgono ma nei confronti degli altri utenti della strada (i terzi), che si attendono che il ciclista non impegni una curva contro mano o che non si "incolli" al paraurto posteriore di un autoveicolo per goderne la scia, ma le stesse regole sono in antitesi con l'andare in gruppo in bicicletta e nei rapporti reciproci tra ciclisti.

Non intravedendo nella condotta del primo ciclista alcun comportamento irrazionale, riesce difficile, sul piano giuridico, individuare una sua responsabilità, che è il presupposto che condiziona la sua obbligazione risarcitoria e quella sussidiaria dell'assicuratore della responsabilità, ove non vi fosse l'esclusione contrattuale.

Da quanto sin qui detto, si comprende perché ho definito solo apparentemente il sacrificio che comporta l'esclusione della garanzia assicurativa dei danni che si possono causare i ciclisti tra di loro: se l'esclusione non vi fosse, l'assicuratore contesterebbe il risarcimento per mancanza di responsabilità.

Altri Enti hanno seguito una strada diversa; considerano i ciclisti terzi tra loro (poi, per le ragioni che ho cercato di spiegare, comunque non pagano il danneggiato), ma per tutti i danni di responsabilità vi è una franchigia di 1033,00 Euro, il che vuol dire che se un ciclista tesserato a tali Enti, col pedale della bicicletta, riga il fianco di una macchina (sono questi, oltre all'investimento di pedoni, i danni più numerosi), deve mettere mano al portafoglio e pagarlo, come deve pagare ogni danno fino a concorrenza di 2 milioni di vecchie lire.

P.A. Negri

 

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