Il 2 settembre 2009 l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativi agli Enti associativi, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legge 29 novembre 2008 n° 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n° 2.
Entro il 30 ottobre 2009, il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.
L'onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dalla normativa si evince che, il mancato adempimento da parte delle Associazioni sportive tenute all'invio del modello, porta le stesse al decadimento delle condizioni di decommercializzazione delle entrate, e di conseguenza alla perdita dello status di ente non commerciale.
La normativa emanata, la modulistica opportuna, nonché le istruzioni alla compilazione sono consultabili e scaricabili, dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal link predisposto nella Rubrica Fiscale del sito ufficiale dell'Unione www.udace.it .
Ad integrazione degli adempimenti formali cui si è chiamati a uniformarci, rileviamo che in data 18 settembre u.s. gli Onorevoli deputati Bobba, Sereni e Soro hanno presentato al Governo un'interpellanza sugli adempimenti previsti al 30 ottobre p.v. relativi all'art. 30 del D.L. 185/08. I promotori dell'interpellanza, come riportato dagli organi di stampa, ritengono che tale adempimento: "... appare altamente lesivo della dignità e della ratio ispiratrice delle associazioni non lucrative del terzo settore".
Consci di quanto già accaduto a proposito del D.L. 16 aprile 2008 (assicurazione obbligatoria per gli sportivi), oggetto di ricorso al Tar del Lazio da parte di alcuni organismi, tutt'ora rimasto indefinito, spontaneamente ci viene da pensare che, ancora una volta, tra ricorsi, interpellanze, definizioni, rinvii e quant'altro, viene consumata un'altra tragicomica azione sulla pelle del volontariato. Nel nostro caso, com'è pensabile che un'associazione sportiva dilettantistica che non svolge alcuna attività lucrativa ma che, opera unicamente tramite le quote associative, venga equiparata ad una compagnia di atleti professionisti o di quelle che per le loro attività utilizzano sovvenzioni pubbliche??
Evidentemente non ci si rende conto dell'importanza sociale dell'opera del volontariato e che, con tali azioni, si finisce per falcidiarlo. Domandiamo anche: quante a.s.d. e organizzazioni volontaristiche sono in grado di ottemperare in via telematica alle procedure richieste?? Appare evidente che il modo del così detto "terzo settore" non è noto in tutte le sue difficoltà operative, al pari delle sue peculiarità. Come appare evidente che chi predispone adempimenti di tal tipo non si pone domande sullo stato di prostrazione cui vengono a trovarsi la stragrande maggioranza delle migliaia e migliaia di persone che, come unica "colpa" hanno quella di essere dei volontari, nonchè responsabili di modestissime entità sportive??
Per questi, e altri motivi, ci permettiamo di invitare il legislatore a porre in atto le più opportune riflessioni e ordinamenti, affinché, pur in un ambito di eguaglianza contributiva, si valuti con maggiore attenzione l'opera del volontariato sociale e sportivo e che, finalmente, gli si riconoscano i giusti e dovuti meriti. Basterebbe che alle diverse società sportive (ora denominate associazioni sportive dilettantistiche) che, si autogestiscono e si autofinanziano con le proprie quote associative, gli fosse riconosciuta l'esenzione impositiva di qualsiasi tipo. Non è certo nel mondo del volontariato sportivo, e non, che va ricercata "l'evasione fiscale", ma, ci auguriamo invece che il legislatore prenda coscienza della sua importanza sociale, della derivata tutela della salute, delle molteplici pratiche sportive predisposte per tutte le sfere della popolazione e, di quanto queste siano utili all'intera nazione.
Aperti a qualsiasi confronto, ribadiamo che con le nostre riflessioni non vogliano peccare di alcuna presunzione ma, stimolare alla meditazione e alla ponderazione, cosa che può essere la via più consona per dare il giusto merito all'opera del volontariato e a quanti gratuitamente ne sono gli artefici.
Francesco Barberis
Presidente Nazionale UDACE-CSAIN